Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 2307 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.N43 – Regolamento 29 dicembre 2003, n. 2307.
Regolamento (CE) n. 2307/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 per le zone ammesse a beneficiare del premio per capra.
(G.U.U.E. 30 dicembre 2003, n. L 342).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le zone ammissibili al premio per produttori di carni caprine sono elencate nell'allegato I del
(2) Alla luce di un esame successivo, risulta opportuno aggiornare l'elenco delle zone geografiche. Dopo un'analisi del sistema di produzione caprina nei dipartimenti d'oltremare, le autorità francesi hanno constatato che i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
(3) L'aggiornamento è effettuato fatti salvi i controlli «a posteriori» concernenti le condizioni di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Zone ammissibili al premio per capra
1. Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare, tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
2. Grecia: l'intero paese.
3. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
4. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Mursia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
5. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre.
6. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
7. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del