§ 1.5.H71 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 668.
Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2004
Numero:668


Sommario
Art. 1.  Modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Art. 2.  Entrata in vigore e applicabilità.


§ 1.5.H71 – Regolamento 10 marzo 2004, n. 668.

Regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 19 aprile 2004, n. L 112).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, l'articolo 29, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che taluni prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici possono essere importati nella Comunità se soddisfano le condizioni di cui a tale regolamento.

     (2) In seguito al parere del comitato di coordinamento scientifico del 10 e 11 aprile 2003 sulla sicurezza del collagene, è opportuno stabilire le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione del collagene utilizzabile come materia prima per mangimi. Pertanto, deve essere modificato di conseguenza l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002, che stabilisce le specifiche norme igieniche da applicare alla trasformazione e alla commercializzazione delle proteine animali trasformate e di altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi.

     (3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme riguardanti la commercializzazione degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare e dei prodotti tecnici. È necessario modificare tale allegato per introdurvi alcuni emendamenti tecnici, per includervi le prescrizioni, di cui all'articolo 28 del regolamento, sulla marcatura dei sottoprodotti da trasformare in alimenti per animali da compagnia ricavati da animali trattati con talune sostanze, e per chiarire le norme sull'importazione applicabili ai derivati lipidici e a taluni prodotti trasformati, connessi con la produzione di alimenti per animali da compagnia, noti come «interiora aromatizzanti». Pertanto, l'allegato VIII deve essere modificato di conseguenza.

     (4) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede un certificato sanitario modello per l'importazione da paesi terzi di certi sottoprodotti di origine animale e di certi prodotti derivati da questi ultimi. È necessario modificare tale allegato al fine di creare modelli supplementari di certificati d'importazione e rivedere i modelli esistenti per introdurvi alcune modifiche tecniche e prendere in considerazione la salute degli animali. Pertanto, l'allegato X deve essere modificato di conseguenza.

     (5) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Per assicurare la chiarezza della normativa comunitaria, nel prossimo futuro tali elenchi dovranno essere consolidati e combinati con gli elenchi dei paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare prodotti derivati da varie specie animali già previsti dalla normativa comunitaria a fini di sanità pubblica e salute degli animali. Nel frattempo, è già opportuno chiarire e aggiornare i riferimenti che a tali elenchi fa l'allegato XI, il quale deve dunque essere modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2. Entrata in vigore e applicabilità.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

     1) L'allegato I è modificato come segue:

     a) la definizione numero 40 è sostituita dal seguente testo:

     «impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o interiora aromatizzanti la cui preparazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale;»

     b) è aggiunta la seguente definizione numero 64:

     «interiora aromatizzanti: prodotti trasformati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.»

     2) L'allegato VII è modificato come segue:

     a) il capitolo II è modificato come segue:

     i) la lettera d) del punto C.9 è sostituita dalla seguente:

     «d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 1 dell'allegato X.»

     b) il capitolo III è modificato come segue:

     i) la lettera a) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

     «a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte V o VI;»

     ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

     «d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera B, dell'allegato X.»

     c) il capitolo IV è modificato come segue:

     i) la lettera e) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

     «e) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera A dell'allegato X.»

     ii) la lettera d) del punto C.3 è sostituita dalla seguente:

     «d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 9 dell'allegato X.»

     d) il capitolo VI è modificato come segue:

     i) la lettera d) del punto C.4 è sostituita dalla seguente:

     «d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito, rispettivamente, nel capitolo 11 o nel capitolo 12 dell'allegato X.»

     e) il capitolo VII è modificato come segue:

     i) la lettera d) del punto B.3 è sostituita dalla seguente:

     «d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

     f) il capitolo VIII è modificato come segue:

     i) la lettera b) del punto A.1 è sostituita dalla seguente:

     «b) i frammenti vengano sottoposti a cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;»

     ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

     «d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 12 dell'allegato X.»

     g) sono aggiunti i seguenti capitoli IX e X:

     «CAPITOLO IX

     Requisiti specifici applicabili al collagene

     Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

     A. Norme di trasformazione

     1. Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l'estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.

