Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/10/2005 |
Numero: | 1665 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1228 - Regolamento 12 ottobre 2005, n. 1665.
Regolamento (CE) n. 1665/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero
(G.U.U.E. 13 ottobre 2005, n. L 268).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 4, del
(2) Per ragioni di trasparenza e chiarezza, è opportuno precisare determinate modalità di calcolo e tener conto, in particolare, delle scorte eccedenti le scorte normali, fissate all’articolo 1 del
(3) Per valutare le scorte di inizio e di fine campagna e i quantitativi di zucchero disponibili sul mercato comunitario, è opportuno tener conto anche delle scorte di intervento.
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 6 del
1) il paragrafo 4 è modificato come segue:
a) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»;
b) è aggiunto il comma seguente:
«I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del
2) il paragrafo 5 è modificato come segue:
a) al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
«d) i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del
e) l’aiuto alimentare.»;
b) il secondo comma è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.