Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 31/03/2005 |
Numero: | 516 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.Z75 – Regolamento 31 marzo 2005, n. 516.
Regolamento (CE) n. 516/2005 della Commissione che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005.
(G.U.U.E. 1 aprile 2005, n. L 83).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6 del
(2) La stima dei contributi corrisponde ad importi superiori al 60 % degli importi massimi del contributo alla produzione di base e del contributo B previsti dall’articolo 15, paragrafi 3 e 5, del
(3) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b) 118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/ isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
e) 118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/ isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.