Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/06/2009 |
Numero: | 549 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1562 - Regolamento 24 giugno 2009, n. 549.
Regolamento (CE) n. 549/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
(G.U.U.E. 25 giugno 2009, n. L 162)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del
(2) Il
(3) Tenuto conto della situazione attuale e prevedibile del mercato, caratterizzata da prezzi bassi dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare del latte scremato in polvere, unitamente alle difficoltà nell’ottenere crediti commerciali per la normale attività lattiero-casearia, è opportuno anticipare il pagamento per la vendita di latte scremato in polvere all’intervento. L’attuale periodo di pagamento di 120-140 giorni deve essere quindi ridotto a 45-65 giorni, armonizzando in tal modo tutti i periodi di pagamento per i prodotti del settore lattiero-caseario soggetti all’intervento.
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
" Art. 8
L’organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 2.";
2) all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l’organismo di intervento versa all’aggiudicatario il prezzo indicato all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell’osservanza dell’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a)."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle gare per le quali il termine stabilito all’articolo 14, paragrafo 2, del
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.