Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/09/2004 |
Numero: | 666 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
§ 1.5.I62 – Decisione 29 settembre 2004, n. 666. [1]
Decisione n. 2004/666/CE della Commissione relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 30 settembre 2004, n. L 303).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il tratto che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Nell’ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.
(2) Al fine di contrastare la propagazione dell’infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’infezione si diffondesse ulteriormente.
(3) Il programma di vaccinazione è stato approvato con la
(4) I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l’infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la
(5) Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l’Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la
(6) Nel febbraio 2004 un ceppo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all’interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell’infezione, è stato dimostrato il rischio d’introduzione dell’influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell’attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell’influenza aviaria H5. Per tale motivo l’Italia ha chiesto di modificare l’attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all’interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l’infezione da virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005.
(7) Poiché la
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.
I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata negli allegati I e II sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1 e articoli successivi.
È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata negli allegati I e II.
Art. 4.
I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla
Art. 5.
1. Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da [5]:
a) volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;
b) gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’articolo 1;
c) volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui al paragrafo 1 e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:
i) appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo. Per l’esame di:
— dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iIFA,
— dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d’inibizione dell’emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iIFA;
ii) originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;
iii) originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione;
iv) devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. [6]
3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della
«Le carni di tacchino/pollo (*) sopra descritte sono conformi alla
(*) cancellare la dicitura che non si applica».
Art. 6.
Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata negli allegati I e II [7]:
a) per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;
b) tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
Art. 7.
1. Le autorità italiane notificano alla Commissione a agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d’inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.
2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d’inizio della campagna di vaccinazione.
Art. 8.
1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.
2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.
Art. 9.
La
Art. 10.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.
Art. 11.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente [8]
Regione Veneto
Provincia di Verona
ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
ARCOLE
BELFIORE
BONAVIGO
BOVOLONE
BUTTAPIETRA
CALDIERO zona a sud dell’autostrada A4
CASALEONE
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
CEREA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI zona a sud dell’autostrada A4
CONCAMARISE
ERBÈ
GAZZO VERONESE
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO zona a sud dell’autostrada A4
MINERBE
MONTEFORTE D'ALPONE zona a sud dell’autostrada A4
MOZZECANE
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALÙ
PESCHIERA DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
POVEGLIANO VERONESE
PRESSANA
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
ROVEREDO DI GUÀ
SALIZZOLE
SAN BONIFACIO zona a sud dell’autostrada A4
SAN GIOVANNI LUPATOTO zona a sud dell’autostrada A4
SANGUINETTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO zona a sud dell’autostrada A4