     2. L'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa comunitaria è proibito.

     3. Il collagene dev'essere confezionato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche soddisfacenti. In particolare:

     a) dev'essere previsto un locale in cui immagazzinare i materiali per il confezionamento e l'imballaggio;

     b) il confezionamento e l'imballaggio debbono essere effettuati in appositi locali o luoghi; e

     c) le confezioni e gli imballaggi contenenti collagene devono recare la dicitura “Collagene idoneo al consumo animale”.

     B. Importazione

     4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di collagene se:

     a) proviene da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XI;

     b) proviene da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

     c) è stato prodotto conformemente al presente regolamento; e

     d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 11 dell'allegato X.»

     «CAPITOLO X

     Requisiti specifici applicabili ai prodotti a base di uova

     Oltre alle condizioni generali specificate nel capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

     A. Norme di trasformazione

     1. I prodotti a base di uova devono essere stati:

     a) sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo di trasformazione 7; o

     b) sottoposti a un metodo e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nel capitolo I, paragrafo 10; o

     c) trattati conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 89/437/CEE del Consiglio concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti.

     B. Importazione

     2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova se:

     a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte XVI;

     b) provengono da un impianto che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 4;

     c) sono stati fabbricati conformemente al presente regolamento; e

     d) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 15 dell'allegato X.»

     3) L'allegato VIII è modificato come segue:

     a) il capitolo IV è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO IV

     Requisiti applicabili al sangue e ai prodotti sanguigni, escluso il siero di equidi, destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio

     A. Importazione

     1. Le importazioni di sangue sono sottoposte alle condizioni di cui al capitolo XI.

     2. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni se:

     a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte VI dell'allegato XI;

     b) provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e

     c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera C, dell'allegato X.

     3. Inoltre, gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni provenienti da un paese terzo o da regioni dello stesso in cui:

     a) nel caso di prodotti sanguigni derivati da ruminanti:

     i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della valle del Rift, peste equina e febbre catarrale degli ovini [*], nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie e a partire dalla quale le importazioni di ruminanti delle specie interessate sono autorizzate ai sensi della normativa comunitaria. Il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati deve essere stato prelevato:

     — in macelli riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria,

     — da animali vivi in impianti riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria o

     — in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese terzo. In tal caso, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del macello devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri o indicati nel certificato;

     o

     ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie dei ruminanti indicate nel punto i):

     — trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,

     — irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,

     — modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,

     — trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o

     — qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

     iii) in deroga al precedente punto ii), uno Stato membro può permettere l'importazione, da paesi in cui sono presenti animali portatori del virus della febbre catarrale degli ovini, di sangue e di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, compresi i prodotti farmaceutici, i prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e i reagenti di laboratorio, purché l'impianto tecnico riconosciuto di destinazione finale sia situato nello Stato membro interessato. La partita deve arrivare direttamente a tale impianto e devono essere prese tutte le precauzioni, compresa l'eliminazione sicura dei rifiuti e del materiale non utilizzato o eccedente, per evitare il rischio di infettare animali o persone;

 

[*] Compresi i paesi con ruminanti sieropositivi.

 

     b) nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti appartenenti agli ordini Proboscidae e Artiodactyla o da incroci di tali animali:

     i) gli animali e i prodotti vengono da una regione nella quale per 12 mesi non è stato registrato nessun caso di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, peste equina, peste suina classica, peste suina africana, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia di Newcastle o influenza aviaria e nella quale per almeno 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie; o

     ii) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni che causano le malattie indicate nel punto i):

     — trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,

     — irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,

     — trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia, o

     — qualsiasi altro trattamento stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

     4. Le condizioni specifiche relative alle importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di reagenti di laboratorio possono essere stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»

     b) Il capitolo V è modificato come segue:

     i) la lettera a) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

     «a) proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XIII;»

     ii) la lettera d) del punto B.2 è sostituita dalla seguente:

     «d) è accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 4, lettera A, dell'allegato X.»

     c) il capitolo VI è modificato come segue:

     i) la lettera b) del punto C.5 è sostituita dalla seguente:

