§ 1.6.554 - Regolamento 29 marzo 1995, n. 671.
Regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/03/1995
Numero:671


Sommario
Art. 1.      1. Al produttore, la cui azienda è situata nel territorio geografico dell'Austria o della Finlandia e che
Art. 2.      La domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è inoltrata dall'imprenditore o dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità determinate da [...]
Art. 3.      1. L'autorità competente accusa ricevimento della domanda e procede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Art. 4.      1. In caso di vendita o di affitto parziale o totale dell'azienda o di cessione temporanea del quantitativo di riferimento prima dell'assegnazione definitiva, il quantitativo di riferimento [...]
Art. 5.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano al produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 venuto in possesso dell'azienda o di una parte di essa a titolo di eredità o di istituti [...]
Art. 6.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.554 - Regolamento 29 marzo 1995, n. 671.

Regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero- caseari in Austria e in Finlandia.

(G.U.C.E. 30 marzo 1995, n. L 70).

 

Art. 1.

     1. Al produttore, la cui azienda è situata nel territorio geografico dell'Austria o della Finlandia e che

     a) ha partecipato, per un periodo determinato la cui scadenza è il 31 dicembre 1994 o posteriore, a un programma di non commercializzazione del latte e di prodotti lattiero-caseari,

     b) oppure ha interrotto, totalmente o in parte, le proprie consegne o vendite dirette e ha conservato, in virtù della legislazione nazionale anteriore al 1 gennaio 1995, il diritto di riprenderle entro il termine previsto dalla medesima, a concorrenza del quantitativo di cui disponeva precedentemente,

     c) oppure era soggetto a norme nazionali concernenti le caratteristiche geografiche del luogo di produzione, ma non dispone di un quantitativo di riferimento completo secondo la legislazione nazionale vigente anteriormente al 1 gennaio 1995 ed è produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/82, è assegnato, a titolo provvisorio e dietro sua richiesta, nei limiti del quantitativo di riferimento di cui disponeva prima dell'interruzione totale o parziale della produzione, oppure sulla base dei quantitativi commercializzati negli ultimi dodici mesi precedenti la domanda o sulla base della media di quelli commercializzati negli ultimi tre periodi di dodici mesi, un quantitativo di riferimento specifico per le consegne e/o le vendite dirette, purché:

     - dimostri di aver rispettato l'impegno di non commercializzazione o di riconversione oppure regole specifiche di produzione secondo la legislazione nazionale,

     - non abbia ceduto totalmente la propria azienda alla data della domanda,

e

     - a sostegno della propria domanda, in base ai criteri stabiliti dalla legislazione nazionale, dimostri di poter produrre nella propria azienda il quantitativo di riferimento specifico richiesto.

     2. In caso di vendita o di affitto di una parte dell'azienda anteriormente alla data della domanda, il quantitativo assegnato viene ridotto in proporzione della superficie venduta o affittata.

     3. Ai quantitativi assegnati ai produttori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applica un coefficiente di riduzione analogo a quello applicato ai produttori in attività, fatto salvo il rispetto del quantitativo globale previsto all'articolo 3, paragrafo 2, quinto e sesto comma del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     4. I quantitativi assegnati ai produttori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non possono superare le 60000 t.

 

     Art. 2.

     La domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è inoltrata dall'imprenditore o dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità determinate da quest'ultimo:

     - anteriormente al 1 maggio precedente la scadenza del periodo di interruzione totale o parziale della produzione e anteriormente al 30 giugno 1995 se detta scadenza ha luogo nel 1995 [1],

     - anteriormente al 30 giugno 1995 per le domande inoltrate dai produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) [1].

 

     Art. 3.

     1. L'autorità competente accusa ricevimento della domanda e procede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

     2. Fra i criteri da prendere in considerazione per stabilire la capacità del produttore di produrre nella propria azienda il quantitativo di riferimento specifico richiesto figurano, in particolare:

     - la razza e il numero di vacche domestiche, di sei mesi o meno, idonee alla produzione di latte destinato alla commercializzazione, detenute dal produttore nell'azienda;

     - la superficie agricola utile oggetto di sfruttamento;

     - gli investimenti effettuati per aumentare la produzione lattiera nell'azienda;

     - la possibilità di alimentare le mandrie, per una parte dell'anno, con la produzione di pascoli lontani dall'azienda.

     3. Anteriormente al 1 agosto, l'autorità competente comunica al richiedente il quantitativo di riferimento specifico che gli è stato provvisoriamente assegnato.

     4. Qualora, entro due anni a decorrere dall'assegnazione provvisoria del quantitativo di riferimento specifico, il produttore possa comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne da almeno dodici mesi e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto negli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo di riferimento provvisorio, il quantitativo di riferimento specifico gli è assegnato a titolo definitivo. In caso contrario, il quantitativo di riferimento assegnato a titolo definitivo è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente.

 

     Art. 4.

     1. In caso di vendita o di affitto parziale o totale dell'azienda o di cessione temporanea del quantitativo di riferimento prima dell'assegnazione definitiva, il quantitativo di riferimento viene ridotto in proporzione della superficie venduta o affittata o a concorrenza del quantitativo temporaneamente ceduto.

     2. I quantitativi di riferimento specifici assegnati provvisoriamente in virtù del presente regolamento non possono essere oggetto di programmi di abbandono della produzione lattiera durante un periodo di tre anni a decorrere dall'assegnazione provvisoria del quantitativo di riferimento specifico.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano al produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 venuto in possesso dell'azienda o di una parte di essa a titolo di eredità o di istituti analoghi.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     - anteriormente al 1 aprile 1995, l'autorità competente e le modalità d'applicazione dell'articolo 1 nonché i criteri prescelti, qualora siano diversi da quelli fissati all'articolo 3, paragrafo 2;

     - anteriormente al 1 ottobre di ogni anno, il numero di domande e i quantitativi in oggetto.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 


[1] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1390/95.

[1] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1390/95.