Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 21/12/2005 |
Numero: | 926 |
Sommario |
Art. 1. Approvazione del programma di vaccinazione |
Art. 2. Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame |
Art. 3. Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno |
Art. 4. Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione |
Art. 5. Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova |
Art. 6. Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno |
Art. 7. Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno |
Art. 8. Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame |
Art. 9. Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame |
Art. 10. Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli |
Art. 11. Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto |
Art. 12. Relazioni |
Art. 13. Abrogazione |
Art. 14. Applicabilità |
Art. 15. Destinatari |
§ 5.1.O01 - Decisione 21 dicembre 2005, n. 926.
Decisione n. 2005/926/CE della Commissione che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 22 dicembre 2005, n. L 337).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi della
(2) Ai sensi della
(3) I risultati del programma di vaccinazione, di cui alla
(4) Data la situazione favorevole all’interno della zona di vaccinazione di cui alla
(5) Poiché le zone italiane in questione sono particolarmente soggette al rischio d’introduzione dell’influenza aviaria e dato che l’Italia ha richiesto, con lettera del 23 giugno 2005, l’approvazione di un programma di vaccinazione modificato, pare opportuno continuare la vaccinazione nelle zone in cui vi è un rischio maggiore che la malattia venga introdotta. Si dovrebbe inoltre eseguire un monitoraggio e una sorveglianza intensivi sia nella zona di vaccinazione che nelle zone confinanti.
(7) Per fini di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Approvazione del programma di vaccinazione
1. Il programma modificato di vaccinazione contro l’influenza aviaria, presentato dall’Italia alla Commissione il 23 giugno 2005, è approvato (di seguito «il programma di vaccinazione»).
Il programma di vaccinazione si pratica con un vaccino bivalente nelle zone di cui all’allegato I (di seguito «la zona di vaccinazione»). Il programma di vaccinazione è realizzato in maniera efficace.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione sono effettuati nella zona di vaccinazione e nelle zone di cui all’allegato III.
Art. 2. Restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carni fresche di pollame
Le restrizioni ai movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno e carne fresca di pollame da, verso e dentro la zona di vaccinazione e dalle aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione si applicano in conformità degli articoli da 3 a 9 della presente decisione.
Art. 3. Restrizioni alla spedizione di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno
È vietata la spedizione dall’Italia di volatili da cortile vivi, delle uova da cova e dei pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione o nella zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione.
Art. 4. Deroga alle restrizioni alla spedizione di volatili da cortile destinati alla macellazione
1. In deroga all’articolo 3, i volatili da cortile destinati alla macellazione che provengono e/o sono originari da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che:
a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;
b) originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
c) originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
d) originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;
e) siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.
2. Per esaminare i gruppi di cui al paragrafo 1, lettera b), si utilizzano i seguenti test:
a) per i volatili vaccinati, il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA);
b) per i volatili non vaccinati:
i) il test di inibizione dell’emoagglutinazione (HI);
ii) il test AGID;
iii) il test ELISA; oppure
iv) il test iIFA, se del caso.
Art. 5. Deroga alle restrizioni alla spedizione di uova da cova
In deroga all’articolo 3, le uova da cova che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spedite dall’Italia a condizione che:
a) provengano da aziende non situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;
b) originino da gruppi di volatili che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;
c) siano disinfettate prima di lasciare l’azienda;
d) siano trasportate direttamente all’incubatoio di destinazione;
e) l’incubatoio di destinazione possa garantire la tracciabilità delle uova da cova mediante la registrazione dell’azienda d’origine delle uova e dell’azienda di destinazione dei pulcini di un giorno nati da tali uova.
Art. 6. Deroga alle restrizioni alla spedizione di pulcini di un giorno
In deroga all’articolo 3, i pulcini di un giorno che provengono e/o originano da aziende situate nella zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che originino da uova da cova conformi alle disposizioni dell’articolo 5.
