Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 10/12/2004 |
Numero: | 2113 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U64 – Regolamento 10 dicembre 2004, n. 2113.
Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti.
(G.U.U.E. 11 dicembre 2004, n. L 366).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4 del
(2) È opportuno modificare di conseguenza il
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal titolo seguente:
«Articolo 4. Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento»
b) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del
a) direttamente in conto capitale; o
b) indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.»
2) All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,
— il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del
— il 30 % nelle altre regioni.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.