Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 31/08/2006 |
Numero: | 1301 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni |
Art. 2. Periodo contingentale |
Art. 3. Sanzioni |
Art. 4. Sorveglianza della merce |
Art. 5. Richiedenti |
Art. 6. Domanda di titolo di importazione e titolo di importazione |
Art. 7. Rilascio dei titoli di importazione |
Art. 8. Durata di validità dei titoli di importazione |
Art. 9. Dazio doganale |
Art. 10. Prova dell’utilizzazione dei titoli |
Art. 11. Comunicazioni alla Commissione |
Art. 12. Principi generali |
Art. 13. Domanda di titolo di importazione, titolo di importazione e comunicazioni |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 14.4.982 - Regolamento 31 agosto 2006, n. 1301.
Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione
(G.U.U.E. 1 settembre 2006, n. L 238).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per l’importazione di taluni prodotti agricoli. In alcuni casi, le importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti tariffari sono soggette a un regime di titoli di importazione.
(2) Il
(3) Al fine di semplificare e incrementare l’efficacia e l’utilità dei dispositivi di gestione e di controllo, è opportuno stabilire modalità comuni per la gestione dei contingenti tariffari soggetti a un regime di titoli di importazione, i quali devono essere gestiti secondo un metodo di assegnazione dei titoli in proporzione ai quantitativi complessivamente richiesti (di seguito «metodo dell’esame simultaneo») o un metodo di importazione basato su documenti rilasciati dai paesi terzi. Tali disposizioni devono altresì disciplinare la presentazione delle domande e dei titoli, eventualmente a complemento o in deroga a talune disposizioni del
(4) Occorre stabilire un unico periodo contingentale annuale per tutti i contingenti di importazione che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario suddividere il periodo contingentale annuale in sottoperiodi.
(5) L’esperienza dimostra la necessità di adottare disposizioni che dissuadano dal presentare documenti inesatti. Occorre pertanto stabilire un idoneo regime sanzionatorio e definire i casi in cui non devono essere irrogate sanzioni.
(6) Il
(7) Per quanto riguarda il metodo dell’esame simultaneo, occorre adottare modalità di applicazione relative alla presentazione delle domande di titoli e alle informazioni necessarie. A questo proposito, ai fini di un migliore controllo, è opportuno disporre che il richiedente non possa presentare più di una domanda di titolo di importazione per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale, a seconda dei casi. Inoltre, le domande di titoli devono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ed è iscritto nel registro dell’IVA.
(8) Occorre adottare disposizioni sul rilascio dei titoli di importazione. I titoli devono essere rilasciati dopo un congruo periodo di valutazione delle domande presentate. Tuttavia, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, si dovrà eventualmente applicare un coefficiente di attribuzione. Dopo l’applicazione di detto coefficiente, può essere necessario arrotondare il risultato al decimale affinché non venga superato il quantitativo disponibile.
(9) La durata di validità dei titoli di importazione deve essere fissata dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari di cui trattasi. L’esperienza dimostra tuttavia che, ai fini di un’efficienza ottimale della sorveglianza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 e di una gestione oculata dei contingenti tariffari, è opportuno disporre che i titoli di importazione non siano più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale, anche se questo è un sabato, una domenica o un giorno festivo, in deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del
(10) Occorre altresì determinare le norme applicabili al termine entro il quale deve essere fornita la prova dell’utilizzazione dei titoli.
(11) Ai fini dell’oculata gestione dei contingenti tariffari, le informazioni pertinenti devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.
(12) Occorre stabilire modalità comuni per il sistema di gestione basato su documenti rilasciati dai paesi terzi, come i titoli di esportazione.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
1. Fatte salve le deroghe disposte dai regolamenti comunitari relativi a taluni contingenti specifici, il presente regolamento reca norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di importazione soggetti a un regime di titoli di importazione e la cui gestione rientra nel campo di applicazione di una organizzazione comune di mercato.
Il presente regolamento non si applica ai contingenti tariffari elencati nell’allegato I.
2. I regolamenti della Commissione relativi a determinati contingenti tariffari soggetti a un regime di titoli di importazione e la cui gestione non rientra nel campo di applicazione di una organizzazione comune di mercato possono disporre che il presente regolamento si applichi ai rispettivi contingenti tariffari.
3. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, ai titoli di importazione si applica il
4. Ai fini del presente regolamento, per «contingente tariffario di importazione» si intende un determinato quantitativo di merci che può essere importato durante un periodo di tempo limitato in esenzione totale (sospensione totale) o parziale (sospensione parziale) dai normali dazi applicabili.
Art. 2. Periodo contingentale
1. I contingenti tariffari di importazione sono aperti per un periodo di dodici mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»).
2. Il periodo contingentale può essere suddiviso in più sottoperiodi.
Art. 3. Sanzioni
1. Ove si constati che un documento presentato da un richiedente per l’attribuzione dei diritti derivanti da regolamenti della Commissione relativi ad un determinato contingente di importazione contiene informazioni inesatte e queste siano essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’autorità competente dello Stato membro:
a) vieta al richiedente di importare merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza; e
b) preclude al richiedente la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale successivo.
Tuttavia, le lettere a) e b) del primo comma non si applicano se il richiedente dimostra in modo probante all’autorità competente che la circostanza di cui al primo comma non è dovuta a negligenza grave da parte sua, ma è dovuta a forza maggiore o a errore palese.
2. Se un documento inesatto ai sensi del paragrafo 1 è presentato deliberatamente, al richiedente:
a) è vietata l’importazione di merci nell’ambito del contingente tariffario in questione per tutto il periodo contingentale nel corso del quale è stata rilevata l’inesattezza e
b) è preclusa la possibilità di presentare domanda di titolo di importazione per il contingente tariffario in questione nei due periodi contingentali successivi.
3. Se le importazioni hanno già avuto luogo prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1 o 2, il lucro indebitamente ricavatone viene recuperato.
4. Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, l’applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non osta ad ulteriori sanzioni in forza di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Art. 4. Sorveglianza della merce
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’ambito dei contingenti di importazione durante i mesi indicati dalla Commissione, in conformità dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Art. 5. Richiedenti
All’atto della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito e nel quale è iscritto nel registro dell’IVA la domanda di cui all’articolo 6, paragrafo 1, corredata della prova che, all’atto della presentazione della domanda, il richiedente ha operato nel commercio con paesi terzi dei prodotti contemplati dall’organizzazione comune di mercato di cui trattasi:
— nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il momento della domanda, e
— nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente il periodo di dodici mesi di cui al primo trattino.
La prova del commercio con paesi terzi è costituita esclusivamente dai documenti doganali di immissione in libera pratica, debitamente vistati dalle autorità doganali e recanti un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.
Gli agenti doganali o i rappresentanti in dogana non possono presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
CAPO II
METODO DELL’ESAME SIMULTANEO
Art. 6. Domanda di titolo di importazione e titolo di importazione
1. Il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
2. Il richiedente costituisce una cauzione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del
3. Ulteriori condizioni, ritenute necessarie per la gestione di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Può essere disposto, in particolare, che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.
I paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), si applicano, in quanto compatibili, in caso di applicazione di un regime di attribuzione di diritti di importazione.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d’ordine del contingente di cui al paragrafo 1.
5. La domanda di titolo non può avere ad oggetto, per un determinato periodo o sottoperiodo contingentale, un quantitativo superiore, a seconda dei casi, al quantitativo o al massimale fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente tariffario in questione per il periodo o sottoperiodo considerato.
6. La domanda di titolo di importazione deve essere presentata nel periodo fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Detto periodo può essere precedente al periodo o sottoperiodo contingentale.
7. Nella domanda di titolo, i quantitativi vanno indicati in peso, in volume, in unità intere o in pezzi, e non frazionati.
Art. 7. Rilascio dei titoli di importazione
1. Fatte salve le misure adottate dalla Commissione in virtù del paragrafo 2, i titoli di importazione sono rilasciati entro un termine fissato dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione.
I titoli sono rilasciati per tutte le domande presentate in conformità con le pertinenti disposizioni e notificate alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Non vengono rilasciati titoli per quantitativi non notificati.
2. Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10 risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale di cui trattasi, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione che lo Stato membro deve applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo.
Il coefficiente di attribuzione è calcolato come segue:
[(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %
Se del caso, la Commissione adatta il coefficiente per assicurare che i quantitativi disponibili per il periodo o sottoperiodo contingentale in questione non vengano comunque superati.
