§ 20.6.464. – Regolamento 31 maggio 2005, n. 832.
Regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:31/05/2005
Numero:832


Sommario
Art. 1.      I quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 20.6.464. – Regolamento 31 maggio 2005, n. 832.

Regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

(G.U.U.E. 1 giugno 2005, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto il regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di evitare una perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («i nuovi Stati membri») all’Unione europea il 1° maggio 2004, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 prevede che i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 debbano essere eliminati dal mercato a spese dei nuovi Stati membri interessati.

     (2) Per determinare tali eccedenze, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004, i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti sui quantitativi prodotti, trasformati, importati ed esportati nonché sul sistema istituito per la constatazione delle eccedenze.

     (3) In generale, le eccedenze sono state determinate tenendo conto dell’evoluzione della produzione, una volta aggiunte le importazioni e detratte le esportazioni, nel periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004, rispetto alle medie dello stesso periodo nei tre anni precedenti. Secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 60/2004, è stato tenuto conto anche di circostanze specifiche che hanno determinato la costituzione di scorte, in particolare della riduzione del livello delle scorte nel periodo considerato.

     (4) Con il metodo suddetto e sulla base delle informazioni comunicate dai nuovi Stati membri, occorre determinare le eccedenze di zucchero unicamente per l’Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovacchia.

     (5) Per la determinazione delle eccedenze di isoglucosio e di fruttosio, è stato applicato lo stesso metodo e non è risultata alcuna eccedenza.

     (6) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, di isoglucosio e di fruttosio che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1° maggio 2004 e che devono essere eliminati dal mercato comunitario a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 60/2004 sono i seguenti:

     — Estonia: 91 464 t,

     — Cipro: 40 213 t,

     — Lettonia: 10 589 t,

     — Malta: 2 452 t,

     — Slovacchia: 10 225 t.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.