Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/04/2006 |
Numero: | 330 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.P33 - Decisione 5 aprile 2006, n. 330.
Decisione n. 2006/330/CE della Commissione recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 6 maggio 2006, n. L 121).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Occorre garantire un'idonea correlazione con l'eventuale regionalizzazione dei paesi terzi — in particolare Brasile, Namibia e Sud Africa — operata ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità, in modo da assicurare che le carni utilizzate nei prodotti a base di carne non derivino da animali provenienti da luoghi sottoposti a restrizioni dovute a malattie; occorre inoltre chiarire l'impiego delle frattaglie in alcuni prodotti a base di carne e indicare chiaramente le prescrizioni applicabili alle carni della selvaggina di penna utilizzate nei prodotti a base di carne.
(4) La Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne.
(5) È pertanto opportuno modificare la
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:
a) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);
b) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).»
2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.
I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1° ottobre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
1. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.
2. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):
a) i prodotti a base di carne devono:
i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;
ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;
oppure
b) per i prodotti a base di carne:
i) essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;
ii) il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;
oppure
c) per i prodotti finali a base di carne:
i) essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;
ii) il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.
3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.
ALLEGATO II
PARTE 1
Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3
Paese |
Territorio |
Delimitazione del territorio |
|
|
Codice ISO |
Versione |
|
Argentina |
AR |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
AR-1 |
01/2004 |
Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla |
|
AR-2 |
01/2004 |
Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla |
Bulgaria (*) |
BG |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
BG-1 |
01/2004 |
Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della |
|
BG-2 |
01/2004 |
Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della |
Brasile |
BR |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
BR-1 |
01/2005 |
Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul |
|
BR-2 |
01/2005 |
Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); |
|
|
|
stato del Paraná; |
|
|
|
stato di São Paulo; |
|
|
|
parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); |
|
|
|
stato di Espíritu Santo; |
|
|
|
stato di Rio Grande do Sul; |
|
|
|
stato di Santa Catarina; |
|
|
|
stato di Goiás; |
|
|
|
parte dello stato del Mato Grosso, comprendente: |
|
|
|
la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres. |
|
BR-3 |
01/2005 |
Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo |
Malaysia |
MY |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
MY-1 |
01/2004 |
Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale) |
Namibia |
NA |
01/2005 |
Tutto il paese |
|
NA-1 |
01/2005 |
Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est |
Sud Africa |
ZA |
01/2005 |
Tutto il paese |
|
ZA-1 |
01/2005 |
Tutto il paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di Kwa-Zulu-Natal. |
(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.
PARTE 2
Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne
(Omissis)
PARTE 3
Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata
l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati
(Omissis)
PARTE 4
Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3
TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I
Trattamento generico
A = per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.
Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:
B = trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.
C = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.
D = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:
— Aw non superiore a 0,93,
— pH non superiore a 6,0.
E = per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:
— Aw non superiore a 0,93,
— pH non superiore a 6,0.
F = trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.
ALLEGATO III
Modello di certificato sanitario relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (*)
(*) Fatti salvi gli specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i Paesi terzi.
(Omissis)»