§ 1.5.N77 - Decisione 23 novembre 2005, n. 828.
Decisione n. 2005/828/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/11/2005
Numero:828


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N77 - Decisione 23 novembre 2005, n. 828.

Decisione n. 2005/828/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 26 novembre 2005, n. L 311).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2000/75/CE fissa regole e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, incluse zone di protezione e di sorveglianza, e vieta che gli animali escano da tali zone.

      (2) La decisione n. 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

      (3) La Spagna ha informato la Commissione che in alcune nuove aree confinanti con la zona soggetta a restrizioni è stato individuato il virus serotipo 4.

      (4) La zona soggetta a restrizioni va pertanto estesa tenendo conto dei dati disponibili sull’ecologia del vettore e sull’andamento della sua attività stagionale.

      (5) La decisione 2005/393/CE va dunque modificata di conseguenza.

      (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato 1 della decisione n. 2005/393/CE, la parte della zona E riguardante la Spagna è sostituita da quanto segue:

     «Spagna:

     — Provincie di Cádiz, Malaga, Siviglia, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz;

     — Provincia di Jaen (comarcas di Jaen e Andujar);

     — Provincia di Toledo (comarcas di Almorox, Belvis de Jara, Galvez, Mora, Los Navalmorales, Ocaña, Oropesa, Quintanar de la Orden, Madridejos, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos);

     — Provincia di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada);

     — Provincia di Ciudad Real (comarcas di Almadén, Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Horcajo de los Montes, Malagón, Manzanares e Piedrabuena);

     — Provincia di Salamanca (comarcas di Bejar, Ciudad Rodrigo e Sequeros);

     — Provincia di Madrid (comarcas di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias)».

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 29 novembre 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.