§ 1.5.G58 – Decisione 23 dicembre 2003, n. 27/2004.
Decisione n. 2004/27/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/678/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/12/2003
Numero:27


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.G58 – Decisione 23 dicembre 2003, n. 27/2004.

Decisione n. 2004/27/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/678/CE su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 10 gennaio 2004, n. L 6).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) A partire da marzo 2003 al fine di evitare la diffusione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi sono state adottate numerose misure stabilite in una serie di decisioni, la più recente delle quali è la decisione 2003/290/CE, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi.

     (2) Nella decisione 2003/290/CE, nonché nelle due decisioni che l'hanno preceduta, le decisioni 2003/214/CE e 2003/258/CE della Commissione è stato richiesto ai Paesi Bassi di garantire lo svuotamento preventivo degli allevamenti di pollame a rischio, nonché l'abbattimento del pollame e degli altri volatili considerati a rischio all'interno delle zone soggette a restrizioni e in determinate zone delimitate.

     (3) I Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure cautelative al fine di evitare la diffusione dell'influenza aviaria.

     (4) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dai Paesi Bassi. È quindi opportuno concedere ai Paesi Bassi un contributo finanziario comunitario conformemente alla decisione 90/424/CEE al fine di coprire i costi relativi alle misure cautelative adottate nel 2003.

     (5) La decisione 2003/678/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 ha accordato un anticipo di 10 milioni di EUR per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003. Tuttavia, ora è possibile valutare con un maggior grado di affidabilità l'importo dell'indennizzo da versare.

     (6) I Paesi Bassi hanno inoltre fornito i dati relativi alle spese sostenute per l'attuazione delle misure imposte dalle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE.

     (7) In base a tali dati il costo complessivo stimato per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova è pari a 82,6 milioni di EUR, fatto salvo l'esito delle procedure giuridiche.

     (8) Qualora gli stanziamenti necessari siano disponibili nel 2003, è opportuno che la Comunità contribuisca alle spese sostenute dai Paesi Bassi e che l'importo dell'anticipo versato corrisponda a 40 milioni di EUR.

     (9) Il 21 ottobre 2003 i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta giustificata di rinvio del termine per la presentazione di richieste relative agli indennizzi concessi per la distruzione delle uova da cova e la soppressione di pulcini di un giorno, a seguito delle restrizioni in materia di trasporti decise a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, andrebbero conseguentemente aggiornate.

     (10) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2003/678/CE è modificata come segue:

     1) Il titolo della decisione 2003/678/CE è sostituito dal seguente:

     «Decisione n. 2003/678/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003».

     2) Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

     «a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:

     — dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,

     — dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e

     — dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/ 258/CE e 2003/290/CE nell'ambito delle misure obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE, in materia di eradicazione di focolai di influenza aviaria insorti nel 2003, adottate a norma delle disposizioni citate e conformemente alla presente decisione.»

     3) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi a norma dell'articolo 5, della direttiva 92/40/CE e dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati dopo 136 giorni dall'abbattimento degli animali o dalla distruzione delle uova.

     Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi di cui all'articolo 10, lettera a), primo e terzo trattino, 60 giorni dopo la notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni dopo la notifica della presente decisione.»

     4) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti necessari siano disponibili, sarà versato un anticipo di 40 milioni di EUR in base ai documenti giustificativi presentati dai Paesi Bassi riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE.»;

     b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), sarà resa in forma computerizzata conformemente:

     — agli allegati I A e I B entro 60 giorni di calendario dalla revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), secondo trattino, ed entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino,

     — all'allegato II, entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al trattino precedente.

     Qualora i termini non siano osservati, il contributo finanziario comunitario è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo. Tuttavia, su richiesta giustificata dei Paesi Bassi, la Commissione può prorogare tali termini.

 

          Art. 2.

     Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.