§ 1.6.N09 – Regolamento 3 novembre 2003, n. 1943.
Regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/11/2003
Numero:1943


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Finanziamento dei piani di riconoscimento
Art. 4.  Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento
Art. 5.  Domande di aiuto
Art. 6.  Ammissibilità
Art. 7.  Contributo comunitario
Art. 8.  Partecipazione finanziaria della Comunità
Art. 9.  Fusioni
Art. 10.  Conseguenze del riconoscimento
Art. 11.  Clausole speciali per il Portogallo
Art. 12.  Controlli
Art. 13.  Recupero degli aiuti e sanzioni
Art. 14.  Abrogazione
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 1.6.N09 – Regolamento 3 novembre 2003, n. 1943.

Regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti.

(G.U.U.E. 4 novembre 2003, n. L 286).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni appare necessario modificare il regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione, del 7 gennaio 1998, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/2000. Per maggiore chiarezza e razionalità è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento.

     (2) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 20/98.

     (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 i gruppi di produttori nuovi possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento. Il regolamento (CE) n. 1432/2003 stabilisce le condizioni per il prericonoscimento delle associazioni di produttori.

     (4) Per incoraggiare la formazione di gruppi di produttori, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede inoltre che gli Stati membri possono accordare due tipi di aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nei cinque anni successivi al prericonoscimento: il primo inteso a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo e il secondo inteso a finanziare parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e, in quanto tali, indicati nei relativi piani di riconoscimento.

     (5) Per agevolare la corretta applicazione del regime di aiuti intesi a coprire i costi di costituzione e di funzionamento amministrativo, è opportuno concedere un aiuto forfettario, soggetto ad un massimale nel rispetto delle limitazioni imposte dal bilancio. Inoltre, per tener conto delle diverse esigenze finanziarie dei gruppi di produttori di dimensioni diverse, il massimale deve essere adattato in funzione della produzione commercializzabile dei gruppi di produttori.

     (6) Per garantire la parità di trattamento tra le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, è opportuno aggiungere gli aiuti di cui rispettivamente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002, e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, al pertinente valore della produzione commercializzata, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario.

     (7) A causa di calamità naturali la produzione commercializzata in un dato anno può subire un calo ragguardevole. In tal caso, per evitare che una drastica riduzione dell'aiuto comunitario a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti possa metterne a repentaglio il funzionamento, occorre fissare un limite alla riduzione della produzione commercializzata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto. È opportuno che tale limite sia determinato con riferimento alla resa e ai prezzi medi ottenuti dal gruppo di produttori prericonosciuto o dai suoi membri nel triennio precedente l'anno della calamità; il limite deve inoltre essere fissato tenendo conto delle normali fluttuazioni della produzione imputabili a condizioni meteorologiche.

     (8) Per garantire una corretta applicazione degli aiuti previsti dal presente regolamento, è opportuno che lo Stato membro verifichi che la concessione dell'aiuto sia debitamente motivata, tenendo conto dell'eventuale precedente concessione di un aiuto per l'avviamento delle attività del gruppo di produttori nonché di possibili movimenti di produttori tra gruppi e/o organizzazioni di produttori. Gli Stati membri devono inoltre vigilare affinché si eviti che le misure oggetto di un finanziamento comunitario concesso in virtù del presente regolamento fruiscano di un duplice finanziamento comunitario o nazionale.

     (9) In caso di fusioni, è opportuno prevedere la possibilità di concedere l'aiuto ai gruppi di produttori originati dalla fusione per tener conto del fabbisogno finanziario dei gruppi di produttori di nuova costituzione e garantire la corretta applicazione del regime di aiuto.

     (10) È opportuno porre termine alla concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento non appena il gruppo di produttori è riconosciuto dallo Stato membro. Tuttavia, per tener conto del finanziamento pluriennale degli investimenti, gli investimenti che beneficiano di un aiuto a norma del presente regolamento possono essere riportati nei programmi operativi di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     (11) L'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede un regime specifico per il Portogallo. È opportuno adottare disposizioni per garantire il rispetto di tale regime specifico ed estendere anche al Portogallo le disposizioni sulla determinazione del valore della produzione commercializzata in caso di calamità naturali.

