§ 1.5.D33 - Decisione 12 dicembre 2002, n. 975.
Decisione n. 2002/975/CE della Commissione relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/12/2002
Numero:975


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     


§ 1.5.D33 - Decisione 12 dicembre 2002, n. 975. [1]

Decisione n. 2002/975/CE della Commissione relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vistala direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, in particolare l'articolo 16,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N1 che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola. Un virus a bassa patogenicità era circolato nel paese prima dell'epidemia.

     (2) Nell'ottobre 2002, nel quadro della sorveglianza dell'influenza aviaria, la presenza di virus a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 è stata individuata in Veneto e in Lombardia.

     (3) Attualmente, il controllo delle infezioni di influenza aviaria a bassa patogenicità non è regolamentato dalla normativa comunitaria.

     (4) Le autorità veterinarie competenti hanno adottato misure di lotta volte ad impedire la diffusione della malattia in altre zone. Tali misure non hanno tuttavia permesso un sufficiente contenimento dell'infezione.

     (5) Il virus a bassa patogenicità può trasformarsi in virus altamente patogeno e provocare gravi epidemie della malattia.

     (6) Nel corso della precedente epidemia di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha approvato un programma di vaccinazione, da attuarsi unitamente a una sorveglianza intensiva e a talune disposizioni relative agli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame.

     (7) Nel quadro delle azioni successive alla campagna di vaccinazione, determinate misure relative alla limitazione dei movimenti negli scambi intracomunitari di pollame vivo e prodotti a base di pollame sono state mantenute con l'adozione della decisione 2002/552/CE della Commissione.

     (8) L'esperienza della campagna di vaccinazione italiana indica che essa è riuscita ad arrestare la propagazione del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.

     (9) Il sottotipo H7N3 del virus dell'influenza aviaria è responsabile delle attuali infezioni, mentre all'origine dell'epidemiaprecedente era il sottotipo H7N1.

     (10) L'infezione è attualmente diffusa in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.

     (11) In questo contesto, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.

     (12) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.

     (13) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.

     (14) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di due vaccini inattivati contro l'influenza aviaria. Per la fase iniziale, un vaccino omologo è ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/1995- H7N3. Nella fase successiva, a partire dall'inizio del 2003, verrà utilizzato un vaccino eterologo ottenuto dal ceppo madre A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1.

     (15) Il programma di vaccinazione presentato dall'Italia è stato esaminato nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.

     (16) La sorveglianza dei gruppi di pollame vaccinati e non vaccinati verrà proseguita, anche con l'uso del test sierologico (test IFA) approvato con decisione 2001/847/CE dellaCommissione.

     (17) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.

     (18) Per motivi di chiarezza, la decisione 2002/552/CE deve essere abrogata, in quanto le sue disposizioni sono sostituite dalla presente decisione.

     (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.

 

          Art. 2.

     I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3.

     1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato I.

     2. Laspedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I è autorizzata a condizione che:

     - sia stato possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria tra l'azienda d'origine e aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I e

     - l'azienda d'origine non sia situata in una delle zone soggette a limitazioni definite dall'autorità competente in relazione all'influenza aviaria.

     [3. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario della zona definita nell'allegato I.] [2]

 

          Art. 4.

     I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/975/CE».

 

          Art. 5.

     1. Le carni fresche di pollame devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

     a) volatili vaccinati contro l'influenza aviaria;

     b) gruppi di volatili sieropositivi all'influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1;

     c) volatili originari di aziende situate nella zona soggetta a limitazioni che sarà stabilita, su un raggio di almeno 1 km, intorno a ciascuna azienda avicola in cui sia presente l'infezione da influenza aviaria a bassa patogenicità conformemente al programma di vaccinazione di cui all'articolo 1 [3].

     2. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le carni fresche ottenute da tacchini e da polli vaccinati contro l'influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini e di polli da macello che:

     i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo; per l'esame:

     - dei volatili vaccinati, deve essere utilizzato il test IFA,

     - dei volatili di controllo, deve essere utilizzato il test d'inibizione dell'emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA; tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test IFA;

     ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

     iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale, conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato II della presente decisione;

     iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni. [4]

     3. Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

     «Le carni di tacchino e di pollo sopra descritte sono conformi alla decisione 2002/.../CE». [5]

 

          Art. 6.

     Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I:

     1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

     2) tutti i mezzi utilizzati per il trasporto di volatili da cortile, uova da cova, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

 

          Art. 7.

     I movimenti di volatili dacortile vivi e di uovadacovaprovenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato I, a destinazione di altri Stati membri, sono autorizzati soltanto con un preavviso di cinque giorni notificato alle autorità veterinarie centrali e locali del paese di destinazione. Detto preavviso deve essere emesso dall'autorità veterinaria competente.

 

          Art. 8.

     1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data di inizio della campagna di vaccinazione.

     2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione.

 

          Art. 9.

     1. Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1.

     2. La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 7 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, devono essere riesaminati di conseguenza.

 

          Art. 10.

     La decisione n. 2002/552/CE è abrogata.

 

          Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [6]

ZONA DI VACCINAZIONE

 

Regione Veneto

 

     Provincia di Verona

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Albaredo d'Adige

     Angiari

     Arcole

     Belfiore

     Bevilacqua

     Bonavigo

     Boschi Sant'Anna

     Bovolone

     Bussolengo

     Buttapietra

     Zona di Calmiero a sud dell'autostrada A4

     Casaleone

     Castel d'Azzano

     Zona di Castelnuovo del Garda a sud dell'autostrada A4

     Cerea

     Cologna Veneta

     Zona di Colognola ai Colli a sud dell'autostrada A4

     Concamarise

     Erbé

     Gazzo Veronese

     Isola della Scala

     Isola Rizza

     Zona di Lavagno a sud dell'autostrada A4

     Minerbe

     Zona di Monteforte d'Alpone a sud dell'autostrada A4

     Mozzecane

     Nogara

     Nogarole Rocca

     Oppeano

     Palù

     Pescantina

     Zona di Peschiera del Garda a sud dell'autostrada A4

     Povegliano Veronese

     Pressana

     Ronco all'Adige

     Roverchiara

     Roveredo di Guà

     Zona di S. Bonifacio a sud dell'autostrada A4

     Zona di S. Giovanni Lupatoto a sud dell'autostrada A4

     Zona di S. Martino Buon Albergo a sud dell'autostrada A4

     S. Pietro di Morubio

     Salizzole

     Sanguinetto

     Zona di Soave a sud dell'autostrada A4

     Sommacampagna

     Sona

     Sorgà

     Trevenzuolo

     Valeggio sul Mincio

     Zona di Verona a sud dell'autostrada A4

     Veronella

     Vigasio

     Villafranca di Verona

     Zevio

     Zimella

 

     Provincia di Vicenza

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Agugliaro

     Albettone

     Alonte

     Asigliano Veneto

     Barbarano Vicentino

     Campiglia dei Berici

     Castegnero

     Lonigo

     Montegalda

     Montegaldella

     Mossano

     Nanto

     Noventa Vicentina

     Orgiano

     Poiana Maggiore

     S. Germano dei Berici

     Sossano

     Villaga

 

     Provincia di Padova

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Carceri

     Casale di Scodosia

     Este

     Lozzo Atestino

     Megliadino S. Fidenzio

     Megliadino S. Vitale

     Montagnana

     Ospedaletto Euganeo

     Ponso

     S. Margherita d'Adige

     Saletto

     Urbana

 

Regione Lombardia

 

     Provincia di Mantova

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Acquanegra sul Chiese

     Asola

     Bigarello

     Canneto sull'Oglio

     Casalmoro

     Casaloldo

     Casalromano

     Castel d'Ario

     Castel Goffredo

     Castelbelforte

     Castiglione delle Stiviere

     Cavriana

     Ceresara

     Gazoldo degli Ippoliti

     Goito

     Guidizzolo

     Mariana Mantovana

     Marmirolo

     Medole

     Monzambano

     Piubega

     Ponti sul Mincio

     Porto Mantovano

     Redondesco

     Rodigo

     Roncoferraro

     Roverbella

     San Giorgio di Mantova

     Solferino

     Villimpenta

     Volta Mantovana

 

