§ 1.5.M72 - Decisione 4 agosto 2005, n. 603.
Decisione n. 2005/603/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/08/2005
Numero:603


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M72 - Decisione 4 agosto 2005, n. 603.

Decisione n. 2005/603/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 agosto 2005, n. L 206).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.

      (2) La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone, fissa la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

      (3) Il 7 giugno 2005 l’Italia ha presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animale una relazione che prova che il sistema di sorveglianza attuato in Italia non ha rilevato alcun virus nella provincia di Massa Carrara, in Toscana, per più di due anni.

      (4) Di conseguenza tale provincia dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini, e sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dall’Italia, cancellata dalle province italiane elencate nella zona B dell’allegato I della decisione 2005/393/CE.

      (5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

      (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato I della decisione n. 2005/393/CE, nella zona B, «Italia», alla riga «Toscana», la voce «Massa Carrara» è cancellata.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.