§ 1.5.M19 - Decisione 23 maggio 2005, n. 393.
Decisione n. 2005/393/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/05/2005
Numero:393


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art. 2.  Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
Art. 2 bis.  Deroga al divieto dei movimenti
Art. 3.  Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni.
Art. 4.  Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione.
Art. 5.  Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari.
Art. 6.  Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni.
Art. 7.  Misure d’applicazione.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Applicabilità.
Art. 10.  Destinatari.


§ 1.5.M19 - Decisione 23 maggio 2005, n. 393.

Decisione n. 2005/393/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 maggio 2005, n. L 130).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Detta decisione stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni.

     (2) In seguito alla diffusione o alla nuova propagazione di febbre catarrale degli ovini nella Comunità dai paesi terzi, la decisione 2003/828/CE è stata modificata varie volte per adattare la delimitazione di queste zone alle nuove condizioni sanitarie degli animali.

     (3) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2003/828/CE e sostituirla con la presente decisione.

     (4) Conformemente alla direttiva 2000/75/CE, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza deve tenere conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nonché delle strutture di controllo. Considerando questi fattori e provvedimenti, nonché le informazioni fornite dagli Stati membri, è opportuno mantenere le zone stabilite nella decisione 2003/828/CE, fuorché nel caso della Grecia e del Portogallo.

     (5) In base ai più recenti dati scientifici disponibili, i movimenti degli animali vaccinati possono essere ritenuti sicuri senza tener conto della circolazione dei virus nel luogo di origine o dell’attività dei vettori nel luogo di destinazione. Pertanto vanno modificate le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni previste nella decisione 2003/828/CE per tenere conto di questi dati scientifici.

     (6) La decisione 2003/828/CE include la Grecia fra le aree geografiche globali in cui devono essere istituite zone soggette a restrizioni. La Grecia ha presentato alla Commissione la richiesta, debitamente giustificata in conformità alla direttiva 2000/75/CE, di essere cancellata dall’elenco delle aree geografiche globali definito nella decisione 2003/828/CE. Di conseguenza, occorre cancellare la Grecia dall’elenco.

     (7) Il Portogallo ha presentato una richiesta debitamente giustificata di modificare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni definite nella decisione 2003/828/CE per quanto riguarda questo Stato membro. Considerando i fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nelle aree interessate in Portogallo, occorre modificare la delimitazione di tali zone.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente decisione intende delimitare le aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE.

     La presente decisione intende inoltre stabilire le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/75/CE («divieto di uscita») per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni in uscita da queste zone soggette a restrizioni o in transito nelle stesse.

     La presente decisione non si applica ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 2, fatto salvo il disposto di altri articoli.

 

     Art. 2. Delimitazione delle zone soggette a restrizioni [1]

     Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D, E e F.

     Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità degli articoli 3, 4, 5 e 6.

     Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

     Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

     Nel caso degli Stati membri che abbiano istituito una zona di sorveglianza, i movimenti in entrata in tale zona sono però consentiti solo previa approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione.

     Inoltre la presente decisione non si applica ai movimenti di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti anteriormente al 1° maggio 2006.

 

     Art. 2 bis. Deroga al divieto dei movimenti [2]

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti per gli animali di seguito elencati:

     a) animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione;

     b) animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione; ed i) entro un raggio di 20 km dall'azienda infetta; oppure ii) oltre un raggio di 20 km dall'azienda infetta, previo quanto previsto di seguito:

     — autorizzazione preventiva e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte dalle autorità competenti del luogo dell'azienda di spedizione e dell'azienda di destinazione in materia di misure contro la diffusione della febbre catarrale e protezione dagli attacchi dei vettori, oppure — test di identificazione dell'agente secondo quanto previsto dall'allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall'animale interessato che deve essere protetto dall'eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l'azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta.

 

     Art. 3. Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni.

