§ 1.6.1477 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1582.
Regolamento (CE) n. 1582/2006 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/10/2006
Numero:1582


Sommario
Art. 1. All'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1907/90, la data " 31 dicembre 2006" è sostituita dalla data " 30 giugno 2007"
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.6.1477 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1582.

Regolamento (CE) n. 1582/2006 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova

(G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 294)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova [2], stabilisce i criteri della deroga che autorizza i centri di imballaggio a proseguire il lavaggio delle uova fino al 31 dicembre 2006. Una deroga è stata concessa a nove centri di imballaggio in Svezia e a uno nei Paesi Bassi.

 

(2) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova [3], con effetto dal 1° luglio 2007. Di conseguenza, è opportuno prorogare fino a tale data il periodo di transizione previsto per il lavaggio delle uova.

 

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1907/90, la data " 31 dicembre 2006" è sostituita dalla data " 30 giugno 2007".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

 

[2] GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

 

[3] GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.