Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 15/07/2004 |
Numero: | 1299 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.R68 – Regolamento 15 luglio 2004, n. 1299.
Regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione.
(G.U.U.E. 16 luglio 2004, n. L 244).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5 del
(2) L'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal
(3) Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nel loro territorio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione. Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2002/2003 è pari a 473 820 tonnellate per la Grecia, a 960 716 tonnellate per la Spagna, a 3 344 tonnellate per la Francia, a 686 342 tonnellate per l'Italia e a 28 771 tonnellate per il Portogallo.
(4) L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicate dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.
(5) Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del
— 473 820 tonnellate per la Grecia,
— 960 716 tonnellate per la Spagna,
— 3 344 tonnellate per la Francia,
— 686 342 tonnellate per l’Italia,
— 28 771 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del
— 118,35 EUR/100 kg per la Grecia,
— 103,43 EUR/100 kg per la Spagna,
— 130,40 EUR/100 kg per la Francia,
— 102,85 EUR/100 kg per l'Italia,
— 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.