     1. Ai movimenti interni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni non si applica il divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni soddisfino le condizioni di cui all’allegato II o quelle di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

     2. L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:

     a) gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente; nonché

     b) gli animali:

     i) alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono essere presenti in una zona d’origine epidemiologicamente rilevante, oppure

     ii) alla data dello spostamento hanno un’età inferiore a due mesi e sono destinati all’ingrasso in un’azienda che deve garantire la protezione dall’attacco di vettori ed essere registrata dall’autorità competente ai fini dell’ingrasso. [3]

     3. Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente concede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali [4]:

     a) animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono solo essere trasferiti dalle suddette aziende direttamente verso un macello;

     b) animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID*) o sierologicamente positivi ma virologicamente negativi (PCR*); o

     c) animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.

     L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.

     Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.

     4. È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

 

     Art. 4. Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione.

     L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora [5]:

     a) sia stata effettuata caso per caso e con esito favorevole una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti [6]:

     i) i dati disponibili attraverso il programma di sorveglianza come stabilito nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE sull’attività del vettore;

     ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;

     iii) i dati entomologici sull’itinerario di cui al punto ii);

     iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;

     v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio;

     b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

     c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;

     d) l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviare animali al macello prima del trasporto e notifichi l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.

 

     Art. 5. Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari.

     1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:

     a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4; e

     b) salvo nel caso dello sperma congelato, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione [7].

     2. Lo Stato membro di origine degli animali interessati dalla deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     «animali/sperma/ovuli/embrioni (*) in conformità della decisione 2005/393/CE

     (*) Depennare la menzione non pertinente.»

     3. Il presente articolo non si applica ai movimenti degli animali effettuati in base alla deroga di cui all'articolo 2 bis [8].

 

     Art. 6. Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni.

     1. Il transito di animali provenienti da un’area al di fuori di una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni è autorizzato qualora gli animali ed i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.

     Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

     2. Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

     «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2005/393/CE

 

     Art. 7. Misure d’applicazione.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     La decisione 2003/828/CE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

 

     Art. 9. Applicabilità.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.

 

     Art. 10. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [9]

 

Zone soggette a restrizioni:

aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza

 

Zona A

(sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

 

     Italia

 

     Abruzzo: Chieti, tutti i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Basilicata: Matera, Potenza

     Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

     Campania: Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

     Lazio: Frosinone, Latina

     Molise: Isernia, Campobasso

     Puglia: Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

     Sicilia: Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

 

     Malta

 

Zona B

(sierotipo 2)

 

     Italia

 

     Abruzzo: L’Aquila, tranne i comuni dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

     Lazio: Viterbo, Roma, Rieti

     Marche: Ascoli Piceno, Macerata

     Toscana: Grosseto

     Umbria: Terni e Perugia

 

Zona C

(sierotipi 2 e 4 e, in misura minore, 16)

 

     Francia

     Corse du Sud, Haute Corse

 

     Italia

     Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

 

Zona D

 

     Cipro

 

Zona E

(sierotipo 4)

 

     Spagna:

     — Regione autonoma di Extremadura: province di Cáceres, Badajoz

     — Regione autonoma dell’Andalucia: province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas di Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla

     — Regione autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete (comarca di Alcaraz), Ciudad Real, Toledo

     — Regione autonoma di Castilla y Léon: province di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas di Béjar, Ciudad Rodrigo e Sequeros)

     — Regione autonoma di Madrid: provincia di Madrid (comarcas di Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).

 

     Portogallo:

     — Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Algarve: tutti i concelhos

     — Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Alentejo: tutti i concelhos

     — Direzione regionale dell’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal

     — Direzione regionale dell’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Mação.

