§ 1.6.1359 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 679.
Regolamento (CE) n. 679/2006 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 per quanto riguarda l’applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/04/2006
Numero:679


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1359 - Regolamento 25 aprile 2006, n. 679.

Regolamento (CE) n. 679/2006 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 per quanto riguarda l’applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato

(G.U.U.E. 4 maggio 2006, n. L 119).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, e l’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, prevedono l’introduzione di provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali.

      (2) Tali provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato dovrebbero essere adottati dalla Commissione e dovrebbero essere direttamente connessi o conseguenti alle misure veterinarie e sanitarie adottate dagli Stati membri interessati per combattere la propagazione delle epizoozie. Detti provvedimenti dovrebbero essere adottati su richiesta degli Stati membri al fine di evitare gravi perturbazioni dei mercati di cui trattasi.

      (3) L’esperienza mostra che gravi perturbazioni del mercato come un calo significativo dei consumi e/o dei prezzi possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

      (4) È opportuno pertanto che i provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato previsti dai regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 ricomprendano anche le perturbazioni di mercato generate dal comportamento del consumatore in reazione a tali rischi per la salute pubblica o animale.

      (5) Per fini di chiarezza occorrerebbe precisare che le misure veterinarie e sanitarie adottate dagli Stati membri dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria.

      (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 14

     1. Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:

     a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o

     b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

     Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.»

 

          Art. 2.

     All’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 14

     1. Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:

     a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o

     b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

     Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato.

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.