§ 1.6.F49 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2550.
Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/12/2001
Numero:2550


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce, in particolare, le modalità d'applicazione in ordine ai pagamenti diretti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2529/2001.
Art. 2.  Domande.
Art. 3.  Zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine.
Art. 4.  Domanda di premio supplementare e di premio per capra.
Art. 5.  Produttori che praticano la transumanza.
Art. 6.  Supplemento per le isole Canarie.
Art. 7.  Ammissibilità.
Art. 8.  Inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.
Art. 9.  Comunicazione.
Art. 10.  Diritti ottenuti gratuitamente.
Art. 11.  Utilizzazione dei diritti.
Art. 12.  Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.
Art. 13.  Modifica del massimale individuale.
Art. 14.  Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate.
Art. 15.  Trasferimento tramite la riserva nazionale.
Art. 16.  Calcolo dei limiti individuali.
Art. 17.  Comunicazione.
Art. 18. 
Art. 18 bis.  Conversione in moneta nazionale.
Art. 19.  Misure nazionali d'applicazione.
Art. 20.  Misure transitorie.
Art. 21.  Abrogazione.
Art. 22.  Modificazione del sistema integrato.
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F49 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2550. [1]

Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001.

(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 11, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2529/2001 istituisce un nuovo regime di premi in sostituzione di quello istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000. Per tener conto delle nuove disposizioni e per fini di chiarezza occorre definire nuove norme in sostituzione di quelle stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2814/90, del 28 settembre 1990, recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2234/98, (CEE) n. 2385/91, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/1999, (CEE) n. 2230/92, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi per pecora e per capra nelle isole Canarie, (CEE) n. 3567/92, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/2000, (CEE) n. 2700/93, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 e (CE) n. 2738/1999, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine nonché abrogare detti regolamenti.

     (2) Il regime del premio per pecora di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001 rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disciplinare le materie pendenti non contemplate dal regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (nel prosieguo il "sistema integrato"), in particolare quelle relative ai periodi e alle condizioni concernenti le domande di premio e di premio supplementare nonché la durata del periodo di detenzione [2].

     (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone dovrebbero pertanto essere stabilite in conformità dei criteri specificati in tale disposizione.

     (4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 i produttori la cui azienda è situata, almeno per il 50% della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate o isolate possono richiedere un premio supplementare. L'articolo 4, paragrafo 2, indica le zone geografiche specifiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. Occorrerebbe stabilire le disposizioni relative alla dichiarazione che deve essere fornita dai produttori soddisfacenti a tali criteri in modo che gli Stati membri possano stabilire se sono soddisfatte le condizioni adeguate per la concessione dell'aiuto per evitare pagamenti ingiustificati ad aziende non ammissibili. Nel caso in cui i produttori non devono presentare, nel quadro del sistema integrato, una domanda di premio per "superficie", occorre prevedere una dichiarazione specifica come prova documentale che almeno la metà della superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) prevede l'applicazione di misure specifiche concernenti l'allevamento ovino e caprino nelle isole Canarie. Tali misure contemplano la concessione di un premio supplementare il cui importo deve essere determinato.

     (6) I criteri di ammissibilità ai pagamenti diretti e, in particolare, le relative condizioni devono essere chiariti.

     (7) Ai fini della sorveglianza sul sistema di concessione dei premi e sul mercato delle carni ovine e caprine gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione al riguardo.

     (8) Per porre in atto il sistema dei limiti individuali previsto agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2529/2001 occorre stabilire le regole per la fissazione di detti limiti e per comunicarli ai produttori.

     (9) Occorre adottare adeguate misure atte a garantire che i diritti assegnati gratuitamente provenienti dalla riserva nazionale vengano utilizzati dai beneficiari unicamente ai fini previsti.

     (10) Tenendo presente l'effetto regolatore che il sistema dei limiti individuali produrrà sul mercato, occorre prevedere che i diritti al premio non utilizzati dai rispettivi detentori durante un periodo specifico vengano riversati nella riserva nazionale. Tuttavia, tale norma non sarebbe applicabile in alcuni casi eccezionali e debitamente motivati, come nel caso di piccoli produttori o produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

     (11) È opportuno incentivare la mobilizzazione dei diritti al premio e prevedere ugualmente disposizioni che comporteranno la restituzione di diritti a produttori che ne beneficeranno. A tal fine è opportuno stabilire una percentuale minima di utilizzazione di diritti al premio. Tale percentuale deve essere sufficiente ad evitare la sottoutilizzazione dei diritti disponibili in alcuni Stati membri, che possono causare problemi a produttori prioritari che richiedono diritti tramite la riserva nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto autorizzare l'aumento della percentuale minima di utilizzazione di diritti, che comunque non dovrebbe superare il 90%.

