§ 1.6.U64 – Regolamento 10 dicembre 2004, n. 2113.
Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/12/2004
Numero:2113


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.U64 – Regolamento 10 dicembre 2004, n. 2113.

Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti.

(G.U.U.E. 11 dicembre 2004, n. L 366).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione prevede che gli aiuti agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, siano concessi unicamente sotto forma di prestiti specifici. Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, in particolare delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per mettere in atto tale modalità d'aiuto garantendo al contempo ai beneficiari il livello di finanziamento comunitario dei costi ammissibili degli investimenti previsto dall’articolo 8 dello stesso regolamento, è opportuno rendere possibile il versamento di un contributo diretto in conto capitale.

     (2) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:

     1) L’articolo 4 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal titolo seguente:

     «Articolo 4. Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento»

     b) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003, gli aiuti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concessi:

     a) direttamente in conto capitale; o

     b) indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.»

     2) All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,

     — il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

     — il 30 % nelle altre regioni.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.