§ 1.5.P33 - Decisione 5 aprile 2006, n. 330.
Decisione n. 2006/330/CE della Commissione recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/04/2006
Numero:330


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P33 - Decisione 5 aprile 2006, n. 330.

Decisione n. 2006/330/CE della Commissione recante modifica della decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 6 maggio 2006, n. L 121).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva n. 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva n. 90/425/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

     vista la direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare la prima frase dell'articolo 8, il primo comma del punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, punto 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e delle carni fresche provenienti da tali animali, escluse però le preparazioni di carni.

      (2) La decisione n. 2005/432/CE della Commissione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne, oltre a stabilire gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di tali prodotti. Tale decisione definisce inoltre i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

      (3) Occorre garantire un'idonea correlazione con l'eventuale regionalizzazione dei paesi terzi — in particolare Brasile, Namibia e Sud Africa — operata ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità, in modo da assicurare che le carni utilizzate nei prodotti a base di carne non derivino da animali provenienti da luoghi sottoposti a restrizioni dovute a malattie; occorre inoltre chiarire l'impiego delle frattaglie in alcuni prodotti a base di carne e indicare chiaramente le prescrizioni applicabili alle carni della selvaggina di penna utilizzate nei prodotti a base di carne.

      (4) La Serbia e il Montenegro sono repubbliche con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati. Dovrebbero pertanto figurare come voci separate nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti a base di carne.

      (5) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 2005/432/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/432/CE è così modificata:

     1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

     Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:

     a) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);

     b) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).»

     2) Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

     I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1° ottobre 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

     1. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.

     2. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):

     a) i prodotti a base di carne devono:

     i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;

     ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

     oppure

     b) per i prodotti a base di carne:

     i) essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;

     ii) il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

     oppure

     c) per i prodotti finali a base di carne:

     i) essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;

     ii) il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.

     3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

 

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

 

Codice ISO

Versione

 

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

 

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

 

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Bulgaria (*)

BG

01/2004

Tutto il paese

 

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

 

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

 

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

 

BR-2

01/2005

Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

 

 

 

stato del Paraná;

 

 

 

stato di São Paulo;

 

 

 

parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

 

 

 

stato di Espíritu Santo;

 

 

 

stato di Rio Grande do Sul;

 

 

 

stato di Santa Catarina;

 

 

 

stato di Goiás;

 

 

 

parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

 

 

 

la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres.

 

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Tutto il paese

 

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Tutto il paese

 

NA-1

01/2005

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

 

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di Kwa-Zulu-Natal.

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

 

 

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

 

     (Omissis)

 

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata

l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

 

     (Omissis)

 

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

 

     TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

 

     Trattamento generico

     A = per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

 

     Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

     B = trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

     C = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

     D = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

     — Aw non superiore a 0,93,

     — pH non superiore a 6,0.

     E = per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

     — Aw non superiore a 0,93,

     — pH non superiore a 6,0.

     F = trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.

 

 

ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (*)

 

(*) Fatti salvi gli specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i Paesi terzi.

 

     (Omissis)»