     Provincia di Brescia

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Acquafredda

     Alfianello

     Azzano Mella

     Bagnolo Mella

     Barbariga

     Bassano Bresciano

     Berlingo

     Borgo San Giacomo

     Borgosatollo

     Brandico

     Zona di Brescia a sud dell'autostrada A4

     Zona di Calcinato a sud dell'autostrada A4

     Calvisano

     Capriano del Colle

     Carpendolo

     Zona di Castegnato a sud dell'autostrada A4

     Castel Mella

     Castelcovati

     Zona di Castenedolo a sud dell'autostrada A4

     Castrezzato

     Cazzago San Martino

     Chiari

     Cigole

     Boccaglio

     Cologne

     Comezzano-Cizzago

     Corzano

     Dello

     Zona di Desenzano del Garda a sud dell'autostrada A4

     Zona di Erbusco a sud dell'autostrada A4

     Fiesse

     Flero

     Gambara

     Ghedi

     Gottolengo

     Isorella

     Leno

     Lograto

     Zona di Lonato a sud dell'autostrada A4

     Longhena

     Maclodio

     Mairano

     Manerbio

     Milzano

     Montichiari

     Montirone

     Offlaga

     Orzinuovi

     Orzivecchi

     Zona di Ospitaletto a sud dell'autostrada A4

     Zona di Palazzolo sull'Oglio a sud dell'autostrada A4

     Pavone del Mella

     Pompiano

     Poncarale

     Pontevico

     Pontoglio

     Zona di Pozzolengo a sud dell'autostrada A4

     Pralboino

     Quinzano d'Oglio

     Remedello

     Zona di Rezzato a sud dell'autostrada A4

     Roccafranca

     Zona di Roncadelle a sud dell'autostrada A4

     Zona di Rovato a sud dell'autostrada A4

     Rudiano

     San Gervasio Bresciano

     San Paolo

     San Zeno Naviglio

     Seniga

     Torbole Casaglia

     Travagliato

     Trenzano

     Urago d'Oglio

     Verolanuova

     Verolavecchia

     Villachiara

     Visano

 

     Provincia di Bergamo

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Antegnate

     Zona di Bagnatica a sud dell'autostrada A4

     Barbata

     Bariano

     Zona di Bolgare a sud dell'autostrada A4

     Calcinate

     Calcio

     Zona di Castelli Calepio a sud dell'autostrada A4

     Cavernago

     Cividale al Piano

     Cologno al Serio

     Cortenuova

     Zona di Costa di Mezzate a sud dell'autostrada A4

     Covo

     Fara Olivana con Sola

     Fontanella

     Ghisalba

     Zona di Grumello del Monte a sud dell'autostrada A4

     Isso

     Martinengo

     Morengo

     Mornico al Serio

     Pagazzano

     Palosco

     Pumenengo

     Romano di Lombardia

     Zona di Seriate a sud dell'autostrada A4

     Zona di Telgate a sud dell'autostrada A4

     Torre Pallavicina

 

     Provincia di Cremona

     La zona di vaccinazione comprende il territorio dei seguenti comuni:

     Camisano

     Casale Cremasco-Vidolasco

     Casaletto di Sopra

     Castel Gabbiano

     Soncino

 

 

ALLEGATO II [7]

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

 

     1. Introduzione ed obiettivo generale

     Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) messo a punto è inteso a distinguere i tacchini e i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto dal virus selvatico del sottotipo H7N3.

 

     2. Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

     Le carni provenienti da tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall'ufficiale veterinario nei 7 giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili sono tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell'allevamento.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 9 della decisione n. 2004/666/CE.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 2 della decisione n. 2004/159/CE.

[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della decisione n. 2004/159/CE.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 2 della decisione n. 2004/159/CE.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 2 della decisione n. 2004/159/CE.

[6] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/436/CE.

[7] Allegato così modificato dall’art. 2 della decisione n. 2004/159/CE.