Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/05/2003 |
Numero: | 811 |
Sommario |
Art. 1. Misure transitorie concernenti il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci |
Art. 2. Deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ad alcuni pesci |
Art. 3. Sottoprodotti di pesce selvatico |
Art. 4. Requisiti relativi ai mangimi per pesci d'allevamento |
Art. 5. Misure di controllo |
Art. 6. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai |
Art. 7. Monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale |
Art. 8. Combustione e sotterramento di api e di prodotti dell'apicoltura |
Art. 9. Registri |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 1.5.E47 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 811.
Regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il 17 settembre 1999 il comitato scientifico direttivo ha presentato un parere sui rischi derivanti dal riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come mangimi, per quanto riguarda la diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali da allevamento diversi dai ruminanti. Il 6 e 7 marzo 2003 il comitato ha inoltre presentato un altro parere sull'utilizzo di farine di pesci selvatici per l'alimentazione dei pesci d'allevamento e sul riciclaggio dei pesci relativamente al rischio delle TSE. Il 26 febbraio 2003 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato un parere sull'utilizzo dei sottoprodotti di pesci nell'acquacoltura. In base a tali pareri scientifici i potenziali rischi derivanti dal riciclaggio dei pesci possono essere ridotti rispettando alcune condizioni.
(3) Occorre pertanto concedere una deroga al divieto di riciclaggio dei pesci all'interno della specie in conformità al
(4) È opportuno stabilire misure transitorie al fine consentire alle industrie il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi requisiti.
(5) Il 16 e 17 gennaio 2003 il comitato scientifico direttivo ha presentato un parere sulla sicurezza relativamente alle TSE in rapporto al sotterramento e alla combustione di materiali di origine animale potenzialmente infetti da TSE.
(6) Al fine di tenere conto di tale parere occorre definire misure di esecuzione conformemente all'articolo 24, paragrafo 6 del
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Misure transitorie concernenti il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci
Conformemente all'articolo 32, paragrafo 1 del
Art. 2. Deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ad alcuni pesci
1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 del
2. La deroga prevista al paragrafo 1 non si applica tuttavia all'alimentazione dei pesci d'allevamento con proteine animali trasformate ottenute da pesci d'allevamento della stessa specie.
Art. 3. Sottoprodotti di pesce selvatico
Pesce selvatico e sottoprodotti di pesce selvatico pescato in alto mare o nei laghi possono essere utilizzati:
a) per la produzione di mangimi per pesci; e
b) come mangimi per pesci.
Art. 4. Requisiti relativi ai mangimi per pesci d'allevamento
I sottoprodotti di origine animale e ittica e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione di pesci d'allevamento ai sensi dell'articolo 2 rispettano i requisiti definiti nell'allegato I.
Art. 5. Misure di controllo
L'autorità competente deve prendere le opportune misure per controllare
a) l'appropriata trasformazione e l'utilizzo dei mangimi contenenti proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
b) gli animali nutriti con i mangimi di cui alla lettera (a) e in particolare lo stato di salute di tali animali, che occorre sorvegliare attentamente;
c) la conformità ai requisiti dell'allegato I.
Art. 6. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai
1. Qualora l'autorità competente rifiuti il trasporto di sottoprodotti di origine animale al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) del
a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento nel luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine animale;
b) in una discarica approvata ai sensi della
c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, a condizione che il luogo sia situato a una distanza adeguata per consentire all'autorità competente di gestire la prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;
2. la combustione e il sotterramento nei luoghi di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla legislazione e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di sanità pubblica.
3. L'autorità competente vigila sulla combustione e il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adotta le misure necessarie a garantire il rispetto dei requisiti fissati nell'allegato II.
4. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di cui alla lettera A dell'allegato II relativa a «combustione o sotterramento sul posto».
Art. 7. Monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale
In caso di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale provenienti da zone isolate secondo quanto prevede l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del
Art. 8. Combustione e sotterramento di api e di prodotti dell'apicoltura
Nel caso in cui api e prodotti dell'apicoltura rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) del
Art. 9. Registri
In caso di combustione o sotterramento secondo gli articoli 6, 7 e 8 i responsabili della combustione o del sotterramento tengono registri relativi a
a) quantità, categorie e natura dei sottoprodotti di origine animale sotterrati o bruciati;
b) data e luogo del sotterramento e della combustione.
Art. 10. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica dal primo maggio 2003.
Tuttavia gli articoli da 2 a 5 non si applicano fino al primo gennaio 2004.
