Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/11/2006 |
Numero: | 766 |
Sommario |
Art. 1. Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini |
Art. 2. Importazioni di prodotti della pesca |
Art. 3. Abrogazione |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.r74 - Decisione 6 novembre 2006, n. 766.
Decisione n. 2006/766/CE della Commissione, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca
(G.U.U.E. 18 novembre 2006, n. L 320)
[notificata con il numero C(2006) 5171]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel
(2) La decisione 97/20/CE della Commissione [2] fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la
(3) Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del
(4) Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
(5) Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.
(6) Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini
1. L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del
2. In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del
Art. 2. Importazioni di prodotti della pesca
L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del
Art. 3. Abrogazione
Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.
I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal
[2] GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla
[3] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano
[paesi e territori di cui all'articolo 11 del
AU — AUSTRALIA
CL — CILE [1]
JM — GIAMAICA [2]
JP — GIAPPONE [1]
KR — COREA DEL SUD [1]
MA — MAROCCO
NZ — NUOVA ZELANDA
PE — PERÙ [1]
TH — THAILANDIA [1]
TN — TUNISIA
TR — TURCHIA
UY — URUGUAY
VN — VIETNAM [1]
[1] Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
[2] Unicamente gasteropodi marini.
ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano
[paesi e territori di cui all'articolo 11 del
AE — EMIRATI ARABI UNITI
AG — ANTIGUA E BARBUDA [1]
AL — ALBANIA
AM — ARMENIA [2]
AN — ANTILLE OLANDESI
AR — ARGENTINA
AU — AUSTRALIA
BD — BANGLADESH
BG — BULGARIA [3]
BR — BRASILE
BS — BAHAMAS
BY — BIELORUSSIA
BZ — BELIZE
CA — CANADA
CH — SVIZZERA
CI — COSTA D'AVORIO
CL — CILE
CN — CINA
CO — COLOMBIA
CR — COSTA RICA
CU — CUBA
CV — CAPO VERDE
DZ — ALGERIA
EC — ECUADOR
EG — EGITTO
FK — ISOLE FALKLAND
GA — GABON
GD — GRENADA
GH — GHANA
GL — GROENLANDIA
GM — GAMBIA
GN — GUINEA [4] [5]
GT — GUATEMALA
GY — GUYANA
HK — HONG KONG
HN — HONDURAS
HR — CROAZIA
ID — INDONESIA
IN — INDIA
IR — IRAN
JM — GIAMAICA
JP — GIAPPONE
KE — KENYA
KR — COREA DEL SUD
KZ — KAZAKISTAN
LK — SRI LANKA
MA — MAROCCO [6]
MG — MADAGASCAR
MR — MAURITANIA
MU — MAURIZIO
MV — MALDIVE
MX — MESSICO
MY — MALAYSIA
MZ — MOZAMBICO
NA — NAMIBIA
NC — NUOVA CALEDONIA
NG — NIGERIA
NI — NICARAGUA
NZ — NUOVA ZELANDA
OM — OMAN
PA — PANAMA
PE — PERÙ
PG — PAPUA NUOVA GUINEA
PH — FILIPPINE
PF — POLINESIA FRANCESE
PM — SAINT-PIERRE E MIQUELON
PK — PAKISTAN
RO — ROMANIA [3]
RU — RUSSIA
SA — ARABIA SAUDITA
SC — SEICELLE
SG — SINGAPORE
SN — SENEGAL
SR — SURINAME
SV — EL SALVADOR
TH — THAILANDIA
TN — TUNISIA
TR — TURCHIA
TW — TAIWAN
TZ — TANZANIA
UA — UCRAINA
UG — UGANDA
US — STATI UNITI D'AMERICA
UY — URUGUAY
VE — VENEZUELA
VN — VIETNAM
XM — MONTENEGRO [7]
XS — SERBIA [7] [8]
YE — YEMEN
YT — MAYOTTE
ZA — SUD AFRICA
ZW — ZIMBABWE
[1] Unicamente crostacei vivi.
[2] Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.
[3] Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.
[4] Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.
[5] Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla
[6] I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del
[7] Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.
[8] Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.