Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/10/2006 |
Numero: | 1582 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1907/90, la data " 31 dicembre 2006" è sostituita dalla data " 30 giugno 2007" |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.6.1477 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1582.
Regolamento (CE) n. 1582/2006 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla deroga per il lavaggio delle uova
(G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 294)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 4, del
(2) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è stato abrogato dal
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal
[3] GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.