§ 1.6.F10 - Regolamento 9 luglio 2001, n. 1392.
Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/07/2001
Numero:1392


Sommario
Art. 1.  Scopo e ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni e equivalenze.
Art. 3.  Tenore rappresentativo di materia grassa.
Art. 4.  Raffronto fra i tenori di materia grassa.
Art. 5.  Contabilizzazione delle consegne.
Art. 6.  Dichiarazioni di vendite dirette.
Art. 7.  Notifica del prelievo.
Art. 8.  Termine di pagamento.
Art. 9.  Criteri di ripartizione del prelievo in eccesso.
Art. 10.  Assegnazione alla riserva nazionale.
Art. 11.  Controlli degli Stati membri.
Art. 12.  Numero e termini dei controlli.
Art. 13.  Riconoscimento dell'acquirente.
Art. 14.  Obblighi dell'acquirente e del produttore.
Art. 15.  Comunicazioni.
Art. 16.  Abrogazione.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 1.6.F10 - Regolamento 9 luglio 2001, n. 1392. [1]

Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 , nonché dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, è opportuno modificare e, se del caso, semplificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, nonché della decisione 93/673/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio. Nell'apportare tali modifiche è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione del citato regolamento integrandovi le disposizioni della decisione summenzionata.

     (2) Le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare che il prelievo è stato correttamente riscosso.

     (3) Occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Tale calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che - così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato - deve essere quello preso in considerazione al 31 marzo 2002. Disposizioni specifiche devono essere adottate se il quantitativo di riferimento "consegne" è stato aumentato oppure fissato mediante conversione di un quantitativo di riferimento "vendite dirette". L'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività.

     (4) È opportuno precisare che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro.

     (5) Onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti o produttori nonché l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1° settembre, degli importi dovuti a titolo del prelievo e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine sembra opportuno accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione del prelievo stesso. Occorre inoltre precisare il termine e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Pertanto, sono necessarie delle sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.

     (6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92 , spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime. È quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del regolamento da parte degli acquirenti.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Scopo e ambito di applicazione.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 per quanto concerne il calcolo del prelievo, il relativo pagamento, le misure di controllo nonché le comunicazioni da parte degli Stati membri.

 

Capo II

Calcolo del prelievo

 

     Art. 2. Definizioni e equivalenze.

     1. Per il calcolo del prelievo supplementare stabilito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 , per "quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati" in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo l, di detto regolamento, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

     2. I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne.

In caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata per stabilire la base dell'eventuale prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo.

     3. Per la commercializzazione degli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella fabbricazione. A tal fine, le equivalenze da applicare sono:

     a) 1 kg di crema = 0,263 kg di latte × % di materia grassa della crema, espressa in massa;

     b) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte;

     c) per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfetariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

     Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate.

     4. Il prezzo indicativo applicabile per il calcolo del prelievo è il prezzo valido l'ultimo giorno del periodo di dodici mesi di cui trattasi.

 

     Art. 3. Tenore rappresentativo di materia grassa.

     1. Le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sono quelle associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile il 31 marzo 2002.

     In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale dopo la data di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6.

     2. Il tenore rappresentativo di materia grassa del latte rimane invariato in caso di attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.

     3. Qualora, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 , il quantitativo di riferimento "consegne" venga aumentato o calcolato, il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento convertito in consegne è fissato al 3,8%.

     Tuttavia, il tenore rappresentativo di materia grassa del quantitativo di riferimento "consegne" resta invariato se il produttore ne fornisce una giustificazione all'autorità competente.

     4. In caso di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, lettere d) ed e) del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

     5. In caso di applicazione dell'articolo 8, lettera b) o dell'articolo 8 bis, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3950/92 , il tenore rappresentativo globale di materia grassa dei quantitativi di riferimento assegnati o trasferiti deve rimanere invariato rispetto a quello dei quantitativi ceduti. A tal fine, il quantitativo di latte disponibile per riassegnazione o trasferimento può essere ricalcolato in funzione di un tenore rappresentativo di una materia grassa determinata o viceversa, il tenore rappresentativo di materia grassa può essere ricalcolato in funzione di un determinato quantitativo di latte disponibile.

     6. Nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma e ai paragrafi 4 e 5, il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è uguale alla media dei tenori rappresentativi iniziali e trasferiti o convertiti, ponderati in base ai quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

     7. Per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte è il tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività.

     Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro, durante il periodo di riferimento di dodici mesi durante il quale hanno iniziato la loro attività, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa di cui al terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori;

     b) in caso di applicazione degli articoli 6, 7, 8, lettere b), d) ed e) e dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92 , il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è riportato al livello del tenore medio nazionale di cui sopra.

 

     Art. 4. Raffronto fra i tenori di materia grassa.

     1. Ai fini del conteggio finale del prelievo previsto all'articolo 5 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli.

     Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte.

     Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

     Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18% per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

2. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 1, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo di riferimento "consegne" di cui dispone lo Stato membro.

 

     Art. 5. Contabilizzazione delle consegne.

     1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 , l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

     Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

     2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi corretti nonché il tenore rappresentativo medio di materia grassa di cui dispongono tali produttori [2].

     Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

     3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorità competente, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01% per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi possono essere stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100.000 EUR.

     4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, le sanzioni contemplate all'articolo 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

 

     Art. 6. Dichiarazioni di vendite dirette.

     1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione - prodotto per prodotto - i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.

     Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

     2. Ogni anno, anteriormente al 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

     Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione. [3]

     3. Se il produttore non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,01% per giorno civile di ritardo, del quantitativo di riferimento "vendite dirette" di cui dispone ma tale importo non può tuttavia essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1.000 EUR.

Se ha superato tale quantitativo di riferimento e se il quantitativo di riferimento nazionale "vendite dirette" è stato anch'esso superato, egli è tenuto a pagare anche il prelievo sulla totalità del superamento senza poter beneficiare della eventuale ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     Se il produttore ha fornito una dichiarazione inesatta, lo Stato membro impone il pagamento di un importo proporzionale alla quantità di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità, uguale al massimo al prelievo teorico applicabile al quantitativo di latte risultante dalla correzione applicata.

     4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, il disposto dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 , si applica al quantitativo di riferimento "vendite dirette" del produttore di cui trattasi allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

     5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono imposte se lo Stato membro constata che si tratta di un caso di forza maggiore, o che l'irregolarità non è stata commessa né deliberatamente né per negligenza grave o che è di importanza minima in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

 

Capo III

Pagamento del prelievo

 

     Art. 7. Notifica del prelievo.

     L'autorità competente notifica o conferma all'acquirente o, in caso di vendite dirette, al produttore, l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - secondo quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati o, se del caso, agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

 

     Art. 8. Termine di pagamento.

     1. Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

     2. In caso di inosservanza di tale termine di pagamento, alle somme dovute si applica un interesse annuale in base ai tassi di riferimento a tre mesi applicabili al 1° settembre di ogni anno, fissati per ogni Stato membro conformemente all'allegato II e maggiorati di un punto percentuale.

     Gli interessi di cui al primo comma sonno accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

     3. Gli Stati membri adottano misure complementari per garantire il pagamento del prelievo dovuto alla Comunità entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione.

     4. Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, che gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione, risulta che questo termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo.

 

     Art. 9. Criteri di ripartizione del prelievo in eccesso.

     1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

     a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

     b) la situazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

     c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

     d) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

     e) il quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

     2. Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro, previa consultazione della Commissione.

 

Capo IV

Riserva nazionale

 

     Art. 10. Assegnazione alla riserva nazionale.

     I quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento "consegne" e "vendite dirette" vengono contabilizzati separatamente.

 

Capo V

Misure di controllo

 

     Art. 11. Controlli degli Stati membri.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sia correttamente riscosso e, nel caso delle consegne, si ripercuota sui produttori interessati.

     2. Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:

     a) controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e/o del quantitativo di riferimento, conformemente all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, quando si applicano le pertinenti disposizioni;

     b) garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento.

     3. Lo Stato membro verifica concretamente l'esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:

     a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte raccolti;

     b) presso i produttori che effettuano vendite dirette, l'attendibilità della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e della contabilità di magazzino di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

 

     Art. 12. Numero e termini dei controlli.

     1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, vengono organizzate dallo Stato membro in base a un'analisi del rischio che tiene conto segnatamente delle dichiarazioni di non attività e della mancata trasmissione dei conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2.

     2. Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 , i controlli devono essere conclusi entro 21 mesi dalla fine del periodo di cui trattasi. Tali controlli non possono essere inferiori:

     a) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), al 40% del quantitativo di latte dichiarato per il periodo di cui trattasi;

     b) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), al 5% del numero di produttori interessati.

     Un controllo è considerato concluso quando è disponibile la relazione di controllo corrispondente.

     Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

 

     Art. 13. Riconoscimento dell'acquirente.

     1. Ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.

     2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:

     a) può comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;

     b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

     c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

     d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte dello Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CEE) n. 3950/92 , del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

     4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un nuovo controllo approfondito dà risultati soddisfacenti.

     Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

 

     Art. 14. Obblighi dell'acquirente e del produttore.

     1. Il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto.

     2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato, una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, siano indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati e, per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

     3. L'acquirente è responsabile della contabilizzazione, nel quadro del regime del prelievo supplementare, di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati; a tal fine tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte o di altri prodotti lattieri che lo hanno rifornito in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore.

     4. In occasione della raccolta nelle aziende, il latte e/o gli altri prodotti lattiero-caseari devono essere scortati da un documento che ne individualizzi la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola.

