Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/02/2006 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.O79 - Decisione 28 febbraio 2006, n. 183.
Decisione n. 2006/183/CE della Commissione che modifica la decisione 2006/7/CE per quanto riguarda l’ampliamento dell’elenco dei paesi e la proroga del relativo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 7 marzo 2006, n. L 65).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e turbative e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti. Vi è il rischio che l'agente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate.
(2) In seguito all’insorgere di una gravissima epidemia di influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 in numerosi paesi del sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria, tenendo conto che questa malattia presenta anche un considerevole rischio per la salute pubblica.
(3) In conformità della
(4) Recentemente è aumentato il numero dei paesi che hanno registrato focolai, o sospetti focolai, di influenza aviaria. Sembra che la malattia sia stata diffusa in tali paesi dagli uccelli migratori.
(5) Nel parere scientifico relativo agli aspetti della salute e del benessere degli animali interessati dall’influenza aviaria, adottato il 13-14 settembre 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che al fine di ridurre il possibile rischio di diffusione dell’influenza aviaria, sia a bassa che ad alta patogenicità, attraverso le piume, è opportuno che queste ultime vengano adeguatamente trattate prima di essere commercializzate. Il parere è stato pubblicato prima che il virus altamente patogeno dell’influenza aviaria H5N1 avesse mostrato la tendenza a diffondersi su scala mondiale.
(6) Considerati il parere dell’EFSA e l’emergenza attuale, la Commissione intende riesaminare le misure comunitarie permanenti in vigore relative alle importazioni di piume, in particolare le pertinenti disposizioni del
(7) Data la rapida diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del ceppo H5N1 nel corso degli ultimi mesi e il rischio di introdurre l’influenza aviaria nella Comunità attraverso le piume non trattate, è opportuno che la
(8) La
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1) All’articolo 4, la data «30 aprile 2006» è sostituita da quella del «31 luglio 2006».
2) L'allegato è modificato in conformità dell'allegato di cui alla presente decisione.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
L'allegato della
«ALLEGATO
Paesi di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione:
Tutti i paesi terzi»