Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/06/2003 |
Numero: | 428 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.E89 - Decisione 11 giugno 2003, n. 428. [1]
Decisione n. 2003/428/CE della Commissione che stabilisce misure complementari da attuare prima della revoca delle restrizioni applicate in conformità della direttiva 92/40/CEE del Consiglio riguardo all'influenza aviaria. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 12 giugno 2003, n. L 144).
(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dal
(2) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria. Anche il Belgio ha notificato l'insorgenza di focolai dal 16 aprile 2003. Il 13 maggio 2003 le autorità veterinarie della Germania hanno confermato la presenza dell'influenza aviaria in un allevamento avicolo nella Renania settentrionale-Vestfalia.
(3) Per rafforzare le misure prese nell'ambito della direttiva 92/40/CEE dagli Stati membri colpiti dalla malattia, la Commissione ha adottato varie decisioni, tra cui la
(4) La creazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai confermati, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 92/40/CEE, costituisce un elemento essenziale nella lotta contro la malattia. La direttiva non precisa tuttavia le misure necessarie da attuare prima di revocare le restrizioni applicate in tali zone.
(5) Nelle ultime settimane la situazione è migliorata nei tre paesi colpiti dalla malattia, sicché in un prossimo futuro si potrebbero revocare le restrizioni applicate nelle zone di sorveglianza. La vasta diffusione dell'epidemia esige tuttavia la massima cautela nella soppressione delle zone di protezione e di sorveglianza. Prima di sopprimere queste zone è necessario garantire la rimozione in condizioni di sicurezza del letame e altre sostanze dalle aziende infette, qualora non sia stato possibile trattare in modo adeguato questo tipo di materiale.
(6) Fintanto che non saranno revocate le misure applicabili nelle zone di sorveglianza, è necessario mantenere alcune disposizioni per il trasporto dei pulcini di un giorno, delle carni di pollame da macello e delle uova da tavola.
(7) Durante l'epidemia numerosi allevamenti avicoli e altri stabilimenti sono stati svuotati a causa dell'infezione dell'influenza aviaria o a titolo preventivo. Tenuto conto della vasta diffusione della malattia, è necessario, prima di procedere ad un ripopolamento su vasta scala, introdurre volatili di controllo nelle aziende e negli altri stabilimenti colpiti dell'influenza aviaria, in modo da accertare l'assenza di virus nell'ambiente.
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/40/CEE, il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi possono autorizzare il trasporto di mangimi, lettiere o letame, sotto sorveglianza ufficiale e adottando tutte le misure di biosicurezza opportune, verso un impianto riconosciuto nel proprio territorio allo scopo di incenerire tale materiale o di sottoporlo ad un trattamento atto a garantire la distruzione del virus dell'influenza aviaria eventualmente presente. In attesa dell'incenerimento o del trattamento, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di tale materiale, sotto sorveglianza ufficiale e adottando tutte le misure di biosicurezza opportune, verso impianti di magazzinaggio appositamente riconosciuti dall'autorità competente. Qualora si proceda al trattamento, l'autorità competente provvede affinché il materiale trattato non venga spedito verso altri Stati membri o paesi terzi.
Il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi provvedono affinché nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite nel territorio rispettivo in conformità dell'articolo 9 della direttiva 92/40/CEE vengano applicate le seguenti misure.
1) Tutte le aziende di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/40/CEE sono sottoposte ad ispezione visiva da parte dell'autorità competente nonché ad esami complementari intesi a confermare la corretta esecuzione delle operazioni di pulitura e di disinfezione, secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 11 della direttiva.
2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 11 della direttiva 92/40/CEE, volatili di controllo sono introdotti, secondo le modalità e le procedure fissate nell'allegato, nelle aziende e in altri stabilimenti in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria, prima di poter introdurre nuovamente i volatili conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f). La reintroduzione di volatili nelle aziende e in altri stabilimenti svuotati in una zona di sorveglianza ha luogo soltanto dopo il completamento delle procedure stabilite nell'allegato per la zona di sorveglianza in causa e previo accertamento che i volatili di controllo non sono stati infettati dal virus dell'influenza aviaria.
