§ 1.5.E34 - Decisione 25 aprile 2003, n. 290.
Decisione n. 2003/290/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/04/2003
Numero:290


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 7 bis. 
Art. 8. 
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 1.5.E34 - Decisione 25 aprile 2003, n. 290.

Decisione n. 2003/290/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 26 aprile 2003, n. L 105).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) L'influenza aviaria è una malattia altamente contagiosa dei volatili che può presentare una grave minaccia per l'avicoltura.

     (3) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (4) La direttiva 92/40/CEE del Consiglio stabilisce le misure minime di lotta da prendere in caso d'insorgenza di un focolaio d'influenza aviaria. Lo Stato membro interessato può prendere misure più severe nel campo disciplinato dalla suddetta direttiva qualora le ritenga necessarie e idonee a contenere la malattia, tenuto conto delle particolari condizioni epidemiologiche, zootecniche, commerciali e sociali.

     (5) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

     (6) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE, 2003/191/CE, 2003/214/CE e 2003/258/CE.

     (7) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1992, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che la Commissione può adottare tutte le misure opportune che lo Stato membro interessato deve applicare per garantire il successo dell'azione. È opportuno che tutto il pollame delle aziende e zone a rischio situate nelle zone delimitate sia sottoposto al vuoto sanitario preventivo.

     (8) Le autorità olandesi hanno avviato indagini sierologiche sui suini per avere una conoscenza più approfondita dell'epidemiologia della malattia. Tali indagini devono essere effettuate sui suini allevati in aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

     (9) Le autorità olandesi debbono inoltre provvedere affinché siano adottate misure cautelative per le persone a rischio.

     (10) Le misure fissate dalla decisione 2003/258/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

     (11) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE e applicate alle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi, non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dai Paesi Bassi verso altri Stati membri o paesi terzi.

     2. Fatte salve le misure prese dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone tampone descritte nell'allegato, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché non vengano trasportati volatili vivi e uova da cova all'interno dei Paesi Bassi.

     3. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza conformemente agli articoli 4 e 5 atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto da zone situate fuori delle zone di sorveglianza:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello che sia stato designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno e pollastre mature per la deposizione verso un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili [1];

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     4. In deroga del paragrafo 2, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno dei Paesi Bassi.

 

          Art. 2.

     Le carni fresche di pollame ottenute da volatili da macello trasportati adottando tutte le misure di biosicurezza opportune conformemente agli articoli 4 e 5 e originari delle zone di sorveglianza:

     a) sono contrassegnate con un bollo di forma rotonda conformemente ai requisiti supplementari stabiliti dalle autorità competenti;

     b) non sono spedite verso altri Stati membri o paesi terzi;

     c) devono essere ottenute, sezionate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle altre carni fresche di pollame destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione verso paesi terzi e devono essere utilizzate in modo da evitare che siano immesse in prodotti o preparazioni a base di carne destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, a meno che abbiano subito il trattamento indicato nella tabella 1, lettere a), b) o c), dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE.

 

          Art. 3. [2]

     Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le autorità competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché siano portati a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato e l'eliminazione di altri volatili tenuti in tali zone e considerati a rischio.

     Le misure cautelative di cui al primo comma sono adottate fatta salva la decisione 90/424/CEE.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di rafforzare la biosicurezza nel settore avicolo, le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché:

     a) le uova da tavola siano trasportate unicamente da un'azienda ad un centro di imballaggio in imballaggi monouso oppure in contenitori, vassoi e altri materiali riutilizzabili che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di uova da tavola originarie di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che gli imballaggi, i contenitori, i vassoi e gli altri materiali riutilizzabili usati per il loro trasporto siano restituiti dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata [3];

     b) i volatili destinati alla macellazione immediata siano trasportati con veicoli e in stie o gabbie che devono essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzazione secondo quanto disposto alla lettera d). Inoltre, nel caso di volatili da macello originari di un altro Stato membro, le autorità veterinarie competenti curano che le stie, le gabbie e i contenitori siano restituiti dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata [4];

     c) i pulcini di un giorno siano trasportati in imballaggi monouso da distruggere dopo ogni utilizzazione;

     d) i disinfettanti e il metodo di pulitura e disinfezione siano approvati dall'autorità competente.

 

          Art. 5.

     Le autorità veterinarie competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché misure rigorose di biosicurezza siano adottate a tutti i livelli di produzione del pollame e delle uova onde evitare il rischio di contatti che possano provocare la propagazione dell'influenza aviaria tra aziende. Tali misure sono destinate in particolare ad evitare il rischio di contatti con volatili, mezzi di trasporto, attrezzature e persone che entrano o escono da aziende avicole, centri di condizionamento delle uova, centri d'incubazione, macelli, mangimifici, impianti di trattamento di deiezioni e impianti di fusione dei grassi. A tale scopo tutti gli avicoltori tengono un registro di tutte le visite professionali nella loro azienda nonché delle loro visite professionali in altre aziende avicole.

 

          Art. 6.

