§ 1.5.L17 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 10/2005.
Decisione n. 2005/10/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/12/2004
Numero:10


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.5.L17 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 10/2005.

Decisione n. 2005/10/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dallinfluenza aviaria a bassa patogenicità e che estende le misure di controllo dei movimenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 gennaio 2005, n. L 4).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, in particolare l’articolo 16,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù della decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, in alcune zone dell’Italia settentrionale è stato attivato un programma di vaccinazione diretto a eradicare le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3. Utilizzando un vaccino eterologo di sottotipo H7N1 è stata applicata una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) che consente di distinguere il pollame infetto da quello vaccinato. Dal settembre 2003 non è più stata registrata alcuna ulteriore circolazione del virus del ceppo selvatico.

     (2) In virtù della decisione 2004/666/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE, un nuovo programma di vaccinazione è stato approvato per l’Italia su un’area geografica meno estesa rispetto a quella considerata dal precedente programma di vaccinazione di cui alla decisione 2002/975/CE. Il nuovo programma utilizza un vaccino bivalente contro l'infezione da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. La zona di vaccinazione è soggetta al divieto degli scambi intracomunitari di volatili da cortile vivi e di uova da cova e la decisione stabilisce le condizioni relative agli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame vaccinato.

     (3) Dalla metà del mese di settembre 2004 si sono registrati in Italia, nelle aree precedentemente colpite, nuovi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità da virus dello stesso sottotipo H7N3.

     (4) Sebbene le infezioni appaiano limitate finora a un’area definita, cui si applicano le restrizioni stabilite dalla decisione 2004/666/CE, sembra opportuno reintrodurre la vaccinazione nelle zone adiacenti onde prevenire ogni possibile ulteriore diffusione della malattia. È opportuno inoltre estendere le misure restrittive specificate in tale decisione.

     (5) In considerazione della disponibilità di vaccini, la campagna di vaccinazioni dovrebbe essere condotta con un vaccino monovalente idoneo a proteggere contro le attuali infezioni da virus appartenente al sottotipo H7N3.

     (6) Inoltre le disposizioni concernenti il marchio da applicare alle carni fresche di pollame non destinate agli scambi intracomunitari né alla spedizione verso paesi terzi, di cui alla decisione 2004/666/CE, dovrebbero essere modificate al fine di facilitare l’impiego nazionale.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione 2004/666/CE è modificata come indicato in appresso.

     1) Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.

     2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.».

     2) Negli articoli 2 e 3 l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».

     3) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

     «Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:»

     b) Al paragrafo 2, l’espressione «all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio» è sostituita dall’espressione «al paragrafo 1».

     4) All’articolo 6, nella frase introduttiva, l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».

     5) Nell’allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente».

     6) Nell’allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente».

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.