Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/03/1995 |
Numero: | 671 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al produttore, la cui azienda è situata nel territorio geografico dell'Austria o della Finlandia e che |
Art. 2. La domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è inoltrata dall'imprenditore o dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità determinate da [...] |
Art. 3. 1. L'autorità competente accusa ricevimento della domanda e procede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. |
Art. 4. 1. In caso di vendita o di affitto parziale o totale dell'azienda o di cessione temporanea del quantitativo di riferimento prima dell'assegnazione definitiva, il quantitativo di riferimento [...] |
Art. 5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 venuto in possesso dell'azienda o di una parte di essa a titolo di eredità o di istituti [...] |
Art. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.554 - Regolamento 29 marzo 1995, n. 671.
Regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero- caseari in Austria e in Finlandia.
(G.U.C.E. 30 marzo 1995, n. L 70).
1. Al produttore, la cui azienda è situata nel territorio geografico dell'Austria o della Finlandia e che
a) ha partecipato, per un periodo determinato la cui scadenza è il 31 dicembre 1994 o posteriore, a un programma di non commercializzazione del latte e di prodotti lattiero-caseari,
b) oppure ha interrotto, totalmente o in parte, le proprie consegne o vendite dirette e ha conservato, in virtù della legislazione nazionale anteriore al 1 gennaio 1995, il diritto di riprenderle entro il termine previsto dalla medesima, a concorrenza del quantitativo di cui disponeva precedentemente,
c) oppure era soggetto a norme nazionali concernenti le caratteristiche geografiche del luogo di produzione, ma non dispone di un quantitativo di riferimento completo secondo la legislazione nazionale vigente anteriormente al 1 gennaio 1995 ed è produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/82, è assegnato, a titolo provvisorio e dietro sua richiesta, nei limiti del quantitativo di riferimento di cui disponeva prima dell'interruzione totale o parziale della produzione, oppure sulla base dei quantitativi commercializzati negli ultimi dodici mesi precedenti la domanda o sulla base della media di quelli commercializzati negli ultimi tre periodi di dodici mesi, un quantitativo di riferimento specifico per le consegne e/o le vendite dirette, purché:
- dimostri di aver rispettato l'impegno di non commercializzazione o di riconversione oppure regole specifiche di produzione secondo la legislazione nazionale,
- non abbia ceduto totalmente la propria azienda alla data della domanda,
e
- a sostegno della propria domanda, in base ai criteri stabiliti dalla legislazione nazionale, dimostri di poter produrre nella propria azienda il quantitativo di riferimento specifico richiesto.
2. In caso di vendita o di affitto di una parte dell'azienda anteriormente alla data della domanda, il quantitativo assegnato viene ridotto in proporzione della superficie venduta o affittata.
3. Ai quantitativi assegnati ai produttori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si applica un coefficiente di riduzione analogo a quello applicato ai produttori in attività, fatto salvo il rispetto del quantitativo globale previsto all'articolo 3, paragrafo 2, quinto e sesto comma del regolamento (CEE) n. 3950/92.
4. I quantitativi assegnati ai produttori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non possono superare le 60000 t.
La domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è inoltrata dall'imprenditore o dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità determinate da quest'ultimo:
- anteriormente al 1 maggio precedente la scadenza del periodo di interruzione totale o parziale della produzione e anteriormente al 30 giugno 1995 se detta scadenza ha luogo nel 1995 [1],
- anteriormente al 30 giugno 1995 per le domande inoltrate dai produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) [1].
1. L'autorità competente accusa ricevimento della domanda e procede alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Fra i criteri da prendere in considerazione per stabilire la capacità del produttore di produrre nella propria azienda il quantitativo di riferimento specifico richiesto figurano, in particolare:
- la razza e il numero di vacche domestiche, di sei mesi o meno, idonee alla produzione di latte destinato alla commercializzazione, detenute dal produttore nell'azienda;
- la superficie agricola utile oggetto di sfruttamento;
- gli investimenti effettuati per aumentare la produzione lattiera nell'azienda;
- la possibilità di alimentare le mandrie, per una parte dell'anno, con la produzione di pascoli lontani dall'azienda.
3. Anteriormente al 1 agosto, l'autorità competente comunica al richiedente il quantitativo di riferimento specifico che gli è stato provvisoriamente assegnato.
4. Qualora, entro due anni a decorrere dall'assegnazione provvisoria del quantitativo di riferimento specifico, il produttore possa comprovare all'autorità competente di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne da almeno dodici mesi e che tali vendite dirette e/o tali consegne hanno raggiunto negli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo di riferimento provvisorio, il quantitativo di riferimento specifico gli è assegnato a titolo definitivo. In caso contrario, il quantitativo di riferimento assegnato a titolo definitivo è pari al quantitativo effettivamente consegnato o venduto direttamente.
1. In caso di vendita o di affitto parziale o totale dell'azienda o di cessione temporanea del quantitativo di riferimento prima dell'assegnazione definitiva, il quantitativo di riferimento viene ridotto in proporzione della superficie venduta o affittata o a concorrenza del quantitativo temporaneamente ceduto.
2. I quantitativi di riferimento specifici assegnati provvisoriamente in virtù del presente regolamento non possono essere oggetto di programmi di abbandono della produzione lattiera durante un periodo di tre anni a decorrere dall'assegnazione provvisoria del quantitativo di riferimento specifico.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al produttore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 venuto in possesso dell'azienda o di una parte di essa a titolo di eredità o di istituti analoghi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- anteriormente al 1 aprile 1995, l'autorità competente e le modalità d'applicazione dell'articolo 1 nonché i criteri prescelti, qualora siano diversi da quelli fissati all'articolo 3, paragrafo 2;
- anteriormente al 1 ottobre di ogni anno, il numero di domande e i quantitativi in oggetto.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1390/95.
[1] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1390/95.