Art. 7. Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno
I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla
Art. 8. Restrizione alla spedizione e alla bollatura speciale delle carni fresche di pollame
1. Le carni fresche di pollame di cui all’articolo 2 sono bollate in conformità del paragrafo 2 e non sono spedite dall’Italia se ottenute da:
a) volatili originari di aziende situate in una zona soggetta a restrizioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione;
b) volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;
c) volatili provenienti da gruppi sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione.
2. Le carni fresche di pollame di cui al paragrafo 1 recano uno speciale bollo sanitario o identificativo che non deve essere confuso con il bollo sanitario di cui all’allegato I, capitolo XII, della
Art. 9. Deroga alle restrizioni alla spedizione di carni fresche di pollame
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2, le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo dei sottotipi (H7N1) e (H5N9) possono essere spedite dall’Italia, a condizione che tali carni provengano da tacchini e polli che:
a) originino da gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
b) originino da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
c) originino da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato II della presente decisione;
d) provengano da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ai test per l’individuazione dell’influenza aviaria indicati all’articolo 4, paragrafo 2;
e) siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni del presente articolo;
f) siano inviati direttamente a un macello e macellati immediatamente dopo l’arrivo.
Art. 10. Certificato sanitario per carni fresche di tacchini e polli
Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9 sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all’allegato VI della
«Le carni di tacchino/pollo (*) sopra descritte sono conformi alla
(*) Cancellare la dicitura non pertinente.».
Art. 11. Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto
Le autorità italiane provvedono affinché nella zona di vaccinazione indicata nell’allegato I:
a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
b) tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
Art. 12. Relazioni
Le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione e successivamente ogni sei mesi.
Art. 13. Abrogazione
La
Art. 14. Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 15. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI LA VACCINAZIONE È PRATICATA CON VACCINO BIVALENTE
Regione Veneto
Provincia di Verona
ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
ARCOLE
BELFIORE
BONAVIGO
BOVOLONE
BUTTAPIETRA
CALDIERO zona a sud dell’autostrada A4
CASALEONE
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
CEREA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI zona a sud dell’autostrada A4
CONCAMARISE
ERBÈ
GAZZO VERONESE
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO zona a sud dell’autostrada A4
MINERBE
MONTEFORTE D'ALPONE zona a sud dell’autostrada A4
MOZZECANE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALÙ
PESCHIERA DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
POVEGLIANO VERONESE
PRESSANA
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
SALIZZOLE
SAN BONIFACIO zona a sud dell’autostrada A4
SAN GIOVANNI LUPATOTO zona a sud dell’autostrada A4
SANGUINETTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO zona a sud dell’autostrada A4
SAN PIETRO DI MORUBIO
SOAVE zona a sud dell’autostrada A4
SOMMACAMPAGNA zona a sud dell’autostrada A4
SONA zona a sud dell’autostrada A4
SORGÀ
TREVENZUOLO
VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA zona a sud dell’autostrada A4
VERONELLA
VIGASIO
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO
ZIMELLA
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
ACQUAFREDDA
ALFIANELLO
BAGNOLO MELLA
BASSANO BRESCIANO
BORGOSATOLLO
BRESCIA zona a sud dell’autostrada A4
CALCINATO zona a sud dell’autostrada A4
CALVISANO
CAPRIANO DEL COLLE
CARPENEDOLO
CASTENEDOLO zona a sud dell’autostrada A4
CIGOLE
DELLO
DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
FIESSE
FLERO
GAMBARA
GHEDI
GOTTOLENGO
ISORELLA
LENO
LONATO zona a sud dell’autostrada A4
MANERBIO
MILZANO
MONTICHIARI
MONTIRONE
OFFLAGA
PAVONE DEL MELLA
PONCARALE
PONTEVICO
POZZOLENGO zona a sud dell’autostrada A4
PRALBOINO
QUINZANO D'OGLIO
REMEDELLO
REZZATO zona a sud dell’autostrada A4
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN ZENO NAVIGLIO
SENIGA
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VISANO
Provincia di Mantova
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
GOITO
GUIDIZZOLO
MARMIROLO
MEDOLE
MONZAMBANO
PONTI SUL MINCIO
ROVERBELLA
SOLFERINO
VOLTA MANTOVANA
ALLEGATO II
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1. Introduzione e obiettivo generale
Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è mirato a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.
