Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/11/2006 |
Numero: | 1666 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.5.s13 - Regolamento 6 novembre 2006, n. 1666.
Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004
(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) Le decisioni della Commissione 97/20/CE [6] e 97/296/CE [7] autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla
(4) Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari.
(5) Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:
"3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del
4. In deroga all’allegato VI del
2) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2:
"2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del
a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e
b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE [10] e 96/333/CE [11] e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione.
3) È inserito il seguente articolo 17 bis:
" Art. 17 bis
Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi
In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del
4) Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal
[3] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.
[4] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal
[5] Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla
[7] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla
[8] Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.
[9] GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13."
[10] GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.
[11] GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33."
ALLEGATO
"
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana
CA — CANADA
GL — GROENLANDIA
US — STATI UNITI D'AMERICA
""
ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana
AO — ANGOLA
AZ — AZERBAIGIAN [1]
BJ — BENIN
CG — REPUBBLICA DEL CONGO [2]
CM — CAMERUN
ER — ERITREA
FJ — FIGI
IL — ISRAELE
MM — MYANMAR
SB — ISOLE SALOMONE
SH — SANT'ELENA
TG — TOGO
"
[1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
[2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.