Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/08/2006 |
Numero: | 571 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato della decisione n. 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Art. 2. Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.P98 - Decisione 14 agosto 2006, n. 571.
Decisione n. 2006/571/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
(2) La
(3) La Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria.
(4) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare) sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato della
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Distretto amministrativo di Blagoevgrad
Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare
Distretto amministrativo di Vraca
Distretto amministrativo di Kardzhali»