§ 1.5.G57 – Decisione 24 settembre 2003, n. 678.
Decisione n. 2003/678/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:24/09/2003
Numero:678


Sommario
Art. 1.  Pagamento di un contributo finanziario comunitario ai Paesi Bassi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario comunitario.
Art. 4.  Condizioni del versamento e documenti giustificativi.
Art. 5.  Controlli in loco della Commissione.
Art. 6.  Destinatario.


§ 1.5.G57 – Decisione 24 settembre 2003, n. 678.

Decisione n. 2003/678/CE sul contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003. [1]

(G.U.U.E. 1 ottobre 2003, n. L 249).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, e in particolare gli articoli 3, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, della stessa,

     considerando quanto segue:

     (1) Non appena la presenza dell'influenza aviaria è stata ufficialmente confermata nel 2003, i Paesi Bassi hanno riferito di avere immediatamente attuato le misure di controllo previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, come da ultimo modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, onde poter ottenere un contributo finanziario comunitario per l'eradicazione della malattia conformemente alla decisione 90/424/ CEE.

     (2) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dai Paesi Bassi. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario ai Paesi Bassi ai sensi della decisione 90/424/CEE per coprire i costi relativi allo scoppio dell'influenza aviaria nel 2003.

     (3) È necessario chiarire il concetto di «indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori» e quello di «costi di distruzione, pulizia, disinfezione e disinsettizzazione» utilizzati nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché i concetti di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati» di cui alla presente decisione.

     (4) Il 23 aprile 2003, i Paesi Bassi hanno presentato tabelle in cui figura il valore di diversi tipi di pollame e uova. Questi valori sono la base degli indennizzi ammissibili concessi ai proprietari. Essi possono essere regolarmente rivisti in funzione dell'andamento dei prezzi nei Paesi Bassi e negli Stati membri vicini.

     (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie devono essere finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     (6) Vista la situazione di bilancio del fondo di emergenza in questa fase dell'esercizio 2003 e data l'incertezza quanto all'importo ammissibile finale necessario per risarcire i danni causati dalla malattia, il contributo finanziario va per il momento limitato ad un anticipo che copra il 50 % dei costi ammissibili sostenuti nel marzo e nell'aprile 2003 per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova.

     (7) Il contributo finanziario comunitario va concesso a condizione che le misure progettate siano eseguite efficientemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nella presente decisione.

     (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Pagamento di un contributo finanziario comunitario ai Paesi Bassi.

     I Paesi Bassi possono ottenere un contributo finanziario comunitario del 50 % della spesa ammissibile per:

     a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi:

     — dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE,

     — dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE, e

     — dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/ 258/CE e 2003/290/CE nell'ambito delle misure obbligatorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE, in materia di eradicazione di focolai di influenza aviaria insorti nel 2003, adottate a norma delle disposizioni citate e conformemente alla presente decisione; [2]

     b) i costi di distruzione delle carcasse, delle uova, dei mangimi e delle attrezzature contaminate, nonché i costi di pulizia, disinsettizzazione e disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda, ai sensi del primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/ CEE e conformemente alla presente decisione.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:

     a) «indennizzo rapido ed adeguato» significa pagamento, entro 90 giorni:

     — dall'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1,

     — dalla distruzione delle uova, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1;

     b) «pagamenti ragionevoli» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima dello scoppio dell'influenza aviaria;

     c) «pagamenti giustificati» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi di cui siano dimostrati la natura e il collegamento diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali o con la distruzione delle uova di cui all'articolo 1, lettera a).

 

          Art. 3. Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario comunitario.

     1. La spesa ammissibile massima per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova è basata sul valore di mercato dei diversi tipi di pollame e di uova in diverse fasi del loro ciclo di vita indicato nelle tabelle presentate dai Paesi Bassi il 23 aprile 2003. Tuttavia, se gli indennizzi effettivamente pagati dai Paesi Bassi sono limitati ad una parte di detto valore di mercato, la spesa per indennizzo ammissibile sarà calcolata sulla base di tale parte.

     2. Su richiesta debitamente giustificata delle autorità olandesi, si può decidere, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, di adeguare il calcolo della spesa ammissibile per tenere conto dell'andamento dei pertinenti indici dei prezzi relativi al pollame e alle uova nei Paesi Bassi e negli Stati membri vicini.