3. I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi oggetto delle domande di titoli, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 2.
Il risultato ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.
4. I quantitativi non attribuiti o non utilizzati in un dato sottoperiodo contingentale vengono determinati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11 e sono automaticamente aggiunti al sottoperiodo successivo per essere ridistribuiti.
Nessun quantitativo può essere tuttavia trasferito al periodo contingentale successivo.
Art. 8. Durata di validità dei titoli di importazione
I titoli di importazione rilasciati in conformità dell’articolo 7 restano validi per un periodo fissato dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari in questione. In ogni caso, i titoli di importazione non sono più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale. Non si applica il disposto dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71.
Se la durata di validità di un titolo di importazione scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, nella casella 24 del titolo viene apposta, all’atto del rilascio, una delle diciture figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo, in deroga all’articolo 41 del
Art. 9. Dazio doganale
Il dazio doganale fissato dai regolamenti della Commissione relativi al contingente tariffario in questione è indicato nella casella 24 del titolo di importazione, unitamente a una delle diciture che figurano nell’allegato III.
Art. 10. Prova dell’utilizzazione dei titoli
Ai titoli di importazione che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 35, paragrafo 6, del
Art. 11. Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:
a) i quantitativi globali, compresi quelli negativi, che formano oggetto delle domande di titoli nell’arco di un periodo fissato dai regolamenti della Commissione relativi ai contingenti tariffari in questione, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande;
b) i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto dei titoli rilasciati;
c) i quantitativi, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
Le informazioni di cui alle lettere b) e c) sono comunicate al più tardi nei due mesi successivi alla scadenza della durata di validità dei titoli in questione.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno indicato. Ai fini delle comunicazioni alla Commissione di cui al presente articolo, il riferimento ai giorni lavorativi contenuto in un regolamento della Commissione relativo a un determinato contingente di importazione si intende come riferimento ai giorni lavorativi della Commissione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1182/71.
CAPO III
METODO DI GESTIONE BASATO SU DOCUMENTI RILASCIATI DAI PAESI TERZI
Art. 12. Principi generali
Se un contingente tariffario di importazione è gestito secondo un metodo basato su un documento rilasciato da un paese terzo, tale documento deve essere presentato all’organismo dello Stato membro competente per il rilascio del titolo, unitamente alla domanda di titolo cui si riferisce il documento. L’originale del documento è conservato presso l’organismo competente.
Art. 13. Domanda di titolo di importazione, titolo di importazione e comunicazioni
L’articolo 6, paragrafi 2, 3, e 4, gli articoli 8, 9 e 10, l’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafi 2 e 3 e, se del caso, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), si applicano in quanto compatibili in caso di applicazione del metodo basato su documenti rilasciati dai paesi terzi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2007.
ALLEGATO I
— «Zucchero preferenziale ACP-India» di cui all’articolo 12 del
— Contingenti tariffari che rientrano nel campo di applicazione del
— Contingenti tariffari che rientrano nel campo di applicazione del
ALLEGATO II
Diciture di cui all’articolo 8
— in spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71
— in ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije
— in danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse
— in tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung
— in estone: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata
— in greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται
— in inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply
— in francese: l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas
— in italiano: L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica
— in lettone: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro
— in lituano: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma
— in ungherese: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni
— in maltese: —
— in olandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing
— in polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania
— in portoghese: O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica
— in slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje
— in sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja
— in finlandese: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta
— in svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 9
— in spagnolo: Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…
— in ceco: Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…
— in danese: Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…
— in tedesco: Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…
— in estone: Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…
— in greco: Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…
— in inglese: Customs duty … — Regulation (EC) No …/…
— in francese: droit de douane: … — règlement (CE) no …/…
— in italiano: Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…
— in lettone: Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…
— in lituano: Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…
— in ungherese: Vámtétel: … – …/…/EK rendelet
— in maltese: —
— in olandese: Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…
— in polacco: Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…
— in portoghese: Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…
— in slovacco: Clo … – nariadenie (ES) č. …/…
— in sloveno: Carina: … – Uredba (ES) št. …/…
— in finlandese: Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…
— in svedese: Tull … – Förordning (EG) nr …/…