Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 10/02/2005 |
Numero: | 222 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.V71 – Regolamento 10 febbraio 2005, n. 222.
Regolamento (CE) n. 222/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile per l’attuazione degli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nel settore degli ortofrutticoli.
(G.U.U.E. 11 febbraio 2005, n. L 39).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 2, del
(2) I suddetti parametri e massimali si applicano per ciascuna delle rate di versamento dell’aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 3 del
«3. Il tasso di cambio applicabile agli importi in euro di cui al paragrafo 2 è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale sono concessi gli aiuti di cui trattasi.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.