     (12) L'applicazione uniforme delle disposizioni relative al trasferimento e alla cessione temporanea di diritti implica la fissazione di determinate norme amministrative. Al fine di evitare un lavoro amministrativo eccessivo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire un numero minimo di diritti che possono essere trasferiti o ceduti. Tali norme dovrebbero inoltre impedire l'inadempienza dell'impegno previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2529/2001 di cedere, in caso di trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una certa percentuale di tali diritti alla riserva nazionale. Inoltre, occorre prevedere che tale cessione temporanea sia limitata nel tempo in modo da limitare l'applicazione abusiva delle norme sul trasferimento.

     (13) Occorre prevedere forme di flessibilità circa l'osservanza delle scadenze amministrative per il trasferimento dei diritti nel caso in cui un produttore possa dimostrare di avere ereditato legalmente diritti da un produttore deceduto. Al produttore deve essere comunicato il cambiamento del massimale individuale.

     (14) Il caso particolare in cui un produttore utilizzi unicamente terreni di proprietà pubblica o collettiva per il pascolo e trasferisca tutti i suoi diritti ad altro produttore, cessando così la sua produzione, dovrebbe essere considerato equivalente al trasferimento di un'azienda.

     (15) Qualora in alcuni Stati membri i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda siano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale, occorre definire alcune norme per mantenere la coerenza con il sistema dei trasferimenti diretti tra produttori. Occorre definire criteri obiettivi per determinare la somma che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito i suoi diritti e la somma che deve essere pagata dal produttore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

     (16) È necessario stabilire norme relative ai calcoli e agli adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio in modo da garantire che vengano utilizzati soltanto numeri interi.

     (17) La Commissione dovrà sorvegliare i nuovi dispositivi e pertanto è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull'attuazione delle norme sul premio.

     (18) Alla Commissione devono essere trasmesse informazioni particolareggiate sulle norme nazionali sui pagamenti aggiuntivi nonché quelle di relativa attuazione.

     (19) Ai fini di un'attuazione efficace delle norme sul premio e per evitare eventuali distorsioni di mercato gli Stati membri dovranno adottare le opportune misure per la corretta applicazione del presente regolamento.

     (20) Sono necessarie alcune disposizioni transitorie affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione del presente regolamento. Tenendo conto dell'importo più elevato dell'aiuto previsto dal nuovo regime nonché della maggiore trasparenza a seguito del premio fisso forfettario, occorre prevedere una tutela adeguata degli interessi dei produttori in modo che le domande già presentate nel quadro del precedente regime siano considerate valide nel quadro del nuovo.

     (21) Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità occorre adottare adeguate misure sanzionatorie delle irregolarità e delle frodi. È necessario introdurre adeguate disposizioni relative ai regimi di premio per pecora e per capra nel regolamento (CE) n. 2419/2001 [3].

     (22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione "ovinicaprini" e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce, in particolare, le modalità d'applicazione in ordine ai pagamenti diretti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

 

Capo I

Pagamenti diretti

 

     Art. 2. Domande.

     1. A complemento delle prescrizioni stabilite, nel quadro del sistema integrato, dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CE) n. 2419/2001, il produttore è tenuto ad indicare nella domanda di premio se vende latte di pecora o prodotti lattieri a base di latte di pecora nel corso della campagna per la quale viene richiesto il premio [4].

     2. Le domande di premio a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine vengono presentate all'autorità designata dallo Stato membro, nell'intervallo compreso tra il 1° novembre precedente l'inizio della campagna ed il 30 aprile successivo all'inizio della campagna per la quale sono presentate le domande.

     Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire un periodo diverso da quello stabilito per la Gran Bretagna.

