§ 1.5.M94 - Decisione 29 aprile 2004, n. 467.
Decisione n. 2004/467/CE della Commissione recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:467


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M94 - Decisione 29 aprile 2004, n. 467. [1]

Decisione n. 2004/467/CE della Commissione recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 160).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, possono essere consentite deroghe relative all'eliminazione mediante combustione o sotterramento sul posto dei sottoprodotti di origine animale in circostanze chiaramente definite. Il regolamento prevede inoltre che nessuna deroga possa essere concessa per gli animali che si sospettano infetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

      (2) Il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori, stabilisce le modalità di attuazione delle deroghe concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2004 per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale mediante combustione o sotterramento sul posto.

      (3) Cipro e l'Estonia non disporranno, alla data del 1° maggio 2004, di sistemi funzionanti per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, che consentirebbero a questi due nuovi Stati membri di conformarsi alle norme relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre pertanto disporre misure transitorie che consentano a Cipro e all'Estonia di proseguire le operazioni di combustione e sotterramento sul posto dei sottoprodotti di origine animale fino al 1° gennaio 2005.

      (4) Durante il periodo transitorio, Cipro e l'Estonia devono adottare opportune misure per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente. Devono essere pertanto applicate le modalità di attuazione relative alle deroghe concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale mediante combustione o sotterramento sul posto secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 811/2003.

      (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, Cipro e l'Estonia possono autorizzare sul proprio territorio, fino al 1° gennaio 2005, la combustione e il sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale.

     2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

 

          Art. 2.

     Nel permettere le operazioni di combustione o sotterramento sul posto ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, Cipro e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente, conformemente alle modalità di attuazione previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 811/2003. Essi comunicano alla Commissione entro il 1° maggio 2004 le misure adottate.

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

     Essa si applica sino al 1° gennaio 2005.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 212.