     «b) sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera A, dell'allegato XI e che:

     i) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne dalle seguenti malattie:

     — peste suina classica,

     — peste suina africana,

     — peste bovina; e

     ii) per almeno 12 mesi prima della spedizione è risultato indenne da afta epizootica e in cui, nei 12 mesi precedenti la spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;»

     ii) la lettera c) del punto C.6 è sostituita dalla seguente:

     «c) provengono:

     i) da un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, da una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera B, dell'allegato XI e sono state trattate conformemente al punto 2; o

     ii) da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state trattate conformemente al punto 2, lettere c) o d); o

     iii) da ruminanti, sono state trattate conformemente al punto 2 e sono originarie di un paese terzo, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della normativa comunitaria, di una parte di un paese terzo, figurante nell'elenco di cui alla parte XIV, lettera C, dell'allegato XI. In tal caso, il certificato di cui alla lettera b) è sostituito da una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 5, lettera C, attestante il rispetto dei suddetti requisiti;»

     d) il capitolo VII è modificato come segue:

     i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.5:

     «c) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettera A.»

     ii) la lettera a) del punto B.6 è sostituita dalla seguente:

     «a) figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XV, lettere B o C; e»

     e) il capitolo VIII è modificato come segue:

     i) è aggiunta la seguente lettera c) al punto B.3:

     «c) le setole di suini provengono da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VIII.»

     f) il capitolo IX è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO IX

     Requisiti applicabili ai prodotti apicoli

     A. Materie prime

     1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura devono:

     a) non provenire da una zona oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di:

     i) peste americana (Paenibacillus larvae larvae), a meno che l'autorità competente abbia valutato il rischio come trascurabile, abbia specificamente autorizzato l'utilizzo soltanto nello Stato membro interessato e abbia adottato tutte le altre misure necessarie per evitare il diffondersi di tale malattia;

     ii) acariasi (Acarapis woodi Rennie), a meno che la zona di destinazione abbia ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE;

     iii) Aethina tumida; o

     iv) Tropilaelaps spp.; e

     b) essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

     B. Importazione

     2. Poiché la Aethina tumida e il Tropilaelaps spp. non sono presenti nella Comunità, occorre stabilire le seguenti misure di sicurezza supplementari per l'importazione di prodotti apicoli.

     3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura nei casi seguenti:

     a) se i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla parte XII dell'allegato XI;

     b) i) se i prodotti sono nuovi, non sono mai stati usati prima e non sono entrati in contatto con api o con prodotti apicoli usati; o

     ii) se i prodotti sono stati sottoposti a una temperatura di -12 °C o inferiore per almeno 24 ore; o

     iii) nel caso della cera, se il materiale è stato raffinato o trasformato prima dell'esportazione;

     c) se i prodotti sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 13 dell'allegato X.»

     g) il capitolo X è modificato nel modo seguente:

     i) è aggiunto al punto 4 la seguente lettera d):

     «d) i prodotti provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte XVII.»

     ii) il quarto trattino del punto 2, lettera a), punto iv), viene sostituito come segue:

     «— è stato incenerito per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 800 °C, o»

     iii) la lettera b) del punto 2 è sostituita dalla seguente:

     «b) da una dichiarazione dell'importatore che sia conforme al modello di cui al capitolo 16 dell'allegato X e redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.»

     iv) il punto 4 è sostituito dal seguente testo:

     «4. Dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti devono essere trasportati direttamente all'impianto tecnico.»

     h) il capitolo XI è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO XI

     Sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici

     Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici se:

     1. tali sottoprodotti provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi di cui all'allegato XI, parte VI e parte VII, lettere A e B;

     2. si tratta esclusivamente dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), e/o, nel caso di sottoprodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, si tratta di materiale ricavato da animali trattati conformemente a quanto previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 28.

     Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale da usare per l'alimentazione degli animali da pelliccia allevati devono essere solo quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e i sottoprodotti di origine animale da usare per la fabbricazione di alimenti crudi per animali da compagnia devono essere soltanto quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

     3. tali sottoprodotti sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa comunitaria in una maniera che ne impedisca il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione;

     4. tali sottoprodotti sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni;

     5. tali sottoprodotti sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite;

     6. tali sottoprodotti sono accompagnati da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 8, lettera A, capitolo 8, lettera B o capitolo 3, lettera D;

     7. dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, tali sottoprodotti sono trasportati direttamente:

     a) ad un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia o ad un impianto tecnico il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo al fine di produrre, a seconda dei casi, alimenti per animali da compagnia o prodotti tecnici, eventualmente precisati dall'autorità competente, e non usciranno dall'impianto se non dopo essere stati trattati o per essere immediatamente eliminati; o

     b) a un impianto di transito; o

     c) ad un utente o centro di raccolta autorizzato e registrato il quale abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale verranno utilizzati solo per il fine autorizzato, eventualmente precisato dall'autorità competente;

     inoltre

     8.1. nel caso di materie prime per la produzione di alimenti per animali da compagnia derivate da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento:

     a) tali materie prime devono essere contrassegnate nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante una croce di carbone liquefatto o di carbonio attivato apposta su ciascun lato esterno di ciascun blocco congelato, in modo che la marcatura copra almeno il 70 % della lunghezza diagonale del lato del blocco congelato e sia larga almeno 10 cm;

     b) se si tratta di materiale non congelato, esso deve essere contrassegnato nel paese terzo, prima di entrare nel territorio della Comunità, mediante applicazione di carbone liquefatto o in polvere in modo che il carbone sia chiaramente visibile sul materiale;

     c) tali materie prime devono essere trasportate direttamente

     i) all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione conformemente al precedente punto 7, lettera a), o

     ii) ad un impianto di transito conformemente al precedente punto 7, lettera b), e da tale impianto direttamente all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i), purché l'impianto di transito:

     — tratti solo i materiali oggetto del presente punto 8.1, o

     — tratti solo materiali destinati all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di cui alla lettera i);

     infine

     d) la marcatura di cui alle lettere a) e b) deve essere rimossa soltanto nell'impianto di destinazione e soltanto immediatamente prima che il materiale venga usato per fabbricare alimenti per animali da compagnia;

     8.2. ove la partita sia costituita da materie prime trattate ai sensi del precedente punto 8.1 e da altre materie prime non trattate, tutte le materie prime costituenti la partita devono essere contrassegnate secondo quanto previsto dal precedente punto 8.1, lettere a) e b);

     8.3. la marcatura prevista dal punto 8.1, lettere a) e b), e dal punto 8.2 deve rimanere visibile dal momento della spedizione sino a quello della consegna all'impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia di destinazione.»

     i) il capitolo XII è sostituito dal seguente:

     «CAPITOLO XII

     Grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2

     A. Norme di trasformazione

     1. I grassi fusi per usi oleochimici ricavati da materiali di categoria 2 devono essere prodotti usando i metodi da 1 a 5 di cui all'allegato V, capitolo III.

     2. I grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso.

     B. Importazione di grassi fusi

     3. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2 e destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, se tali grassi:

     a) provengono da paesi terzi figuranti in uno degli elenchi comunitari di cui all'allegato XI, parte IV;

     b) sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e

     c) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 10, lettera B, dell'allegato X.

     4. I grassi fusi devono essere trasportati per via terrestre e/o marittima dal paese di origine direttamente verso un posto di ispezione frontaliero della Comunità.

     5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati all'impianto oleochimico di categoria 2 in cui devono essere trasformati in derivati lipidici.

     6. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:

     i) i grassi fusi saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati con un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III, e

     ii) i derivati lipidici risultanti dalla trasformazione saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

     7. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 3 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.

     8. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione.»

     j) sono aggiunti i seguenti capitoli XIII e XIV:

     «CAPITOLO XIII

     Derivati lipidici

     A. Norme di trasformazione

     1. Nel caso in cui per produrre derivati lipidici si usino grassi fusi ricavati da materiali di categoria 2, deve essere applicato un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nell'allegato VI, capitolo III.

     B. Importazione

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di derivati lipidici soltanto se ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello previsto nel capitolo 14, lettera A o 14 lettera B, dell'allegato X.

