§ 1.5.L41 – Decisione 27 gennaio 2005, n. 62.
Decisione n. 2005/62/CE della Commissione recante le misure transitorie che Cipro deve applicare con riguardo alla combustione o al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/01/2005
Numero:62


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.L41 – Decisione 27 gennaio 2005, n. 62.

Decisione n. 2005/62/CE della Commissione recante le misure transitorie che Cipro deve applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 28 gennaio 2005, n. L 25).

 

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002, possono essere consentite deroghe relative all'eliminazione mediante combustione o sotterramento sul posto dei sottoprodotti di origine animale in circostanze chiaramente definite. Il regolamento prevede inoltre che nessuna deroga possa essere concessa per gli animali che si sospettano infetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

     (2) Il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori, stabilisce le modalità di attuazione per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale mediante combustione o sotterramento sul posto.

     (3) La decisione 2004/467/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce una deroga a tali regole valida fino al 1° gennaio 2005.

     (4) Cipro ha informato la Commissione che non disporrà di sistemi operativi di raccolta dei sottoprodotti di origine animale entro il 1° gennaio 2005. Occorre quindi mantenere le misure transitorie di cui alla decisione 2004/467/CE per un ulteriore lasso di tempo.

     (5) Durante il periodo transitorio, Cipro deve adottare le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente, come stabilito nel regolamento (CE) n. 811/2003.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, Cipro può autorizzare sul proprio territorio, fino al 1° gennaio 2007, la combustione o il sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale. [1]

     2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1774/2002.

 

     Art. 2. [2]

     Nel permettere le operazioni di combustione o sotterramento sul posto di cui all'articolo 1 della presente decisione, Cipro adotta tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente conformemente alle modalità di attuazione previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 811/2003. Cipro presenta relazioni periodiche alla Commissione e agli altri Stati membri sui progressi realizzati in vista della messa a punto del sistema di smaltimento il 1° febbraio 2006, il 1° maggio 2006, il 1° agosto 2006 e il 1° novembre 2006.

 

     Art. 3. [3]

     La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007.

 

     Art. 4.

     La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/869/CE.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2005/869/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/869/CE.