     1. Le autorità olandesi provvedono affinché siano adottate le misure cautelative opportune per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni da influenza negli addetti all'avicoltura e nelle altre persone a rischio. Dette misure possono comprendere:

     a) l'impiego di indumenti, guanti e occhiali di protezione;

     b) la vaccinazione contro l'influenza umana;

     c) un trattamento profilattico antivirale.

     2. Le autorità olandesi comunicano regolarmente le misure adottate alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

          Art. 7.

     1. Le autorità olandesi eseguono indagini sierologiche sui suini allevati in tutte le aziende in cui sono stati individuati volatili infetti dall'influenza aviaria.

     2. Nel caso di risultanze positive, i suini possono essere trasferiti in altre aziende suinicole o in un macello soltanto previa autorizzazione dell'autorità veterinaria competente, qualora idonei test successivi abbiano rivelato che il rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria è trascurabile.

     3. I trasferimenti verso altre aziende suinicole possono effettuarsi solamente dopo che siano state tolte tutte le restrizioni concernenti l'influenza aviaria nell'azienda di origine.

     4. Le autorità olandesi comunicano regolarmente i risultati delle indagini alla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

 

     Art. 7 bis. [5]

     1. Tuttavia, a decorrere dalle ore 00 del 18 giugno 2003, se il 17 giugno 2003 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione e agli Stati membri che:

     a) non sono stati segnalati nuovi focolai di influenza aviaria nei Paesi Bassi prima delle ore 17 del 17 giugno 2003, e

     b) tutte le analisi di laboratorio effettuate nei Paesi Bassi con riguardo ad aziende e stabilimenti infetti sono state ultimate e tutti gli esami clinici e le analisi di laboratorio effettuati con riguardo ad aziende e stabilimenti sospetti o sospettati di essere contaminati con l'influenza aviaria hanno dato risultati negativi,

l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     “Articolo 1

     1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto di cui all'allegato III, le autorità veterinarie olandesi provvedono affinché:

     a) non vengano effettuate spedizioni di volatili vivi, di uova da cova e di pollina e strame freschi non trasformati e non sottoposti a trattamento termico dalle province elencate nell'allegato I verso altre parti del territorio dei Paesi Bassi, altri Stati membri o paesi terzi;

     b) non si trasportino all'interno delle province elencate nell'allegato I volatili vivi o uova da cova.

     2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il trasporto all'interno delle province elencate nell'allegato I ma fuori delle zone di sorveglianza e delle zone cuscinetto, nonché la spedizione in altre province dei Paesi Bassi:

     a) di volatili destinati alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello previamente designato dalle competenti autorità veterinarie;

     b) di pulcini di un giorno, pollastre mature per la deposizione e volatili da allevamento verso un'azienda o un capannone sotto controllo ufficiale dove non siano tenuti altri volatili;

     c) di uova da cova verso un centro d'incubazione sotto controllo ufficiale.

     Qualora volatili vivi trasportati conformemente a quanto disposto alle lettere a) o b) siano originari di un altro Stato membro o di un paese terzo, il trasporto deve essere autorizzato dalle autorità olandesi e dalla competente autorità dello Stato membro o del paese terzo di spedizione.

     3. In deroga del paragrafo 1, le autorità veterinarie competenti, dopo aver adottato le opportune misure di biosicurezza atte ad evitare la propagazione dell'influenza aviaria, possono autorizzare il trasporto di volatili vivi e di uova da cova non vietato dalla direttiva 92/40/CEE, in particolare per quanto concerne i movimenti di pulcini di un giorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), b) e c), che saranno trasportati sotto controllo ufficiale in aziende all'interno della zona descritta nell'allegato I.”

     2. Sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, i certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di pollame vivo e di uova da cova originari e/o provenienti dalle province dei Paesi Bassi elencate nell'allegato II, firmati a decorrere dal 18 giugno 2003, recano la dicitura: Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2003/.../CE.

     3. All'articolo 3, paragrafo 1, le parole nell'allegato sono sostituite da nell'allegato III.

     4. L'allegato della decisione n. 2003/290/CE diventa l'allegato III e il testo dell'allegato alla presente decisione diventa allegato I e allegato II.

 

          Art. 8. [6]

     La presente decisione si applica dal 26 aprile 2003 sino alle ore 24.00 del 17 giugno 2003.

 

          Art. 9.

     I Paesi Bassi modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

 

          Art. 10.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [7]

 

     Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:

     Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht.

 

ALLEGATO II [8]

 

     Nel territorio dei Paesi Bassi, le seguenti province:

     Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland.»

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 1 della decisione n. 2003/318/CE.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/357/CE.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della decisione n. 2003/357/CE.

[4] Lettera così modificata dall’art. 1 della decisione n. 2003/357/CE.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 2003/443/CE.

[6] Articolo già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/318/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2003/357/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/387/CE.

[7] Vedi art. 7 bis, inserito dall’art. 1 della decisione n. 2003/443/CE.

[8] Vedi art. 7 bis, inserito dall’art. 1 della decisione n. 2003/443/CE.