Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 21/12/2001 |
Numero: | 2550 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, le modalità d'applicazione in ordine ai pagamenti diretti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2529/2001. |
Art. 2. Domande. |
Art. 3. Zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine. |
Art. 4. Domanda di premio supplementare e di premio per capra. |
Art. 5. Produttori che praticano la transumanza. |
Art. 6. Supplemento per le isole Canarie. |
Art. 7. Ammissibilità. |
Art. 8. Inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati. |
Art. 9. Comunicazione. |
Art. 10. Diritti ottenuti gratuitamente. |
Art. 11. Utilizzazione dei diritti. |
Art. 12. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea. |
Art. 13. Modifica del massimale individuale. |
Art. 14. Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate. |
Art. 15. Trasferimento tramite la riserva nazionale. |
Art. 16. Calcolo dei limiti individuali. |
Art. 17. Comunicazione. |
Art. 18. |
Art. 18 bis. Conversione in moneta nazionale. |
Art. 19. Misure nazionali d'applicazione. |
Art. 20. Misure transitorie. |
Art. 21. Abrogazione. |
Art. 22. Modificazione del sistema integrato. |
Art. 23. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F49 - Regolamento 21 dicembre 2001, n. 2550. [1]
Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001.
(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il regime del premio per pecora di cui all'articolo 4 del
(3) L'articolo 4, paragrafo 2, del
(4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del
(5) Il
(6) I criteri di ammissibilità ai pagamenti diretti e, in particolare, le relative condizioni devono essere chiariti.
(7) Ai fini della sorveglianza sul sistema di concessione dei premi e sul mercato delle carni ovine e caprine gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione al riguardo.
(8) Per porre in atto il sistema dei limiti individuali previsto agli articoli 8, 9 e 10 del
(9) Occorre adottare adeguate misure atte a garantire che i diritti assegnati gratuitamente provenienti dalla riserva nazionale vengano utilizzati dai beneficiari unicamente ai fini previsti.
(10) Tenendo presente l'effetto regolatore che il sistema dei limiti individuali produrrà sul mercato, occorre prevedere che i diritti al premio non utilizzati dai rispettivi detentori durante un periodo specifico vengano riversati nella riserva nazionale. Tuttavia, tale norma non sarebbe applicabile in alcuni casi eccezionali e debitamente motivati, come nel caso di piccoli produttori o produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento di cui al
(11) È opportuno incentivare la mobilizzazione dei diritti al premio e prevedere ugualmente disposizioni che comporteranno la restituzione di diritti a produttori che ne beneficeranno. A tal fine è opportuno stabilire una percentuale minima di utilizzazione di diritti al premio. Tale percentuale deve essere sufficiente ad evitare la sottoutilizzazione dei diritti disponibili in alcuni Stati membri, che possono causare problemi a produttori prioritari che richiedono diritti tramite la riserva nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto autorizzare l'aumento della percentuale minima di utilizzazione di diritti, che comunque non dovrebbe superare il 90%.
(12) L'applicazione uniforme delle disposizioni relative al trasferimento e alla cessione temporanea di diritti implica la fissazione di determinate norme amministrative. Al fine di evitare un lavoro amministrativo eccessivo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di stabilire un numero minimo di diritti che possono essere trasferiti o ceduti. Tali norme dovrebbero inoltre impedire l'inadempienza dell'impegno previsto all'articolo 9 del
(13) Occorre prevedere forme di flessibilità circa l'osservanza delle scadenze amministrative per il trasferimento dei diritti nel caso in cui un produttore possa dimostrare di avere ereditato legalmente diritti da un produttore deceduto. Al produttore deve essere comunicato il cambiamento del massimale individuale.
(14) Il caso particolare in cui un produttore utilizzi unicamente terreni di proprietà pubblica o collettiva per il pascolo e trasferisca tutti i suoi diritti ad altro produttore, cessando così la sua produzione, dovrebbe essere considerato equivalente al trasferimento di un'azienda.
(15) Qualora in alcuni Stati membri i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda siano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale, occorre definire alcune norme per mantenere la coerenza con il sistema dei trasferimenti diretti tra produttori. Occorre definire criteri obiettivi per determinare la somma che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito i suoi diritti e la somma che deve essere pagata dal produttore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.
(16) È necessario stabilire norme relative ai calcoli e agli adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio in modo da garantire che vengano utilizzati soltanto numeri interi.
(17) La Commissione dovrà sorvegliare i nuovi dispositivi e pertanto è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull'attuazione delle norme sul premio.
