§ 1.6.R68 – Regolamento 15 luglio 2004, n. 1299.
Regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/07/2004
Numero:1299


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.R68 – Regolamento 15 luglio 2004, n. 1299.

Regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione.

(G.U.U.E. 16 luglio 2004, n. L 244).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 5,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Per valutare l'entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE per la Grecia, 2001/650/CE per la Spagna, 2001/648/CE per la Francia, 2001/658/CE per l'Italia e 2001/670/CE  per il Portogallo.

     (2) L'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1794/2003 della Commissione.

     (3) Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nel loro territorio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione. Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2002/2003 è pari a 473 820 tonnellate per la Grecia, a 960 716 tonnellate per la Spagna, a 3 344 tonnellate per la Francia, a 686 342 tonnellate per l'Italia e a 28 771 tonnellate per il Portogallo.

     (4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicate dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

     (5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a:

     — 473 820 tonnellate per la Grecia,

     — 960 716 tonnellate per la Spagna,

     — 3 344 tonnellate per la Francia,

     — 686 342 tonnellate per l’Italia,

     — 28 771 tonnellate per il Portogallo.

     2. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a:

     — 118,35 EUR/100 kg per la Grecia,

     — 103,43 EUR/100 kg per la Spagna,

     — 130,40 EUR/100 kg per la Francia,

     — 102,85 EUR/100 kg per l'Italia,

     — 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.