     Per il 2004, Malta e la Slovenia possono stabilire un periodo che ha inizio non prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e termina non oltre 31 giorni dopo. [5]

     3. Il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 3. Zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine.

     Le zone in cui sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 sono elencate nell'allegato I.

 

     Art. 4. Domanda di premio supplementare e di premio per capra.

     1. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, il produttore la cui azienda sia situata, per almeno il 50% ma non per il 100% della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 o in zone ammissibili al premio per capra, deve presentare una o più dichiarazioni in cui sia precisata l'ubicazione del suo terreno e in conformità delle seguenti norme:

     a) il produttore che sia tenuto ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto "superficie", come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2419/2001 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi d'aiuto comunitari, a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 o in zone elencate nell'allegato I, a seconda del caso [6];

     b) il produttore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

     Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 o in zone elencate nell'allegato I, a seconda del caso. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione specifica sia presentata tramite un modulo di domanda di aiuto per "superficie".

     2. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra produttori ed, eventualmente, di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 o in zone elencate nell'allegato I, a seconda del caso.

 

     Art. 5. Produttori che praticano la transumanza.

     1. Le domande di premio presentate da produttori le cui aziende hanno sede in una delle zone geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 e che intendono aspirare al premio supplementare devono riportare l'indicazione:

     - del luogo o dei luoghi della transumanza nella campagna in corso,

     - del periodo minimo di 90 giorni, previsto nello stesso paragrafo, per la campagna in corso.

     2. Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati che abbiano inciso pregiudizievolmente sulla vita del gregge, le domande di premio dei produttori di cui al paragrafo 1 devono essere corredate dei documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

     Nei controlli amministrativi sulle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo della transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 25290/2001.

 

     Art. 6. Supplemento per le isole Canarie.

     Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001, il supplemento al premio da concedere a produttori che commercializzano carni ovine e caprine nelle isole Canarie è di 4,2 EUR per pecora e/o capra.

 

     Art. 7. Ammissibilità.

     1. I premi sono pagati ai produttori sulla base del numero di pecore e/o capre tenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

     2. Sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

 

     Art. 8. Inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.

     Per ciascun anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati. Tale inventario viene elaborato in base alle dichiarazioni dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Inoltre, ai fini della costituzione di detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli eseguiti e di ogni altra fonte d'informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e prodotti derivati da parte dei produttori.

 

     Art. 9. Comunicazione.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni sulle domande di premio presentate per l'anno in questione. A tale scopo, essi utilizzano moduli conformi al modello riportato nell'allegato II. Essi comunicano inoltre, entro il 31 luglio, i premi pagati l'anno precedente utilizzando il modello di cui all'allegato III nonché, entro il 31 ottobre, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 e dell'articolo 5 del presente regolamento. Tali informazioni sono messe a disposizione, su richiesta, degli organismi nazionali incaricati di elaborare le statistiche ufficiali del settore delle carni ovine e caprine.

     2. In caso di variazione delle informazioni che devono essere comunicate obbligatoriamente, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento dev'essere comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.

 

Capo II

Limiti, riserve e trasferimenti

 

     Art. 10. Diritti ottenuti gratuitamente.

     Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi.

 

     Art. 11. Utilizzazione dei diritti.

     1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

     2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

     a) nel caso in cui un produttore che detenga una quantità massima di venti diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei suoi diritti durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile sarà trasferita alla riserva nazionale;

     b) nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione;

     c) nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure

     d) in casi eccezionali debitamente motivati.

     3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 12, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un produttore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se il produttore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti, stabilita conformemente al paragrafo 4, in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, la quota non utilizzata dei diritti in questione e la trasferisce alla riserva nazionale.

     Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

     I produttori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999, non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per la durata della partecipazione. Tale divieto non si applica tuttavia ai casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti a produttori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

     4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è fissata al 70%.

     Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare tale percentuale sino al 90%. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

 

     Art. 12. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.

     1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

     2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la notifica alle competenti autorità dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

     Tale notifica è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo nei casi in cui il trasferimento ha luogo per eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto.

     3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti ceduti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.

 

     Art. 13. Modifica del massimale individuale.

     In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

     Il primo comma non è applicabile nel caso in cui il trasferimento avviene per eredità, alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

     Art. 14. Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate.