2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalla zona di vaccinazione in Italia
Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria possono essere spedite dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione.
Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.
3. Uso del test ai fini della spedizione di volatili destinati alla macellazione dalla zona di vaccinazione in Italia
I volatili destinati alla macellazione originari della zona di vaccinazione possono essere spediti dall’Italia a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la spedizione da almeno 10 volatili destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.
ALLEGATO III
ZONE CONFINANTI CON LA ZONA DI VACCINAZIONE
IN CUI SI ESEGUONO MONITORAGGI E SORVEGLIANZA INTENSIVI
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
ANTEGNATE
BAGNATICA zona a sud dell’autostrada A4
BARBATA
BARIANO
BOLGARE zona a sud dell’autostrada A4
CALCINATE
CALCIO
CASTELLI CALEPIO zona a sud dell’autostrada A4
CAVERNAGO
CIVIDATE AL PIANO
COLOGNO AL SERIO
CORTENUOVA
COSTA DI MEZZATE zona a sud dell’autostrada A4
COVO
FARA OLIVANA CON SOLA
FONTANELLA
GHISALBA
GRUMELLO DEL MONTE zona a sud dell’autostrada A4
ISSO
MARTINENGO
MORENGO
MORNICO AL SERIO
PAGAZZANO
PALOSCO
PUMENENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
SERIATE zona a sud dell’autostrada A4
TELGATE zona a sud dell’autostrada A4
TORRE PALLAVICINA
Provincia di Brescia
AZZANO MELLA
BARBARIGA
BASSANO BRESCIANO
BERLINGO
BORGO SAN GIACOMO
BRANDICO
CASTEGNATO zona a sud dell’autostrada A4
CASTEL MELLA
CASTELCOVATI
CASTREZZATO
CAZZAGO SAN MARTINO zona a sud dell’autostrada A4
CHIARI
COCCAGLIO
COLOGNE
COMEZZANO-CIZZAGO
CORZANO
ERBUSCO zona a sud dell’autostrada A4
LOGRATO
LONGHENA
MACLODIO
MAIRANO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSPITALETTO zona a sud dell’autostrada A4
PALAZZOLO SULL'OGLIO zona a sud dell’autostrada A4
POMPIANO
PONTOGLIO
ROCCAFRANCA
RONCADELLE zona a sud dell’autostrada A4
ROVATO zona a sud dell’autostrada A4
RUDIANO
SAN PAOLO
TORBOLE CASAGLIA
TRAVAGLIATO
TRENZANO
URAGO D'OGLIO
VILLACHIARA
Provincia di Cremona
CAMISANO
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALETTO DI SOPRA
CASTEL GABBIANO
SONCINO
Provincia di Mantova
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ASOLA
BIGARELLO
CANNETO SULL'OGLIO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALROMANO
CASTEL D'ARIO
CASTEL GOFFREDO
CASTELBELFORTE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
MARIANA MANTOVANA
PIUBEGA
PORTO MANTOVANO
REDONDESCO
RODIGO
RONCOFERRARO
SAN GIORGIO DI MANTOVA
VILLIMPENTA
Regione Veneto
Provincia di Padova
CARCERI
CASALE DI SCODOSIA
ESTE
LOZZO ATESTINO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MONTAGNANA
OSPEDALETTO EUGANEO
PONSO
SALETTO
SANTA MARGHERITA D’ADIGE
URBANA
Provincia di Verona
BEVILACQUA
BOSCHI SANT'ANNA
BUSSOLENGO
PESCANTINA
SOMMACAMPAGNA zona a nord dell’autostrada A4
SONA zona a nord dell’autostrada A4
Provincia di Vicenza
AGUGLIARO
ALBETTONE
ALONTE
ASIGLIANO VENETO
BARBARANO VICENTINO
CAMPIGLIA DEI BERICI
CASTEGNERO
LONIGO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MOSSANO
NANTO
NOVENTA VICENTINA
ORGIANO
POIANA MAGGIORE
SAN GERMANO DEI BERICI
SOSSANO
VILLAGA