§ 1.5.P39 - Decisione 11 maggio 2006, n. 354.
Decisione n. 2006/354/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/05/2006
Numero:354


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P39 - Decisione 11 maggio 2006, n. 354.

Decisione n. 2006/354/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 maggio 2006, n. L 132).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) La decisione n. 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria è stata adottata in seguito all’individuazione di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l’importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie. Con decisione n. 2006/263/CE, tali misure sono state estese al distretto amministrativo di Blagoevgrad.

      (3) Il 17 aprile 2006 la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Burgas.

      (4) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia, informazioni secondo le quali la situazione in Bulgaria escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad e Burgas è ancora soddisfacente, risulta appropriato limitare la sospensione delle importazioni a queste regioni.

      (5) Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione n. 2005/648/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2005/648/CE è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Distretto amministrativo di Blagoevgrad

     Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i Comuni di Burgas e Sungurlare

     Distretto amministrativo di Vraca»