§ 1.6.N43 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2307.
Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/12/2003
Numero:2307


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N43 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2307.

Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del premio per capra.

(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Le zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 263/2002.

     (2) Alla luce di un esame successivo, risulta opportuno aggiornare l'elenco delle zone geografiche. Dopo un'analisi del sistema di produzione caprina nei dipartimenti d'oltremare, le autorità francesi hanno constatato che i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001 sono soddisfatti in questi dipartimenti.

     (3) L'aggiornamento è effettuato fatti salvi i controlli «a posteriori» concernenti le condizioni di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 2550/2001 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Zone ammissibili al premio per capra

 

     1. Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare, tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (1) situate al di fuori della suddetta regione.

     2. Grecia: l'intero paese.

     3. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni.

     4. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Mursia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 situate al di fuori delle suddette regioni.

     5. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre.

     6. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     7. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999