Le autorità competenti del Belgio, della Germania e dei Paesi Bassi provvedono affinché vengano applicate le seguenti misure.
1) Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 92/40/CEE, le misure applicate nella zona di sorveglianza non vengono revocate fintanto che non sia stato accertato che i volatili di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono stati infettati dal virus dell'influenza aviaria.
2) Fintanto che le misure non siano state revocate conformemente al paragrafo 1,
a) l'autorità competente, adottando tutte le misure di biosicurezza opportune per evitare la diffusione dell'influenza aviaria, può autorizzare il trasporto, se non è vietato dalla direttiva 92/40/CEE, di volatili vivi e di uova da cova, in particolare per consentire i movimenti dei pulcini di un giorno, secondo quanto disposto all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c). Gli animali e le uova sono trasportati sotto controllo ufficiale verso aziende situate nel territorio dello Stato membro in causa;
b) le carni fresche di volatili ottenute dalla macellazione di volatili originari delle zone di sorveglianza istituite e trasportati rispettando tutte le misure di biosicurezza opportune:
- sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dall'autorità competente,
- non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi,
- devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della
c) allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo e di evitare la contaminazione incrociata, l'autorità competente provvede affinché nell'intero territorio del Belgio e dei Paesi Bassi e nel territorio della Renania settentrionale-Vestfalia:
- le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione. Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, l'autorità competente cura che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti, previa pulitura e disinfezione, o siano sottoposti ad un altro trattamento sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni dell'autorità competente,
- i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione. Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, l'autorità competente cura che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti, previa pulitura e disinfezione, o siano sottoposti ad un altro trattamento sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni dell'autorità competente,
- i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione,
- i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.
3) Nessun volatile è introdotto nelle aziende o in altri stabilimenti a rischio svuotati a titolo preventivo, di cui all'articolo 3 della
La Repubblica federale tedesca, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
1. Prima o durante la fase di introduzione dei volatili di controllo nelle aziende e negli stabilimenti in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviaria, i volatili di tutte le aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno alle aziende in causa sono sottoposti ad una ispezione clinica intesa ad escludere qualsiasi sospetto di influenza aviaria.
2. I volatili di controllo introdotti nelle aziende e negli stabilimenti:
- devono essere sensibili all'influenza aviaria e possono essere utilizzati una sola volta come volatili di controllo,
- non devono essere stati vaccinati contro l'influenza aviaria,
- devono essere risultati sieronegativi nei confronti dell'influenza aviaria nei 14 giorni precedenti la loro introduzione nelle aziende e negli stabilimenti in causa,
- devono avere almeno tre settimane di età,
- devono essere identificati da un anello alla zampa o da un altro sistema di identificazione permanente.
3. I volatili di controllo non sono introdotti nelle aziende e negli stabilimenti prima che siano trascorsi cinque giorni dalle operazioni di pulitura e di disinfezione a norma degli articoli 5 e 11 della direttiva 92/40/CEE.
4. I volatili di controllo devono essere in contatto permanente e avere accesso permanente ad un'ampia superficie del pollaio.
5. I volatili di controllo introdotti nelle aziende e negli stabilimenti devono corrispondere almeno all'1 % del carico normale di volatili dell'azienda e devono essere ripartiti in modo equilibrato.
6. I volatili di controllo sono sottoposti ad un esame clinico almeno una volta per settimana sotto la sorveglianza delle autorità competenti.
7. I volatili di controllo devono restare nelle aziende e negli stabilimenti almeno 21 giorni.
8. Tutti i volatili di controllo che muoiano durante il periodo di 21 giorni dalla loro introduzione nell'azienda o nello stabilimento sono sottoposti ad una indagine patologica. Si prelevano campioni adeguati da sottoporre ad esami per l'individuazione dell'influenza aviaria secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.
9. Dopo 21 giorni si procede al prelievo di campioni ematici e di campioni di feci o di essudato tracheale dai volatili di controllo allo scopo di individuare il virus dell'influenza aviaria e anticorpi specifici con una prevalenza del 5 % e un intervallo di confidenza del 95 %.
[1] Decisione abrogata dall’art. 3 della