Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 02/12/2005 |
Numero: | 869 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.N91 - Decisione 2 dicembre 2005, n. 869.
Decisione n. 2005/869/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concesso a Cipro
(G.U.U.E. 7 dicembre 2005, n. L 319).
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Cipro ha informato la Commissione che non disporrà di un sistema operativo di raccolta ed eliminazione entro il 1° novembre 2005 e ha chiesto di prorogare di 14 mesi la validità dell’attuale periodo transitorio. Cipro ha tuttavia osservato che potrebbe essere pronta ad applicare il sistema entro la scadenza di tale periodo o anche prima della sua scadenza.
(3) Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie stabilite dalla
(4) Cipro dovrebbe comunicare regolarmente alla Commissione i progressi realizzati, comprese le operazioni ultimate, le operazioni ancora da ultimare e il calendario per il completamento delle operazioni che restano da realizzare. La Commissione intende continuare a seguire con attenzione la situazione a Cipro.
(5) Durante l’ulteriore periodo transitorio Cipro si è impegnata a continuare ad adottare le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o degli animali o l’ambiente come stabilito nel
(6) È pertanto opportuno modificare la
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) All'articolo 1, paragrafo 1, la data «1° novembre 2005» è sostituita da «1° gennaio 2007».
2) All’articolo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Cipro presenta relazioni periodiche alla Commissione e agli altri Stati membri sui progressi realizzati in vista della messa a punto del sistema di smaltimento il 1° febbraio 2006, il 1° maggio 2006, il 1° agosto 2006 e il 1° novembre 2006».
3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2007».
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.