     3. Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi a norma dell'articolo 5, della direttiva 92/40/CE e dell'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati dopo 136 giorni dall'abbattimento degli animali o dalla distruzione delle uova.

     Se i Paesi Bassi versano gli indennizzi di cui all'articolo 10, lettera a), primo e terzo trattino, 60 giorni dopo la notifica della presente decisione, gli importi ammissibili saranno ridotti, per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

     — del 25 % per i pagamenti effettuati tra 61 e 75 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 50 % per i pagamenti effettuati tra 76 e 90 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 75 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo la notifica della presente decisione,

     — del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 106 giorni dopo la notifica della presente decisione. [3]

     4. I costi di cui all'articolo 1, lettera b), sono finanziabili mediante un contributo comunitario in quanto figurano nell'allegato III.

     5. Dal calcolo del contributo finanziario comunitario sono esclusi:

     a) l'imposta sul valore aggiunto;

     b) gli stipendi dei dipendenti pubblici;

     c) l'utilizzo di materiale pubblico diverso dai beni di consumo.

 

          Art. 4. Condizioni del versamento e documenti giustificativi.

     1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5 e a condizione che gli stanziamenti necessari siano disponibili, sarà versato un anticipo di 40 milioni di EUR in base ai documenti giustificativi presentati dai Paesi Bassi riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE, all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 3 delle decisioni 2003/214/CE, 2003/258/CE e 2003/290/CE [4].

     2. Il saldo del contributo finanziario comunitario è fissato in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41 della decisione 90/424/CEE sulla base di:

     a) una dichiarazione presentata conformemente agli allegati I A, I B e II nei termini previsti al paragrafo 3;

     b) documenti dettagliati che confermano le cifre figuranti nella dichiarazione di cui alla lettera a);

     c) i risultati degli eventuali controlli in loco della Commissione previsti dall'articolo 5.

     I documenti di cui alla lettera b) e le informazioni commerciali pertinenti saranno resi disponibili per i controlli in loco della Commissione.

     3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a), sarà resa in forma computerizzata conformemente:

     — agli allegati I A e I B entro 60 giorni di calendario dalla revoca delle restrizioni previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), secondo trattino, ed entro 90 giorni dalla notifica della presente decisione per gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), primo e terzo trattino,

     — all'allegato II, entro sei mesi dalla revoca delle restrizioni di cui al trattino precedente.

     Qualora i termini non siano osservati, il contributo finanziario comunitario è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo. Tuttavia, su richiesta giustificata dei Paesi Bassi, la Commissione può prorogare tali termini. [5]

 

          Art. 5. Controlli in loco della Commissione.

     La Commissione, con la cooperazione delle autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'influenza aviaria e sui costi sostenuti.

 

          Art. 6. Destinatario.

     Il Regno dei Paesi Bassi è il destinatario della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I A

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO I B

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 4

 

     1. Costi per l'abbattimento degli animali:

     a) retribuzione e onorari degli abbattitori appositamente assunti;

     b) beni di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per l'abbattimento;

     c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo di abbattimento.

     2. Costi per la distruzione delle carcasse:

     a) trattamento: trasporto delle carcasse allo stabilimento di deposito e alla sardigna, deposito delle carcasse, trattamento delle carcasse nella sardigna e distruzione della farina;

     b) seppellimento: personale specificamente assunto, materiale appositamente noleggiato per trasportare e seppellire le carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare il luogo di seppellimento;

     c) incenerimento: personale specificamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare l'impianto di incenerimento.

     3. Costi per la distruzione delle uova: retribuzione e onorari del personale appositamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle uova e prodotti utilizzati per disinfettare il luogo di distruzione.

     4. Costi per la pulizia, disinfezione e disinsettizzazione di aziende:

     a) prodotti utilizzati per la pulizia, disinfezione e disinsettizzazione;

     b) retribuzione e onorari del personale appositamente assunto.

     5. Costi per la distruzione dei mangimi contaminati:

     a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;

     b) materiale appositamente noleggiato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

     6. Costo per l'indennizzo dell'attrezzatura contaminata al valore di mercato e per la distruzione di tale attrezzatura. I costi di indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo dei locali agricoli e i costi per l'infrastruttura sono inammissibili.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/27/CE.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2004/27/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/27/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/27/CE.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/27/CE.