(18) Alla Commissione devono essere trasmesse informazioni particolareggiate sulle norme nazionali sui pagamenti aggiuntivi nonché quelle di relativa attuazione.
(19) Ai fini di un'attuazione efficace delle norme sul premio e per evitare eventuali distorsioni di mercato gli Stati membri dovranno adottare le opportune misure per la corretta applicazione del presente regolamento.
(20) Sono necessarie alcune disposizioni transitorie affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione del presente regolamento. Tenendo conto dell'importo più elevato dell'aiuto previsto dal nuovo regime nonché della maggiore trasparenza a seguito del premio fisso forfettario, occorre prevedere una tutela adeguata degli interessi dei produttori in modo che le domande già presentate nel quadro del precedente regime siano considerate valide nel quadro del nuovo.
(21) Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità occorre adottare adeguate misure sanzionatorie delle irregolarità e delle frodi. È necessario introdurre adeguate disposizioni relative ai regimi di premio per pecora e per capra nel
(22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione "ovinicaprini" e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
ha adottato il presente regolamento:
Il presente regolamento stabilisce, in particolare, le modalità d'applicazione in ordine ai pagamenti diretti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del
Capo I
Pagamenti diretti
Art. 2. Domande.
1. A complemento delle prescrizioni stabilite, nel quadro del sistema integrato, dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CE) n. 2419/2001, il produttore è tenuto ad indicare nella domanda di premio se vende latte di pecora o prodotti lattieri a base di latte di pecora nel corso della campagna per la quale viene richiesto il premio [4].
2. Le domande di premio a favore dei produttori di carni ovine e/o caprine vengono presentate all'autorità designata dallo Stato membro, nell'intervallo compreso tra il 1° novembre precedente l'inizio della campagna ed il 30 aprile successivo all'inizio della campagna per la quale sono presentate le domande.
Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire un periodo diverso da quello stabilito per la Gran Bretagna.
Per il 2004, Malta e la Slovenia possono stabilire un periodo che ha inizio non prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e termina non oltre 31 giorni dopo. [5]
3. Il periodo di detenzione durante il quale il produttore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio, è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.
Art. 3. Zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine.
Le zone in cui sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
Art. 4. Domanda di premio supplementare e di premio per capra.
1. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, il produttore la cui azienda sia situata, per almeno il 50% ma non per il 100% della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
a) il produttore che sia tenuto ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto "superficie", come previsto all'articolo 6 del
b) il produttore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.
Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
2. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra produttori ed, eventualmente, di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
Art. 5. Produttori che praticano la transumanza.
1. Le domande di premio presentate da produttori le cui aziende hanno sede in una delle zone geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
- del luogo o dei luoghi della transumanza nella campagna in corso,
- del periodo minimo di 90 giorni, previsto nello stesso paragrafo, per la campagna in corso.
2. Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati che abbiano inciso pregiudizievolmente sulla vita del gregge, le domande di premio dei produttori di cui al paragrafo 1 devono essere corredate dei documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.
Nei controlli amministrativi sulle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo della transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
Art. 6. Supplemento per le isole Canarie.
Conformemente all'articolo 6 del
Art. 7. Ammissibilità.
1. I premi sono pagati ai produttori sulla base del numero di pecore e/o capre tenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
2. Sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all'articolo 3 del
Art. 8. Inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.
Per ciascun anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario dei produttori ovini che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati. Tale inventario viene elaborato in base alle dichiarazioni dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Inoltre, ai fini della costituzione di detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli eseguiti e di ogni altra fonte d'informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e prodotti derivati da parte dei produttori.
Art. 9. Comunicazione.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni sulle domande di premio presentate per l'anno in questione. A tale scopo, essi utilizzano moduli conformi al modello riportato nell'allegato II. Essi comunicano inoltre, entro il 31 luglio, i premi pagati l'anno precedente utilizzando il modello di cui all'allegato III nonché, entro il 31 ottobre, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
2. In caso di variazione delle informazioni che devono essere comunicate obbligatoriamente, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento dev'essere comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.
Capo II
Limiti, riserve e trasferimenti
Art. 10. Diritti ottenuti gratuitamente.
Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi.
Art. 11. Utilizzazione dei diritti.
1. Il produttore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.
2. Qualora nel corso di ogni anno un produttore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:
a) nel caso in cui un produttore che detenga una quantità massima di venti diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei suoi diritti durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile sarà trasferita alla riserva nazionale;
b) nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto alla Commissione;
c) nel caso in cui un produttore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure
d) in casi eccezionali debitamente motivati.