 

Zona F

(sierotipo 8)

 

     Belgio:

     l'intero territorio

 

     Francia:

     Zona di protezione:

- dipartimento Ardennes

- dipartimento Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

- dipartimento Marne: arrondissements di Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

- dipartimento Haute-Marne: arrondissement di Saint-Dizier

- dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissements di Briey, Nancy, Toul

- dipartimento Meuse

- dipartimento Moselle: arrondissements di Boulay-Moselle, Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

- dipartimento Nord

- dipartimento Pas-de-Calais

- dipartimento Somme: arrondissements di Abbeville, Amiens, Péronne

Zona di sorveglianza:

- dipartimento Aube

- dipartimento Aisne: arrondissement di Château-Thierry

- dipartimento Bas-Rhin: arrondissement di Saverne

- dipartimento Marne: arrondissement di Epernay

- dipartimento Haute-Marne: arrondissement di Chaumont

- dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissement di Lunéville

- dipartimento Moselle: arrondissements di Château-Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines

- dipartimento Oise

- dipartimento Seine-Maritime: arrondissement de Dieppe

- dipartimento Seine-et-Marne: arrondissements di Meaux, Provins

- dipartimento Somme: arrondissement di Montdidier

- dipartimento Vosges: arrondissements di Epinal, Neufchâteau.

 

     Germania:

Baden-Württemberg

 

Stadtkreis Heidelberg

 

Nel Landkreis Karlsruhe: Bad Schönborn, Graben-Neudorf, Ubstadt-Weiher, Linkenheim-Hochstetten, Eggenstein-Leopoldshafen, Dettenheim, Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Waghäusel, Hambrücken, Kronau, Forst, Karlsdorf-Neuthard

 

Stadtkreis Mannheim

 

Nel Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Külsheim, Wertheim

 

Nel Neckar-Odenwald-Kreis: Walldürn, Buchen, Mudau, Limbach, Waldbrunn, Neckargerach, Zwingenberg, Neunkirchen, Schwarzach, Aglasterhausen, Höpfingen, Hardheim, Fahrenbach, Mosbach

 

Rhein-Neckar-Kreis

 

Baviera

 

Stadt Aschaffenburg

 

Landkreis Aschaffenburg

 

Landkreis Main-Spessart-Kreis

 

Landkreis Miltenberg

 

Nel Landkreis Bad Kissingen: Gemeinden Motten, Zeitlofs, Wildflecken, Bad Brückenau, Riedenberg, Oberleichtersbach, Schondra, Wartmannsroth, Elferhausen, Euerdorf, Bad Bocklet, Burkardroth, Bad Kissingen, Oberthulba, Aura, Gerode, Fuchsstadt, Hammelburg

 

Brema

 

Freie Hansestadt Bremen — Stadtgemeinde — escluso lo Stadtbremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven

 

Assia

 

L'intero Land

 

Bassa Sassonia

 

Nel Landkreis Ammerland: Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht e Westerstede

 

Nel Landkreis Aurich: Gemeinden Krummhörn, Hinte e Ihlow

 

Stadt Braunschweig

 

Landkreis Celle

 

Landkreis Cloppenburg

 

Stadt Delmenhorst

 

Landkreis Diepholz

 

Stadt Emden

 

Landkreis Emsland

 

Landkreis Gifhorn

 

Landkreis Goslar

 

Stadt Göttingen

 

Landkreis Göttingen

 

Landkreis Grafschaft Bentheim

 

Landkreis Hameln-Pyrmont

 

Landeshauptstadt Hannover

 

Region Hannover

 

Landkreis Helmstedt

 

Landkreis Hildesheim

 

Landkreis Holzminden

 

Nel Landkreis Leer: Städte Leer e Weener e Gemeinden Brinkum, Bunde, Detern, Filsum, Hesel, Holtland, Jemgum, Moormerland, Nortmoor, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen e Westoverledingen

 

Landkreis Nienburg (Weser)

 

Landkreis Northeim

 

Landkreis Oldenburg

 

Landkreis Osnabrück

 

Stadt Osnabrück

 

Landkreis Osterode am Harz

 

Landkreis Peine

 

Nel Landkreis Rotenburg (Wümme): Hellwege, Ahausen, Westerwalsede, Kirchwalsede, Visselhövede, Brockel, Bothel, Hemsbünde, Rotenburg (Wümme), Hassendorf, Sottrum

 

Stadt Salzgitter

 

Landkreis Schaumburg

 

