§ 1.5.M83 - Decisione 29 aprile 2004, n. 437.
Decisione n. 2004/437/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:437


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M83 - Decisione 29 aprile 2004, n. 437. [1]

Decisione n. 2004/437/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative alle preparazioni di carni in transito o temporaneamente immagazzinate nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 94/65/CE del Consiglio, stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni comprese le condizioni relative alle importazioni nella Comunità.

      (2) La decisione 2000/572/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di preparazioni di carni.

      (3) La decisione 94/984/CE della Commissione stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi.

      (4) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio.

      (5) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, tra cui, all'articolo 11, alcune disposizioni relative al transito, quali il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.

      (6) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, sono necessarie ulteriori garanzie affinché le partite di preparazioni di carni in transito nella Comunità soddisfino i requisiti di salute animale all'importazione applicabili ai paesi autorizzati in funzione della specie interessata.

      (7) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, è stata recentemente modificata al fine di includervi condizioni relative al transito e stabilire una deroga per il transito tra territori della Russia con un riferimento ai posti d'ispezione frontalieri designati specificamente a quest'ultimo fine.

      (8) In base all'esperienza, la presentazione al posto d'ispezione frontaliero, a norma dell'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo esportatore volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti di salute animale affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato sanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

      (9) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito di prodotti provenienti da paesi terzi per i quali non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, facendo riferimento all'elenco di paesi terzi allegato, rispettivamente, alle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE e 2000/585/CE.

      (10) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.

      (11) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontalieri preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.

      (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/572/CE.

      (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/572/CE è modificata come segue:

     1) È inserito il seguente articolo 4 bis:

     «Art. 4 bis.

     Gli Stati membri provvedono affinché le partite di preparazioni di carni destinate al consumo umano, introdotte nel territorio della Comunità e destinate ad un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, iscritto all'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, o all'allegato I della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni fresche di pollame, ovvero all'allegato I della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;

     b) soddisfano i requisiti di salute animale specifici relativi alla specie interessata di cui al corrispondente certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE ai fini dell'importazione di carni fresche della specie interessata, all'allegato I, sezione 1, della decisione 94/984/CE ai fini dell'importazione di carni di pollame o all'allegato III della decisione 2000/585/CE ai fini dell'importazione di carni di coniglio e di carni di selvaggina;

     c) sono scortate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.»

     2) È inserito il seguente articolo 4 ter:

     «Art. 4 ter.

     1. In deroga all'articolo 4 bis, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;

     b) ogni pagina dei documenti che scortano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

     2. Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.

     3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.»

     3) È aggiunto un nuovo allegato III, redatto conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

     L'articolo 1, paragrafo 1, e l'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     «ALLEGATO III

     Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO

     (Omissis)»

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.