Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/06/2005 |
Numero: | 1006 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue: |
Art. 2. Si procede alla prima determinazione dei dazi, in applicazione dell’articolo 1, lettera a), entro 3 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1113 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1006.
Regolamento (CE) n. 1006/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004 che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati.
(G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Onde evitare che il funzionamento del regime di cui alla
(4) Dal momento che l’accordo approvato dalla
(5) Occorre pertanto modificare il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
a) L’articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 1
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;
b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;
c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi:
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %,
— allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.
La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza.
2. Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del
3. Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.»
b) Il seguente articolo 1 bis è inserito:
«Articolo 1 bis
In deroga all’articolo 12 del
c) Il seguente articolo 1 ter è inserito:
«Articolo 1 ter
In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
d) Il seguente articolo 1 quater è inserito:
«Articolo 1 quater
In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del
In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.»
e) All’articolo 9, il secondo comma è soppresso.
f) All’articolo 10, la frase “i dazi all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono …” è sostituita dalla seguente: “il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso lavorato di cui all’articolo 1 ter serve …”. [1]
g) All’articolo 11, la data del 30 giugno 2005 è sostituita da quella del 30 giugno 2006.
h) All’allegato I, il titolo è sostituito dal seguente testo:
«Varietà di cui all’articolo 1 quater».
Si procede alla prima determinazione dei dazi, in applicazione dell’articolo 1, lettera a), entro 3 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, lettere a), c), d), f) e h), è applicabile a decorrere dal 1° marzo 2005.
[1] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 16 marzo 2006, n. L 79.