3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 12, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un produttore recupera - salvo in caso di trasferimento - tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se il produttore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti, stabilita conformemente al paragrafo 4, in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, la quota non utilizzata dei diritti in questione e la trasferisce alla riserva nazionale.
Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.
I produttori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del
4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è fissata al 70%.
Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare tale percentuale sino al 90%. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.
Art. 12. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea.
1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.
2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la notifica alle competenti autorità dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.
Tale notifica è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo nei casi in cui il trasferimento ha luogo per eredità. In tal caso, il produttore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'appropriata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede del produttore deceduto.
3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti ceduti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.
Art. 13. Modifica del massimale individuale.
In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.
Il primo comma non è applicabile nel caso in cui il trasferimento avviene per eredità, alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 14. Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate.
Il produttore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad altro produttore è assimilato al produttore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.
Art. 15. Trasferimento tramite la riserva nazionale.
Gli Stati membri che prevedono che il trasferimento dei diritti debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste al presente capo. Inoltre, in tal caso:
- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,
- qualora si effettui il trasferimento dei diritti al premio o la cessione temporanea ai sensi del precedente trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta dalle competenti autorità dello Stato membro al produttore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad altro produttore acquista efficacia soltanto dopo la notifica fatta a questo produttore dalle stesse autorità.
Tali disposizioni devono inoltre garantire che per la parte dei diritti diversa da quella di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma del
Art. 16. Calcolo dei limiti individuali.
Nei calcoli iniziali e nei successivi adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio vengono utilizzati soltanto numeri interi.
A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.
Art. 17. Comunicazione.
1. Entro il 1° marzo 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di riduzione dei massimali individuali a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del
2. Entro il 1° marzo 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo di calcolo della riduzione applicata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le tabelle di cui agli allegati IV eV:
a) il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
b) il numero di diritti al premio non utilizzati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del
c) il numero di diritti attribuiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del
d) il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva nazionale [9];
e) le date riguardanti i periodi e i termini relativi ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio.
Capo III
Pagamenti aggiuntivi
Entro il 30 aprile 2002 gli Stati membri informano la Commissione circa le loro disposizioni nazionali riguardanti la concessione di pagamenti aggiuntivi previsti all'articolo 11 del
1) Pagamenti per animale:
a) importo indicativo per animale e modalità di concessione;
b) previsione indicativa della spesa totale e numero di animali in questione;
c) requisiti specifici circa la densità di carico animale;
d) altre informazioni sulle norme d'applicazione.
2) Pagamenti per superficie (se del caso):
a) calcolo delle zone regionali di base;
b) importi indicativi per ettaro;
c) previsione indicativa della spesa totale e numero di ettari in questione;
d) altre informazioni sulle norme d'applicazione.
3) Precisazioni su altri regimi istituiti per effettuare pagamenti aggiuntivi.
4) Eventuali variazioni delle disposizioni operate entro il periodo di un mese successivo alle variazioni.
Per Malta e la Slovenia, le comunicazioni previste al primo comma sono effettuate prima del 30 agosto 2004.
Capitolo III bis [11]
Disposizioni generali
Art. 18 bis. Conversione in moneta nazionale. [12]
Il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 4, 5 e 11, del
Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore. Esso è fissato dalla Commissione nel mese successivo alla data del fatto generatore.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19. Misure nazionali d'applicazione.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.
Art. 20. Misure transitorie. [13]
Le domande di premio per il 2002 effettuate anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento nel quadro del regime di premi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 sono considerate come domande presentate nel quadro del regime istituito dal
Il
Art. 21. Abrogazione.
I regolamenti (CEE) n. 2814/90, (CEE) n. 2385/91, (CEE) n. 2230/92, (CEE) n. 3567/92, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2738/1999 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2002. Essi rimangono applicabili per le domande presentate in rapporto alle campagne di commercializzazione 2001 e precedenti. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e letti secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato VI.
Art. 22. Modificazione del sistema integrato. [14]
Il testo dell'articolo 40 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 1° gennaio 2002.