     5. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, i quantitativi di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell'azienda per la produzione di latte, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

 

Capo VI

Comunicazioni e disposizioni finali

 

     Art. 15. Comunicazioni.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonché, se del caso, le eventuali modifiche;

     b) la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92;

     c) ogni anno, anteriormente al 1° marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;

     d) i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione delle misure applicate in virtù dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;

     e) ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il questionario di cui all'allegato I debitamente compilato;

     f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare le masse o, se del caso, per convertire i volumi in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.

     2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la Commissione trattiene forfettariamente, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, un importo sugli anticipi in occasione del conteggio delle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari ad una percentuale del prelievo calcolato per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:

     a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del prelievo mancano, la percentuale è pari allo 0,01 per settimana di ritardo;

     b) se si è costatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di oltre il 10% dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale è pari allo 0,1%.

     3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), in seguito segnatamente ai controlli di cui all'articolo 11, una versione aggiornata del questionario viene trasmessa alla Commissione prima dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno.

 

     Art. 16. Abrogazione.

     1. Il regolamento (CEE) n. 536/93, nonché la decisione 93/673/CE, sono abrogati.

     2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 536/93 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2002.

 

 

ALLEGATO I

Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo supplementare

nel settore del latte, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92

 

PERIODO DI APPLICAZIONE:

STATO MEMBRO:

1.

Consegne

1.1.

Numero di acquirenti riconosciuti:

 

di cui associazioni di acquirenti:

1.2.

Somma de quantitativi di riferimento individuali e consegne assegnate prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (kg):

1.3.

Numero dei produttori che hanno effettuato consegne:

 

di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento "vendite dirette":

1.4.

Numero di conversioni temporanee dei quantitativi di riferimento chiesti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92:

 

- consegne in vendite dirette e quantitativi interessati (kg):

 

- vendite dirette in consegne e quantitativi interessati (kg):

1.5.

Tenore rappresentativo medio di materia grassa (in g/kg):

1.6.

Quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati (kg):

 

di cui prodotti lattiero-caseari in equivalente latte (kg):

1.7.

Tenore effettivo medio di materia grassa dei prodotti consegnati (in g/kg):

1.8.

Adeguamento delle consegne al tenore rappresentativo di materia grassa (kg):

1.9.

Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 dicembre e quantitativi interessati (kg):

1.10.

Quantitativi di riferimento non utilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (kg):

1.11.

Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92

 

- Importi ridistribuiti (in moneta nazionale):

 

- importi destinati al finanziamento delle misure di coi all'articolo 8, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale):

2.

Vendite dirette

2.1.

Somma dei quantitativi di riferimento individuali vendite dirette assegnati prima di tener conto dei quantitativi di cui al punto 1.4 (kg):

2.2.

Numero di produttori:

2.3.

Quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente (kg):

 

di cui prodotti lattieri in equivalente latte (kg):

 

di cui - crema e burro:

 

- formaggi:

 

- iogurt:

 

- altri:

2.4.

Quantitativi di riferimento inutilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (kg):

2.5.

Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92:

 

- importi ridistribuiti (in moneta nazionale):

 

- importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale):

 

 

ALLEGATO II

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 2

 

     1. Per gli Stati membri della zona euro:

     Euro interbank borrowing offered rate (Euribor)

     2. Per la Danimarca:

     Copenhagen interbank borrowing offered rate (Cibor)

     3. Per la Svezia:

     Stockholm interbank borrowing offered rate (Stibor)

     4. Per il Regno Unito:

     London interbank borrowing offered rate (Libor).

 

 

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

 

Presente regolamento

Regolamento (CEE) n. 536/93

Articolo 1: Scopo e ambito di applicazione

-

Articolo 2: Definizioni e equivalenze

Articolo 1

Articolo 3: Tenore rappresentativo di materia grassa

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4: Raffronto fra i tenori di materia grassa

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5: Contabilizzazione delle consegne

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6: Dichiarazioni di vendite dirette

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 7: Notifica del prelievo

Articolo 3, paragrafo 3 e articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8: Termine di pagamento

Articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 5, paragrafo 2

Articolo 9: Criteri di ripartizione del prelievo in eccesso

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 10: Assegnazione alla riserva nazionale

Articolo 6

Articolo 11: Controlli degli Stati membri

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3

Articolo 12: Numero e termini dei controlli

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13: Riconoscimento dell'acquirente

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 14: Obblighi dell'acquirente e del produttore

Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f)

Articolo 15: Comunicazioni

Articolo 8

Articolo 16: Abrogazione

Articolo 9

Articolo 17: Entrata in vigore

-

Allegato I: Questionario annuale

Allegato

Allegato II: Tasso d'interesse di riferimento

-

Allegato III: Tavola di concordanza

-

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 28 del regolamento (CE) n. 595/2004, con la limitazione prevista dallo stesso art. 28 del regolamento (CE) n. 595/2004.

[2] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2002, n. L 133.

[3] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2002, n. L 133.