§ 1.5.N91 - Decisione 2 dicembre 2005, n. 869.
Decisione n. 2005/869/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/12/2005
Numero:869


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N91 - Decisione 2 dicembre 2005, n. 869.

Decisione n. 2005/869/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso a Cipro

(G.U.U.E. 7 dicembre 2005, n. L 319).

 

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, in particolare, l’articolo 24, paragrafo 6, e l’articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2005/62/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante le misure transitorie che Cipro deve applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede un periodo transitorio che scade il 1° novembre 2005. Tale periodo transitorio era destinato a concedere a Cipro il tempo necessario per mettere a punto un sistema di raccolta ed eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

      (2) Cipro ha informato la Commissione che non disporrà di un sistema operativo di raccolta ed eliminazione entro il 1° novembre 2005 e ha chiesto di prorogare di 14 mesi la validità dell’attuale periodo transitorio. Cipro ha tuttavia osservato che potrebbe essere pronta ad applicare il sistema entro la scadenza di tale periodo o anche prima della sua scadenza.

      (3) Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie stabilite dalla decisione 2005/62/CE.

      (4) Cipro dovrebbe comunicare regolarmente alla Commissione i progressi realizzati, comprese le operazioni ultimate, le operazioni ancora da ultimare e il calendario per il completamento delle operazioni che restano da realizzare. La Commissione intende continuare a seguire con attenzione la situazione a Cipro.

      (5) Durante l’ulteriore periodo transitorio Cipro si è impegnata a continuare ad adottare le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o degli animali o l’ambiente come stabilito nel regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori.

      (6) È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/62/CE.

      (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/62/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, paragrafo 1, la data «1° novembre 2005» è sostituita da «1° gennaio 2007».

     2) All’articolo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Cipro presenta relazioni periodiche alla Commissione e agli altri Stati membri sui progressi realizzati in vista della messa a punto del sistema di smaltimento il 1° febbraio 2006, il 1° maggio 2006, il 1° agosto 2006 e il 1° novembre 2006».

     3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3

     La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007».

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

 

          Art. 3.

     La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.