     Il produttore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad altro produttore è assimilato al produttore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

 

     Art. 15. Trasferimento tramite la riserva nazionale.

     Gli Stati membri che prevedono che il trasferimento dei diritti debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste al presente capo. Inoltre, in tal caso:

     - gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,

     - qualora si effettui il trasferimento dei diritti al premio o la cessione temporanea ai sensi del precedente trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta dalle competenti autorità dello Stato membro al produttore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad altro produttore acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta a questo produttore dalle stesse autorità.

     Tali disposizioni devono inoltre garantire che per la parte dei diritti diversa da quella di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2529/2001, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto al produttore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

 

     Art. 16. Calcolo dei limiti individuali.

     Nei calcoli iniziali e nei successivi adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio vengono utilizzati soltanto numeri interi.

     A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

 

     Art. 17. Comunicazione.

     1. Entro il 1° marzo 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di riduzione dei massimali individuali a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001, nonché il numero totale di diritti attribuiti ai produttori e il numero di diritti assegnati alla riserva [7].

     2. Entro il 1° marzo 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo di calcolo della riduzione applicata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001, le misure, ove del caso, adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo, nonché, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, le eventuali modificazioni [8].

     3. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le tabelle di cui agli allegati IV eV:

     a) il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

     b) il numero di diritti al premio non utilizzati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente;

     c) il numero di diritti attribuiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001 nel corso dell'anno civile precedente;

     d) il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva nazionale [9];

     e) le date riguardanti i periodi e i termini relativi ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio.

 

Capo III

Pagamenti aggiuntivi

 

     Art. 18. [10]

     Entro il 30 aprile 2002 gli Stati membri informano la Commissione circa le loro disposizioni nazionali riguardanti la concessione di pagamenti aggiuntivi previsti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001. Se del caso, tale comunicazione comprende in particolare le seguenti informazioni:

     1) Pagamenti per animale:

     a) importo indicativo per animale e modalità di concessione;

     b) previsione indicativa della spesa totale e numero di animali in questione;

     c) requisiti specifici circa la densità di carico animale;

     d) altre informazioni sulle norme d'applicazione.

     2) Pagamenti per superficie (se del caso):

     a) calcolo delle zone regionali di base;

     b) importi indicativi per ettaro;

     c) previsione indicativa della spesa totale e numero di ettari in questione;

     d) altre informazioni sulle norme d'applicazione.

     3) Precisazioni su altri regimi istituiti per effettuare pagamenti aggiuntivi.

     4) Eventuali variazioni delle disposizioni operate entro il periodo di un mese successivo alle variazioni.

     Per Malta e la Slovenia, le comunicazioni previste al primo comma sono effettuate prima del 30 agosto 2004.

 

Capitolo III bis [11]

Disposizioni generali

 

     Art. 18 bis. Conversione in moneta nazionale. [12]

     Il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 4, 5 e 11, del regolamento (CE) n. 2529/2001 è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso.

     Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore. Esso è fissato dalla Commissione nel mese successivo alla data del fatto generatore.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. Misure nazionali d'applicazione.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.

 

     Art. 20. Misure transitorie. [13]

     Le domande di premio per il 2002 effettuate anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento nel quadro del regime di premi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 sono considerate come domande presentate nel quadro del regime istituito dal regolamento (CE) n. 2529/2001.

     Il regolamento (CE) n. 2419/2001 nella sua versione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicherà a tali domande di premio.

 

     Art. 21. Abrogazione.

     I regolamenti (CEE) n. 2814/90, (CEE) n. 2385/91, (CEE) n. 2230/92, (CEE) n. 3567/92, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2738/1999 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2002. Essi rimangono applicabili per le domande presentate in rapporto alle campagne di commercializzazione 2001 e precedenti. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato VI.