Allegato I [15]
Zone ammissibili al premio per capra
1. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
2. Grecia: l'intero paese
3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-León, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
4. Francia: dipartimenti d'oltremare, Corsica e tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
6. Cipro: l'intero paese
7. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre
9. Slovenia: l'intero paese
10. Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
Allegato II
Domande di premio per ovini e caprini
Stato membro: _______
Anno: _______
Data: _______
Scadenza per l'invio: 31 luglio di ogni anno
Tipo di femmina |
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
Totale femmine |
|
Numero di domande [1] |
|
|
|
|
|
Numero totale di animali femmina dichiarati per domanda [2] |
10-20 [3] 21-50 51-100 101-500 501-1.000 + 1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Numero di premi richiesti |
Totale |
|
|
|
|
|
di cui con premio supplementare [4] |
|
|
|
|
[1] Nelle aziende miste con pecore non nutrici, pecore nutrici e capre comparirà un "1" in ciascuna delle colonne di questa riga (compresa anche la colonna "totale femmine). Ciò implica che in questa riga la colonna totale femmine può avere un valore inferiore alla somma delle altre tre cifre della riga.
[2] La riga da utilizzare (dimensione del gregge) deve essere basata sul totale delle femmine. Per le righe di questa voce la colonna "totale femmine" deve essere uguale alla somma del numero di "pecore non nutrici", "pecore nutrici" e "capre" delle tre colonne precedenti.
[3] Conformemente al
[4] Conformemente all'articolo 4 dell'attuale regolamento (zone svantaggiate).
Allegato III
Pagamenti di premi per pecora e capra
Stato membro: _______
Anno: _______
Data: _______
Scadenza per l'invio: 31 luglio di ogni anno
Tipo di femmina |
Pecore non nutrici |
Pecore nutrici |
Capre |
Totale femmine |
|
Numero di premi pagati |
Con premio supplementare [1] |
|
|
|
|
|
Senza premio supplementare |
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
[1] Conformemente all'articolo 4 dell'attuale regolamento (zone svantaggiate).
Allegato IV [16]
Funzionamento della riserva nazionale
Stato membro: _______
Anno: _______
Data: _______
Scadenza per l'invio: 30 aprile di ogni anno
Trasferimenti di diritti nell'anno in corso |
|
Numero di diritti al premio |
a)Saldo della riserva nazionale all'inizio dell'anno in corso (= fine dell'anno precedente) |
|
|
Trasferimenti, senza pagamento compensativo, alla riserva nazionale |
b) A seguito trasferimento di diritti senza trasferimento di aziende |
|
c) Da diritti al premio non utilizzati (utilizzo insufficiente) |
|
|
d) Totale = b) + c) |
|
|
e) Diritti attribuiti |
|
|
f) Diritti concessi a produttori in zone svantaggiate |
|
|
g) Saldo della riserva nazionale al termine dell'anno in corso a) + d) - e) |
|
Allegato V
Periodi e scadenze inerenti ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio
Stato membro: _______
Anno: _______
Data: _______
Scadenza per l'invio: 30 aprile di ogni anno
|
Data iniziale |
Data finale |
Scadenza per trasferimenti permanenti di diritti |
XXXXX |
|
Scadenza per cessione temporanea di diritti |
XXXXX |
|
Periodo di richiesta di diritti dalla riserva nazionale |
|
|
Scadenza per l'attribuzione di diritti dalla riserva nazionale |
XXXXX |
|
Periodo per la domanda del premio |
|
|
Periodo di detenzione |
|
|
Allegato VI
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2700/93 |
Presente regolamento |
- |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
- |
Articolo 3 |
Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 1 bis, paragrafo 6 |
Articolo 22 |
Articolo 2 |
Articolo 9 |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
- |
- |
Allegato III |
- |
Allegato IV |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3567/92 |
Presente regolamento |
Articolo 6 |
Articolo 10 |
Articolo 6 bis |
Articolo 11 |
Articolo 7 |
Articolo 12 |
Articolo 9 |
Articolo 13 |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
- |
Articolo 17 |
Articolo 15 |
Articolo 18 |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2814/90 |
Presente regolamento |
Tutti gli articoli |
- |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2385/91 |
Presente regolamento |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5 |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2230/92 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 6 |
|
|
|
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 3 e allegato I |
|
|
Regolamento (CEE) n. 2467/98 |
Presente regolamento |
Allegato I |
Allegato I |
[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del
[2] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[3] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[4] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del
[6] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[7] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[8] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[9] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[10] Articolo così modificato dall’art. 1 del
[11] Capitolo inserito dall'art. 1 del
[12] Articolo inserito dall'art. 1 del
[13] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[14] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.
[15] Allegato già sostituito dall'art. 1 del
[16] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 13 settembre 2002, n. L 246.