     (12) Occorre stabilire procedure di controllo severe, affiancate da un sistema di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di violazione, tenendo conto dell'alto grado di responsabilità e di iniziativa conferito ai gruppi di produttori. Per ragioni di semplificazione e razionalità è opportuno applicare le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1433/2003.

     (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Il presente regolamento fissa le modalità relative alla concessione dell'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 ai gruppi di produttori prericonosciuti.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per «produzione commercializzata», la produzione degli aderenti ad un gruppo di produttori per la categoria di prodotti per la quale è concesso il prericonoscimento:

     i) conferita al gruppo di produttori ed effettivamente venduta per il suo tramite allo stato fresco o trasformata;

     ii) venduta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, previa autorizzazione da parte del gruppo.

     La produzione commercializzata comprende l'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, percepito dal gruppo di produttori per lo stesso periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 3.

     La produzione commercializzata non comprende la produzione degli aderenti ad altre organizzazioni o gruppi di produttori, commercializzata tramite il gruppo di produttori in questione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3), secondo comma, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «valore della produzione commercializzata», il valore della produzione commercializzata considerata allo stadio «uscita gruppo di produttori», oppure, eventualmente, di «prodotto confezionato o preparato non trasformato».

     3. Qualora si verifichi una calamità naturale riconosciuta dalle autorità nazionali competenti, la produzione commercializzata è considerata almeno pari al 70 % del valore teorico medio corrispondente alla superficie appartenente al gruppo di produttori prericonosciuto, sulla quale durante l'anno della calamità naturale è coltivato il prodotto oggetto del prericonoscimento, moltiplicato per la resa media e il prezzo medio ottenuti

     - dal gruppo di produttori o dai suoi aderenti, per tale prodotto, nei tre anni precedenti la calamità naturale, oppure

     - se così deciso dallo Stato membro, nella stessa regione di produzione nei tre anni precedenti l'anno in cui si è verificata la calamità.

 

          Art. 3. Finanziamento dei piani di riconoscimento

     1. L'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso, sotto forma di aiuto forfettario, per le spese di costituzione e di funzionamento amministrativo del gruppo di produttori.

     2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è determinato per ciascun gruppo di produttori in base al valore della rispettiva produzione annua commercializzata e

     a) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, limitatamente al valore di 1 000 000 di EUR e

     b) per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, è pari, rispettivamente, al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % del valore della produzione commercializzata che superi 1 000 000 di EUR;

     c) è soggetto, per ogni gruppo di produttori, a un massimale di:

     - 100 000 EUR il primo anno,

     - 100 000 EUR il secondo anno,

     - 80 000 EUR il terzo anno,

     - 60 000 EUR il quarto anno,

     - 50 000 EUR il quinto anno;

     d) è versato:

     - in rate annue o semestrali alla fine di ogni periodo annuale o semestrale di applicazione del piano di riconoscimento, o

     - in rate riferite a parte del periodo annuale se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della fine di un periodo annuale.

     Per calcolare l'importo delle rate di cui al primo comma, lettera d), gli Stati membri possono basarsi sulla produzione commercializzata corrispondente ad un periodo diverso da quello per il quale è pagata la rata, qualora ciò sia necessario per motivi di controllo. Il lasso di tempo in cui i due periodi non coincidono dev'essere inferiore al periodo effettivo a cui si riferisce la rata.

     3. Il tasso di cambio applicabile agli importi in euro di cui al paragrafo 2 è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale sono concessi gli aiuti di cui trattasi [1].

 

     Art. 4. Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento [2].

     1. Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003, gli aiuti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concessi:

     a) direttamente in conto capitale; o

     b) indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici. [3]

     Sono esclusi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione.

