§ 1.6.1113 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1006.
Regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/2005
Numero:1006


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue:
Art. 2.      Si procede alla prima determinazione dei dazi, in applicazione dell’articolo 1, lettera a), entro 3 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1113 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1006.

Regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati.

(G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,

     vista la decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America relativo al metodo di calcolo dei dazi doganali sul riso semigreggio, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2005/476/CE prevede modalità particolari di calcolo del dazio doganale sulle importazioni nella Comunità di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, fra il 1° marzo 2005 e il 30 giugno 2006. È quindi opportuno adottare le misure necessarie per quanto riguarda i dazi doganali sull’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 per il periodo transitorio previsto.

     (2) La decisione 2005/476/CE proroga altresì fino al 30 giugno 2006 il periodo massimo nel corso del quale la Commissione, in attesa del regolamento di modifica dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, può adottare le misure per quanto riguarda il regime di importazione di riso in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1785/2003.

     (3) Onde evitare che il funzionamento del regime di cui alla decisione 2005/476/CE sia perturbato da domande abusive di titoli d’importazione, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio. A tal fine, occorre derogare all’articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso.

     (4) Dal momento che l’accordo approvato dalla decisione 2005/476/CE si applica a decorrere dal 1° marzo 2005, è opportuno stabilire che le disposizioni del presente regolamento relative ai dazi doganali sull’importazione di riso semigreggio e le conseguenti modifiche per quanto riguarda il riso lavorato e il riso Basmati si applichino a decorrere dalla stessa data.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue:

     a) L’articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

     «Articolo 1

     1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è stabilito dalla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi:

     a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

     b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

     c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,

     — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

     La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza.

     2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003 durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

     3. Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

     Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.»

     b) Il seguente articolo 1 bis è inserito:

     «Articolo 1 bis

     In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio è pari a 30 EUR per tonnellata.»

     c) Il seguente articolo 1 ter è inserito:

     «Articolo 1 ter

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari a 175 EUR per tonnellata.»

     d) Il seguente articolo 1 quater è inserito:

     «Articolo 1 quater

     In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, le varietà di riso Basmati di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, specificate all’allegato I del presente regolamento, possono beneficiare di un dazio nullo all’importazione.

     In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.»

     e) All’articolo 9, il secondo comma è soppresso.

     f) All’articolo 10, la frase “i dazi all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono …” è sostituita dalla seguente: “il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso lavorato di cui all’articolo 1 ter serve …”. [1]

     g) All’articolo 11, la data del 30 giugno 2005 è sostituita da quella del 30 giugno 2006.

     h) All’allegato I, il titolo è sostituito dal seguente testo:

     «Varietà di cui all’articolo 1 quater».

 

     Art. 2.

     Si procede alla prima determinazione dei dazi, in applicazione dell’articolo 1, lettera a), entro 3 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 1, lettere a), c), d), f) e h), è applicabile a decorrere dal 1° marzo 2005.


[1] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79.