Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 22/08/2001 |
Numero: | 1681 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il testo dell'articolo 9, punto 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.4.151 - Regolamento 22 agosto 2001, n. 1681.
Regolamento (CE) n. 1681/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CE) n. 1498/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.C.E. 23 agosto 2001, n. L 227).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1 del
(2) È necessario correggere un errore di redazione sfuggito all'articolo 9 del
(3) Per i prodotti lattiero-caseari nessun elemento relativo al saccarosio è preso in considerazione quando l'importo di base della restituzione per la parte lattica è fissato a zero. È opportuno estendere questa disposizione al caso in cui non è fissata una restituzione per la parte lattica.
(4) I titoli definitivi per le esportazioni senza restituzione negli Stati Uniti in virtù del contingente supplementare previsto dall'accordo sull'agricoltura nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (di seguito denominato "accordo sull'agricoltura"), non sono sottoposti alla costituzione di una cauzione. Per garantire per quanto possibile che tale contingente sia effettivamente sfruttato e che i titoli rilasciati a tale scopo siano effettivamente utilizzati, occorre prevedere la costituzione di una cauzione.
(5) Allo scopo di semplificare le cauzioni per i titoli provvisori di cui all'articolo 20, è opportuno modificare la cauzione relativa al titolo provvisorio e precisare il funzionamento della cauzione per il titolo definitivo.
(6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
(Omissis).
2) All'articolo 9, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 16, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) All'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, l'importo "9 EUR" è sostituito da (Omissis).
5) All'articolo 20, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il testo dell'articolo 9, punto 1, del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.