     3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 deve:

     a) indicare se i derivati lipidici derivano o meno da materiali di categoria 2 o 3;

     b) nel caso di derivati lipidici ottenuti da materiali di categoria 2, contenere una dichiarazione secondo la quale i prodotti:

     i) sono stati fabbricati utilizzando un metodo che risponda almeno alle norme di uno dei procedimenti descritti nel capitolo III dell'allegato VI; e

     ii) saranno utilizzati soltanto in fertilizzanti organici, in ammendanti o in altri prodotti tecnici, ad esclusione dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

     4. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 2 dev'essere presentato all'autorità competente al posto di ispezione frontaliero del primo punto di entrata della merce nella Comunità e deve accompagnare la partita fino all'impianto di destinazione.

     5. Dopo il controllo di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i grassi fusi devono essere trasportati direttamente agli impianti di destinazione.

     CAPITOLO XIV

     Requisiti specifici applicabili alle interiora aromatizzanti usate nella fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

     Oltre ai requisiti per il riconoscimento degli impianti di cui al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

     A. Materie prime

     1. Soltanto i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), possono essere utilizzati per la produzione di prodotti trasformati liquidi/disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia.

     B. Norme di trasformazione

     2. Le interiora aromatizzanti devono essere state sottoposte a un metodo di trattamento e a parametri tali da assicurare che il prodotto risponda alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato VIII, capitolo II, punto 6. Dopo il trattamento, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.

     3. Il prodotto finale deve essere:

     a) imballato in imballaggi nuovi o sterilizzati; oppure

     b) trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto accuratamente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso.

     C. Importazione

     4. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di interiora aromatizzanti se:

     a) provengono da paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato XI, parte VII, lettera C;

     b) provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dall'articolo 18;

     c) sono state prodotte conformemente al presente regolamento; e

     d) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nel capitolo 3, lettera E, dell'allegato X.»

     4) L'allegato X è sostituito dal seguente:

     «Allegato X

     MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

     Note

     a) I certificati veterinari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato X, secondo il formato del modello relativo ai sottoprodotti di origine animale corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti.

     b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

     c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontaliera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.

     e) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.

     f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. Le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

     g) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

     h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.

     (Omissis)

     5) L'allegato XI è sostituito dal seguente:

     «Allegato XI

     Elenchi dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

     L'inclusione di un paese in uno degli elenchi seguenti è una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'importazione da tale paese dei prodotti interessati. Le importazioni devono altresì soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.

     Parte I

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte e prodotti a base di latte (certificati sanitari di cui ai capitoli 2 lettera A, 2 lettera B e 2 lettera C)

     I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE della Commissione.

     Parte II

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce) (certificato sanitario di cui al capitolo 1)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

     Parte III

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di farina di pesce e olio di pesce (certificati sanitari di cui ai capitoli 1 e 9)

     I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione.

     Parte IV

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce) (certificati sanitari di cui ai capitoli 10, lettera A e 10 lettera B)

     I paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

     Parte V

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti sanguigni da utilizzare come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera B)

     A. Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

     I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

     B. Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

     Parte VI

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di materie prime, compresi i prodotti sanguigni (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico (certificati sanitari di cui ai capitoli 4, lettera C e 8 lettera B)

     A. Prodotti sanguigni

     1) Prodotti sanguigni ottenuti da ungulati

     I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

     2) Prodotti sanguigni ottenuti da altre specie

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

     B. Materie prime (diverse dai prodotti sanguigni) destinate a uso farmaceutico

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/ CEE della Commissione o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione nonché i seguenti paesi:

     “— (JP) Giappone,

     — (PH) Filippine,

     — (TW) Taiwan.”

     C. Materie prime destinate a uso tecnico, escluso quello farmaceutico

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CEE o nell'allegato della decisione 2000/585/CE.

