Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 15/10/2002 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 agosto 2003. Essi ne [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.731 - Direttiva 15 ottobre 2002, n. 82.
Direttiva n. 2002/82/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
(Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 28 ottobre 2002, n. L 292).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
(1) Nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti,
modificata da ultimo dalla
(2) La direttiva 96/77/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla
(3) E’ necessario adattare al progresso tecnico i criteri di purezza esistenti stabiliti nella direttiva 96/77/CE e stabilire nuovi criteri di purezza per gli additivi alimentari per i quali tali criteri sono insufficienti.
(4) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA).
(5) Occorre quindi modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
L'allegato della direttiva 96/77/CEE è modificato come segue:
1) Il testo relativo a E 338 Acido fosforico, E 339 i) Fosfato monosodico, E 339 ii) Fosfato disodico, E 339 iii) Fosfato trisodico, E 340 i) Fosfato monopotassico, E 340 ii) Fosfato dipotassico, E 340 iii) Fosfato di tripotassio, E 341 i) Fosfato monocalcico, E 341 ii) Fosfato dicalcico, E 341 iii) Fosfato tricalcico, E 450 i) Difosfato disodico, E 450 ii) Difosfato trisodico, E 450 iii) Difosfato tetrasodico, E 450 v) Difosfato tetrapotassico, E 450 vi) Difosfato di dicalcio, E 450 vii) Diidrogeno difosfato di dicalcio, E 451 i) Trifosfato pentasodico e E 451 ii) Trifosfato pentapotassico, E 452 i) Polifosfato di sodio, E 452 ii) Polifosfato di potassio e E 452 iv) Polifosfato di calcio è sostituito dal seguente:
(Omissis).