§ 1.5.N52 - Decisione 28 ottobre 2005, n. 763.
Decisione n. 2005/763/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/10/2005
Numero:763


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N52 - Decisione 28 ottobre 2005, n. 763.

Decisione n. 2005/763/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 ottobre 2005, n. L 288).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e prevede un divieto di uscita degli animali da tali zone.

      (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone, prevede la demarcazione delle aree geografiche e globali in cui sono stabilite dagli Stati membri zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni») per la febbre catarrale.

      (3) La Spagna informa la Commissione che la circolazione del virus è stata segnalata in numerose aree periferiche della zona soggetta a restrizioni.

      (4) Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni deve essere estesa tenendo in considerazione i dati disponibili in materia di ecologia del vettore e di evoluzione della sua attività stagionale.

      (5) La decisione 2005/393/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.

      (6) I provvedimenti previsti dalla decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nella decisione n. 2005/393/CE, la parte riguardante la zona E della Spagna, è sostituita dalle seguenti diciture:

     «Spagna:

     — Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz

     — Provincia di Jaen (comarche di Jaen e Andujar)

     — Provincia di Toledo (comarche di Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos )

     — Provincia di Avila (comarche di Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada

     — Provincia di Ciudad Real (comarche di Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón e Piedrabuena)

     — Provincia di Salamanca (comarche di Bejar e Sequeros)

     — Provincia di Madrid (comarche di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias)»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.