     2. Gli investimenti che direttamente o indirettamente vanno a vantaggio di tali attività sono finanziati in proporzione alla loro utilizzazione nei settori o per i prodotti a cui si riferisce il prericonoscimento.

 

     Art. 5. Domande di aiuto

     1. Ciascun gruppo di produttori presenta un'unica domanda per gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 entro tre mesi dalla fine di ogni periodo annuale o semestrale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) [4].

     2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta del gruppo di produttori dalla quale risulti:

     a) che il gruppo rispetta e si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96, del regolamento (CE) n. 1432/2003 e del presente regolamento;

     b) che non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario in virtù del presente regolamento.

     3. Gli Stati membri versano l'aiuto entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa.

 

     Art. 6. Ammissibilità

     Gli Stati membri valutano l'ammissibilità dei gruppi di produttori agli aiuti ai sensi del presente regolamento allo scopo di accertare che la concessione di un aiuto sia debitamente motivata, tenuto conto delle condizioni e della data dell'eventuale precedente concessione di un aiuto pubblico alle organizzazioni o gruppi di produttori da cui provengono gli aderenti ai gruppi di produttori in causa, come pure degli eventuali movimenti di membri tra organizzazioni e gruppi di produttori.

 

     Art. 7. Contributo comunitario

     Le spese ammissibili effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia.

 

     Art. 8. Partecipazione finanziaria della Comunità

     1. Per gli aiuti previsti all'articolo 3, la partecipazione finanziaria della Comunità è pari:

     - al 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,

     - al 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni.

     2. La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,

     — il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

     — il 30 % nelle altre regioni. [5]

     Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare alle spese d'investimento di cui all'articolo 4 in misura almeno pari al 5 % dei costi ammissibili.

     La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 4 è almeno pari:

     - al 25 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

     - al 45 % nelle altre regioni.

 

     Art. 9. Fusioni

     1. Possono beneficiare o continuare a beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 i gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003 originati dalla fusione di un gruppo di produttori prericonosciuto ai sensi di detto regolamento e:

     a) di uno o più gruppi di produttori prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/2003;

     b) di una o più organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.

     2. Per il calcolo dell'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, il gruppo di produttori originato dalla fusione si sostituisce ai suoi costituenti.

 

     Art. 10. Conseguenze del riconoscimento

     1. La concessione del riconoscimento pone termine alla concessione degli aiuti previsti agli articoli 3 e 4.

     2. Qualora venga presentato un programma operativo conformemente al regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, lo Stato membro si accerta che non vi sia un duplice finanziamento delle azioni sovvenzionate nel quadro del piano di riconoscimento.

     3. Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto previsto per le spese d'investimento di cui all'articolo 4 possono essere oggetto di riporto nei programmi operativi, sempreché la loro natura sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003.

 

     Art. 11. Clausole speciali per il Portogallo

     Qualora le autorità portoghesi dimostrino che, per un determinato anno, l'aiuto da versare a un gruppo di produttori in Portogallo, ai sensi del presente regolamento, è inferiore a quello fissato all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento sono aumentati in modo da rispettare le disposizioni del summenzionato articolo 14.

     Qualora si verifichi una calamità naturale riconosciuta dalle autorità portoghesi, si applica l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento per calcolare il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 12. Controlli

     Fatti salvi i controlli effettuati in conformità del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli sui gruppi di produttori per accertare il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4.

 

     Art. 13. Recupero degli aiuti e sanzioni

     In ordine al recupero di aiuti e alle sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1433/2003 qualora dai controlli effettuati a norma dell'articolo 12 del presente regolamento risulti:

     a) che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo in base al quale è stato calcolato l'aiuto di cui all'articolo 3, oppure

     b) che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato.

 

     Art. 14. Abrogazione

     Il regolamento (CE) n. 20/98 è abrogato.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 222/2005.

[2] Rubrica così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2113/2004.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2113/2004.

[4] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicatonella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2113/2004.