Nel Landkreis Soltau-Fallingbostel: Rethem (Aller), Frankenfeld, Ahlden (Aller), Grethem, Gilten, Schwarmstedt, Buchholz (Aller), Essel, Hademstorf, Eickeloh, Hodenhagen, Walsrode, Böhme, Häuslingen, gemeindefreier Bezirk Osterheide, Fallingbostel, Bomlitz, Neuenkirchen, Soltau, Wietzendorf, Munster, Lindwedel

 

Landkreis Vechta

 

Landkreis Verden

 

Landkreis Wolfenbüttel

 

Stadt Wolfsburg

 

Renania Settentrionale — Vestfalia

 

L'intero Land

 

Renania — Palatinato

 

L'intero Land

 

Saarland

 

L'intero Land

 

Sassonia-Anhalt

 

Nel Kreis Mansfelder Land: Wippra

 

Nel Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

 

Nel Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

 

Nel Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

 

Nell'Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

 

Nel Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

 

Kreis Wernigerode

 

Turingia

 

Stadt Eisenach

 

Kreis Eichsfeld

 

Nel Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

 

Nel Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

 

Kreis Nordhausen

 

Nel Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

 

Nel Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

 

Unstrut-Hainich-Kreis

 

Wartburgkreis

 

     Lussemburgo:

     l'intero territorio

 

     Paesi Bassi:

     l'intero territorio.

 

 

ALLEGATO II [10]

di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

     A. Ruminanti vivi

1. Prima della spedizione, i ruminanti vivi devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno:

     a) 60 giorni; oppure

b) 28 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, eseguite almeno 28 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori; oppure c) 14 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente, eseguito almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori.

     2. Durante il trasporto al luogo di destinazione, i ruminanti devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides.

 

     B. Sperma dei ruminanti

1. Lo sperma deve provenire da animali donatori che siano stati:

     a) protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; oppure

b) sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo; oppure

c) sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:

     i) all'inizio e alla fine della raccolta; e

ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:

     — almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

— almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

     2. Lo sperma fresco può essere prodotto da donatori maschi che siano stati protetti dagli attacchi dei Culicoides per almeno 30 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; e che siano stati sottoposti:

     a) con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate antecedentemente al primo prelievo, ogni 28 giorni durante il periodo di raccolta e 28 giorni dopo l'ultimo prelievo; oppure

b) con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:

     i) all'inizio della raccolta, in occasione dell'ultimo prelievo e 7 giorni dopo l'ultimo prelievo; e

ii) durante il periodo di raccolta dello sperma:

     — almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

— almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

     3. Lo sperma congelato può essere prodotto da maschi donatori che siano stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale effettuate su un campione prelevato tra il ventunesimo e il trentesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma nel corso del periodo di conservazione obbligatoria di cui all'allegato C, punto 1, lettera f), della direttiva 88/407/CEE del Consiglio o all'allegato D, capitolo III, lettera g), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

     4. I ruminanti femmina devono restare sotto osservazione nell'azienda di origine durante un periodo di almeno 28 giorni dopo l'inseminazione con lo sperma fresco di cui ai punti 1 e 2.

 

     C. Ovociti ed embrioni di ruminanti

1. Gli embrioni ottenuti in vivo di animali della specie bovina devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio

2. Gli embrioni ottenuti in vivo di ruminanti diversi dai bovini e gli embrioni prodotti in vitro dei bovini devono provenire da femmine donatrici che siano state:

     a) protette dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli embrioni/ovociti; oppure

b) sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovociti; oppure

c) sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovociti.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/591/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/633/CE.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della decisione n. 2006/591/CE, già sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/633/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/434/CE, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2.

[4] Alinea così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[5] Alinea così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.

[9] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/603/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/763/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/828/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/64/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/268/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/273/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/572/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2006/591/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2006/633/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2006/650/CE, dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Decisione n. 2006/761/CE.

[10] Allegato modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/434/CE, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 2 e così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/693/CE.