§ 1.5.E76 - Decisione 28 maggio 2003, n. 387.
Decisione n. 2003/387/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione n. 2003/290/CE recante misure protettive contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/05/2003
Numero:387


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E76 - Decisione 28 maggio 2003, n. 387.

Decisione n. 2003/387/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione n. 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 maggio 2003, n. L 133).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

     (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE, 2003/191/CE, 2003/214/CE, 2003/258/CE, 2003/290/CE, 2003/318/CE e 2003/357/CE.

     (5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere ulteriormente prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 8 della decisione n. 2003/290/CE, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 17 giugno 2003».

 

          Art. 2.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.