§ 1.5.E61 - Decisione 16 maggio 2003, n. 357.
Decisione n. 2003/357/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/05/2003
Numero:357


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E61 - Decisione 16 maggio 2003, n. 357.

Decisione n. 2003/357/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).

 

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.

     (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

     (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE, 2003/172/CE, 2003/186/CE, 2003/191/CE, 2003/214/CE, 2003/258/CE, 2003/290/CE e 2003/318/CE.

     (5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2003/290/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 3, il testo del primo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

     «Fatte salve le misure già adottate nel quadro della direttiva 92/40/CEE, le autorità competenti dei Paesi Bassi provvedono affinché siano portati a termine quanto prima possibile il vuoto sanitario preventivo delle aziende avicole a rischio situate nelle zone delimitate e nelle zone descritte nell'allegato e l'eliminazione di altri volatili tenuti in tali zone e considerati a rischio.»

     2) All'articolo 4, lettere a) e b), il testo seguente è inserito dopo la parola «restituiti»:

     «dopo essere stati puliti e disinfettati secondo quanto disposto alla lettera d) o siano altrimenti consegnati sotto sorveglianza ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente onde evitare una contaminazione incrociata;»

     3) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 30 maggio 2003».

 

          Art. 2.

     I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.