 

     Art. 22. Modificazione del sistema integrato. [14]

     Il testo dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2419/2001 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato I [15]

Zone ammissibili al premio per capra

 

     1. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     2. Grecia: l'intero paese

     3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-León, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette comunità autonome

     4. Francia: dipartimenti d'oltremare, Corsica e tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori della suddetta regione

     5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni

     6. Cipro: l'intero paese

     7. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999

     8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre

     9. Slovenia: l'intero paese

     10. Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999

 

 

Allegato II

Domande di premio per ovini e caprini

 

Stato membro: _______

Anno: _______

Data: _______

 

Scadenza per l'invio: 31 luglio di ogni anno

 

Tipo di femmina

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Totale femmine

Numero di domande [1]

 

 

 

 

 

Numero totale di animali femmina dichiarati per domanda [2]

10-20 [3]

21-50

51-100

101-500

501-1.000

+ 1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di premi richiesti

Totale

 

 

 

 

 

di cui con premio supplementare [4]

 

 

 

 

 

[1] Nelle aziende miste con pecore non nutrici, pecore nutrici e capre comparirà un "1" in ciascuna delle colonne di questa riga (compresa anche la colonna "totale femmine). Ciò implica che in questa riga la colonna totale femmine può avere un valore inferiore alla somma delle altre tre cifre della riga.

[2] La riga da utilizzare (dimensione del gregge) deve essere basata sul totale delle femmine. Per le righe di questa voce la colonna "totale femmine" deve essere uguale alla somma del numero di "pecore non nutrici", "pecore nutrici" e "capre" delle tre colonne precedenti.

[3] Conformemente al regolamento (CE) n. 2529/2001 noti è possibile introdurre atta domanda per meno di 10 pecore e/o capre.

[4] Conformemente all'articolo 4 dell'attuale regolamento (zone svantaggiate).

 

 

Allegato III

Pagamenti di premi per pecora e capra

 

Stato membro: _______

Anno: _______

Data: _______

 

Scadenza per l'invio: 31 luglio di ogni anno

 

Tipo di femmina

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Totale femmine

Numero di premi pagati

Con premio supplementare [1]

 

 

 

 

 

Senza premio supplementare

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

[1] Conformemente all'articolo 4 dell'attuale regolamento (zone svantaggiate).

 

 

Allegato IV [16]

Funzionamento della riserva nazionale

 

Stato membro: _______

Anno: _______

Data: _______

 

Scadenza per l'invio: 30 aprile di ogni anno

 

Trasferimenti di diritti nell'anno in corso

 

Numero di diritti al premio

a)Saldo della riserva nazionale all'inizio dell'anno in corso (= fine dell'anno precedente)

 

Trasferimenti, senza pagamento compensativo, alla riserva nazionale

b) A seguito trasferimento di diritti senza trasferimento di aziende

 

c) Da diritti al premio non utilizzati (utilizzo insufficiente)

 

d) Totale = b) + c)

 

e) Diritti attribuiti

 

f) Diritti concessi a produttori in zone svantaggiate

 

g) Saldo della riserva nazionale al termine dell'anno in corso a) + d) - e)

 

 

 

Allegato V

Periodi e scadenze inerenti ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio

 

Stato membro: _______

Anno: _______

Data: _______

 

Scadenza per l'invio: 30 aprile di ogni anno

 

 

Data iniziale

Data finale

Scadenza per trasferimenti permanenti di diritti

XXXXX

 

Scadenza per cessione temporanea di diritti

XXXXX

 

Periodo di richiesta di diritti dalla riserva nazionale

 

 

Scadenza per l'attribuzione di diritti dalla riserva nazionale

XXXXX

 

Periodo per la domanda del premio

 

 

Periodo di detenzione

 

 

 

 

Allegato VI

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2700/93

Presente regolamento

-

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 1 bis, paragrafo 6

Articolo 22

Articolo 2

Articolo 9

Allegato I

Allegato II

Allegato II

-

-

Allegato III

-

Allegato IV

 

 

Regolamento (CEE) n. 3567/92

Presente regolamento

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 6 bis

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

 

 

Regolamento (CEE) n. 2814/90

Presente regolamento

Tutti gli articoli

-

 

 

Regolamento (CEE) n. 2385/91

Presente regolamento

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5

 

 

Regolamento (CEE) n. 2230/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 6

 

 

Regolamento (CEE) n. 2738/1999

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 3 e allegato I

 

 

Regolamento (CEE) n. 2467/98

Presente regolamento

Allegato I

Allegato I

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[2] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[3] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[4] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2004.

[6] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[7] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[8] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[9] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[10] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2004.

[11] Capitolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 263/2002.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 263/2002.

[13] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[14] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.

[15] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 623/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2307/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 920/2004.

[16] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.