Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 467 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.M94 - Decisione 29 aprile 2004, n. 467. [1]
Decisione n. 2004/467/CE della Commissione recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 160).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del
(2) Il
(3) Cipro e l'Estonia non disporranno, alla data del 1° maggio 2004, di sistemi funzionanti per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, che consentirebbero a questi due nuovi Stati membri di conformarsi alle norme relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale previste dal
(4) Durante il periodo transitorio, Cipro e l'Estonia devono adottare opportune misure per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente. Devono essere pertanto applicate le modalità di attuazione relative alle deroghe concesse ai sensi del
(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
DECIDE:
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del
Nel permettere le operazioni di combustione o sotterramento sul posto ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, Cipro e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente, conformemente alle modalità di attuazione previste agli articoli 6 e 9 del
La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.
Essa si applica sino al 1° gennaio 2005.
[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 212.