Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/12/2004 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.L17 – Decisione 30 dicembre 2004, n. 10/2005.
Decisione n. 2005/10/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dall’influenza aviaria a bassa patogenicità e che estende le misure di controllo dei movimenti. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 gennaio 2005, n. L 4).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) In virtù della
(2) In virtù della
(3) Dalla metà del mese di settembre 2004 si sono registrati in Italia, nelle aree precedentemente colpite, nuovi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità da virus dello stesso sottotipo H7N3.
(4) Sebbene le infezioni appaiano limitate finora a un’area definita, cui si applicano le restrizioni stabilite dalla
(5) In considerazione della disponibilità di vaccini, la campagna di vaccinazioni dovrebbe essere condotta con un vaccino monovalente idoneo a proteggere contro le attuali infezioni da virus appartenente al sottotipo H7N3.
(6) Inoltre le disposizioni concernenti il marchio da applicare alle carni fresche di pollame non destinate agli scambi intracomunitari né alla spedizione verso paesi terzi, di cui alla
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
La
1) Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente.
2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.».
2) Negli articoli 2 e 3 l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».
3) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carni fresche di pollame devono recare un marchio rettangolare contenente il numero di riconoscimento dello stabilimento, ma non le lettere C.E., e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:»
b) Al paragrafo 2, l’espressione «all'allegato II della
4) All’articolo 6, nella frase introduttiva, l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II».
5) Nell’allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente».
6) Nell’allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente».
Art. 2.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.