ALLEGATO I
Requisiti relativi ai mangimi e registri tenuti negli stabilimenti di
Trasformazione e di produzione di mangimi che trattano sottoprodotti
di pesci e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione dei pesci
A. Requisiti relativi ai sottoprodotti di origine animale e ittica destinati all'alimentazione dei pesci
I sottoprodotti di origine animale e ittica e i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione di pesci d'allevamento devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere manipolati e trasformati separatamente dai materiali non autorizzati a questo scopo;
b) derivare da pesce selvatico o da altri animali marini diversi dai mammiferi pescati in alto mare o nei laghi e destinati alla produzione di farina di pesce, o da sottoprodotti freschi di pesce selvatico trasformati in impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
c) essere stati trasformati in stabilimenti di trasformazione approvati ai sensi dell'articolo 13 del
d) essere confezionati dopo il trattamento e prima della distribuzione in imballaggi che rechino un'etichetta chiara e leggibile con il nome e l'indirizzo dei centri di produzione dei mangimi e la dicitura «può essere utilizzato per l'alimentazione dei pesci».
B. Registri da tenere presso gli stabilimenti di trasformazione e di produzione di mangimi che trattano sottoprodotti di pesci e fabbricano i relativi prodotti derivati destinati all'alimentazione dei pesci
Gli stabilimenti di trasformazione e di produzione di mangimi devono registrare i seguenti dati in rapporto ai sottoprodotti di pesci o ai relativi prodotti derivati:
a) origine, quantità e data d'arrivo di tutte le partite di sottoprodotti di pesci o di farina di pesci;
b) quantità giornaliera di farina di pesce o di mangimi prodotta e spedita.
ALLEGATO II
MISURE DI ATTUAZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 24,
PARAGRAFO 6 CONCERNENTI UNA DEROGA ALL'ELIMINAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
A. Definizione
Ai fini del presente regolamento con «combustione o sotterramento sul posto» si intende la combustione o il sotterramento nel luogo da cui provengono i sottoprodotti di origine animale o, se si adottano le opportune misure di biosicurezza intese ad evitare la propagazione della malattia durante il trasporto dei sottoprodotti di origine animale, in una discarica approvata ai sensi della
B. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso di focolai
1. L'autorità competente deve controllare la combustione dei sottoprodotti di origine animale e adottare le misure opportune per garantire che siano bruciati:
a) su pire appropriatamente costruite in modo che i sottoprodotti di origine animale siano ridotti a cenere; e
b) senza mettere in pericolo la salute umana;
c) senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, tenendo conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:
i) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
ii) i fastidi sonori o olfattivi; e
iii) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.
2. L'autorità competente deve controllare il sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adottare le misure opportune per garantire che siano sepolti:
a) in modo che gli animali carnivori non possano accedervi; e
b) in:
i) una discarica approvata ai sensi della
ii) un altro luogo senza mettere in pericolo la salute umana.
3. In caso di sotterramento in luogo diverso dalla discarica approvata, l'autorità competente adotta le misure opportune per garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sepolti senza ricorrere a metodi o processi che possano danneggiare l'ambiente, tenendo conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:
a) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
b) i fastidi sonori o olfattivi; e
c) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.
4. Se i sottoprodotti di origine animale devono essere spostati dal luogo di provenienza, l'autorità competente deve garantire che:
a) i sottoprodotti di origine animale sono trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici;
b) il carico e lo scarico dei sottoprodotti di origine animale sia sorvegliato dall'autorità competente;
c) le ruote del veicolo siano disinfettate al momento di partire dal luogo di provenienza con un disinfettante approvato dall'autorità competente;
d) i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale siano puliti e disinfettati a fondo dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, con un disinfettante approvato dall'autorità competente; e
e) siano assicurate scorte adeguate per i veicoli, prove di tenuta e siano forniti doppi rivestimenti.
C. Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in zone isolate
Se l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale avviene in zone isolate conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del
a) l'autorità competente sorveglia regolarmente le zone considerate isolate per garantire un adeguato controllo di tali zone e delle operazioni relative all'eliminazione previste all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b).
b) la combustione o il sotterramento avvengono secondo modalità che tengano conto della legislazione e degli orientamenti comunitari e nazionali in materia di ambiente e di salute pubblica, minimizzando in misura compatibile con considerazioni di ordine pubblico:
i) i rischi all'acqua, all'aria, al suolo, alla flora e alla fauna;
ii) i fastidi sonori o olfattivi; e
iii) le ripercussioni negative sul paesaggio o su luoghi di particolare interesse.