SAN PIETRO DI MORUBIO
SOAVE zona a sud dell’autostrada A4
SOMMACAMPAGNA zona a sud dell’autostrada A4
SONA zona a sud dell’autostrada A4
SORGÀ
TREVENZUOLO
VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA zona a sud dell’autostrada A4
VERONELLA
VIGASIO
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO
ZIMELLA
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
ACQUAFREDDA
ALFIANELLO
BAGNOLO MELLA
BASSANO BRESCIANO
BORGOSATOLLO
BRESCIA zona a sud dell’autostrada A4
CALCINATO zona a sud dell’autostrada A4
CALVISANO
CAPRIANO DEL COLLE
CARPENEDOLO
CASTENEDOLO zona a sud dell’autostrada A4
CIGOLE
DELLO
DESENZANO DEL GARDA zona a sud dell’autostrada A4
FIESSE
FLERO
GAMBARA
GHEDI
GOTTOLENGO
ISORELLA
LENO
LONATO zona a sud dell’autostrada A4
MANERBIO
MILZANO
MONTICHIARI
MONTIRONE
OFFLAGA
PAVONE DEL MELLA
PONCARALE
PONTEVICO
POZZOLENGO zona a sud dell’autostrada A4
PRALBOINO
QUINZANO D'OGLIO
REMEDELLO
REZZATO zona a sud dell’autostrada A4
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN ZENO NAVIGLIO
SENIGA
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VISANO
Provincia di Mantova
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
GOITO
GUIDIZZOLO
MARMIROLO
MEDOLE
MONZAMBANO
PONTI SUL MINCIO
ROVERBELLA
SOLFERINO
VOLTA MANTOVANA
ALLEGATO II
Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente [9]
Zona confinante con la zona di vaccinazione
in cui si esegue una sorveglianza intensiva
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
ANTEGNATE
BAGNATICA zona a sud dell’autostrada A4
BARBATA
BARIANO
BOLGARE zona a sud dell’autostrada A4
CALCINATE
CALCIO
CASTELLI CALEPIO zona a sud dell’autostrada A4
CAVERNAGO
CIVIDATE AL PIANO
COLOGNO AL SERIO
CORTENUOVA
COSTA DI MEZZATE zona a sud dell’autostrada A4
COVO
FARA OLIVANA CON SOLA
FONTANELLA
GHISALBA
GRUMELLO DEL MONTE zona a sud dell’autostrada A4
ISSO
MARTINENGO
MORENGO
MORNICO AL SERIO
PAGAZZANO
PALOSCO
PUMENENGO
ROMANO DI LOMBARDIA
SERIATE zona a sud dell’autostrada A4
TELGATE zona a sud dell’autostrada A4
TORRE PALLAVICINA
Provincia di Brescia
AZZANO MELLA
BARBARIGA
BASSANO BRESCIANO
BERLINGO
BORGO SAN GIACOMO
BRANDICO
CASTEGNATO zona a sud dell’autostrada A4
CASTEL MELLA
CASTELCOVATI
CASTREZZATO
CAZZAGO SAN MARTINO zona a sud dell’autostrada A4
CHIARI
COCCAGLIO
COLOGNE
COMEZZANO-CIZZAGO
CORZANO
ERBUSCO zona a sud dell’autostrada A4
LOGRATO
LONGHENA
MACLODIO
MAIRANO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSPITALETTO zona a sud dell’autostrada A4
PALAZZOLO SULL'OGLIO zona a sud dell’autostrada A4
POMPIANO
PONTOGLIO
ROCCAFRANCA
RONCADELLE zona a sud dell’autostrada A4
ROVATO zona a sud dell’autostrada A4
RUDIANO
SAN PAOLO
TORBOLE CASAGLIA
TRAVAGLIATO
TRENZANO
URAGO D'OGLIO
VILLACHIARA
Provincia di Cremona
CAMISANO
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALETTO DI SOPRA
CASTEL GABBIANO
SONCINO
Provincia di Mantova
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ASOLA
BIGARELLO
CANNETO SULL'OGLIO
CASALMORO
CASALOLDO
CASALROMANO
CASTEL D'ARIO
CASTEL GOFFREDO
CASTELBELFORTE
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
MARIANA MANTOVANA
PIUBEGA
PORTO MANTOVANO
REDONDESCO
RODIGO
RONCOFERRARO
SAN GIORGIO DI MANTOVA
VILLIMPENTA
Regione Veneto
Provincia di Padova
CARCERI
CASALE DI SCODOSIA
ESTE
LOZZO ATESTINO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MONTAGNANA
OSPEDALETTO EUGANEO
PONSO
SALETTO
SANTA MARGHERITA D’ADIGE
URBANA
Provincia di Verona
BEVILACQUA
BOSCHI SANT'ANNA
BUSSOLENGO
PESCANTINA
SOMMACAMPAGNA zona a nord dell’autostrada A4
SONA zona a nord dell’autostrada A4
Provincia di Vicenza
AGUGLIARO
ALBETTONE
ALONTE
ASIGLIANO VENETO
BARBARANO VICENTINO
CAMPIGLIA DEI BERICI
CASTEGNERO
LONIGO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MOSSANO
NANTO
NOVENTA VICENTINA
ORGIANO
POIANA MAGGIORE
SAN GERMANO DEI BERICI
SOSSANO
VILLAGA
ALLEGATO III
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI
1) Introduzione e obiettivo generale
Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.
2) Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri
Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.
[1] Decisione abrogata dall’art. 13 della
[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[4] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[5] Alinea così sostituito dall’art. 1 della
[6] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della
[7] Alinea così modificato dall’art. 1 della
[8] Titolo così sostituito dall’art. 1 della
[9] Titolo aggiunto dall’art. 1 della