     Parte VII — LETTERA A

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera B e 8, lettera A)

     A. Sottoprodotti di origine animale ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini ed equini allevati o selvatici

     I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di tale categoria di carni fresche delle specie corrispondenti, nonché, per quanto riguarda i sottoprodotti specificati, i seguenti paesi:

     — sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini provenienti da Bulgaria (BG), Lettonia (LV), Romania (RO) [e Slovenia (SI)],

     — carni maturate e disossate (compreso il diaframma) e/o frattaglie rifilate maturate di bovini, caprini, ovini o selvaggina (anche allevata) provenienti da paesi dell'America del sud e dell'Africa del sud, o da parti di tali paesi, in cui sono autorizzate le carni maturate e disossate delle specie corrispondenti.

     B. Materie prime ottenute da volatili da cortile e da ratiti

     I paesi terzi o le parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione e/o nell'allegato I della decisione 2000/ 609/CE della Commissione.

     C. Materie prime ottenute da pesci

     I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

     D. Materie prime ottenute da altre specie, comprese quelle ottenute da selvaggina di penna, altri mammiferi terrestri selvatici e leparopidae

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

     Parte VII — LETTERA B

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale con cui nutrire animali da pelliccia allevati (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera D)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

     Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

     Parte VII — LETTERA C

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione verso la Comunità europea di interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (certificato sanitario di cui al capitolo 3, lettera E)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato I della decisione 94/984/CE o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

     Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE.

     Parte VIII

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di setole di suini (certificato sanitario di cui ai capitoli 7, lettera A e 7, lettera B)

     A. Se si tratta di setole di suini non trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, purché, durante gli ultimi 12 mesi, siano stati esenti da peste suina africana. B. Se si tratta di setole di suini trattate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, anche se, durante gli ultimi 12 mesi, non sono stati esenti da peste suina africana.

     PARTE IX

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di stallatico per trattamento del suolo

     A. Prodotti trasformati a base di stallatico

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

     B. Stallatico trasformato proveniente da equidi

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

     C. Stallatico non trasformato proveniente da volatili da cortile

     I paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 94/984/CE.

     PARTE X

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare (certificati sanitari di cui ai capitoli 3, lettera A, 3, lettera B e 3, lettera C)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

     “(LK) Sri Lanka,

     (JP) Giappone,

     (TW) Taiwan.”

     PARTE XI

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate, collagene, fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (certificati sanitari di cui ai capitoli 11 e 12)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

     “(KR) Repubblica di Corea,

     (MY) Malaysia,

     (PK) Pakistan,

     (TW) Taiwan.”

     PARTE XII

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

     PARTE XIII

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di siero di equidi (certificato sanitario di cui al capitolo 4, lettera A)

     I paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, in provenienza dai quali è consentita l'importazione di cavalli destinati alla macellazione.

     PARTE XIV

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di pelli di ungulati (certificati sanitari di cui ai capitoli 5, lettera A, 5, lettera B e 5, lettera C)

     A. Se si tratta di pelli di ungulati fresche o refrigerate, i paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

     B. Se si tratta di pelli di ungulati trattate, i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE.

     C. Se si tratta di pelli di ruminanti trattate da spedire verso la Comunità europea e che sono state tenute isolate per 21 giorni o che saranno trasportate per 21 giorni ininterrotti prima dell'importazione, qualsiasi paese terzo.

     PARTE XV

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di trofei di caccia (certificato sanitario di cui ai capitoli 6, lettera A e 6, lettera B)

     A. Se si tratta di trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, qualsiasi paese terzo.

     B. Se si tratta di trofei di caccia di uccelli costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche, nonché i seguenti paesi:

     “(GL) Groenlandia,

     (TN) Tunisia.”

     C. Se si tratta di trofei di caccia di ungulati costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, i paesi terzi elencati nelle pertinenti colonne relative alle carni fresche di ungulati della parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, tenendo conto anche delle eventuali restrizioni previste nella colonna relativa alle osservazioni speciali sulle carni fresche.

     PARTE XVI

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi (certificato sanitario di cui al capitolo 15)

     I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE e i paesi terzi o parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame elencati nell'allegato I della decisione 94/984/ CE e/o nell'allegato I della decisione 2000/609/CE.

     PARTE XVII

     Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti (dichiarazione di cui al capitolo 16)

     Qualsiasi paese terzo.»