Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 22/05/2000 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Procedura di omologazione. |
Art. 3. Obblighi. |
Art. 3 bis. Regime di flessibilità. |
Art. 4. Calendario. |
Art. 5. Riconoscimento dell'equivalenza e conformità. |
Art. 6. Ulteriore riduzione dei valori limite di emissione. |
Art. 7. Adeguamento tecnico. |
Art. 8. Modifica della direttiva 74/150/CEE. |
Art. 9. Attuazione nel diritto interno. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
Art. 11. Destinatari. |
§ 6.2.213 – Direttiva 22 maggio 2000, n. 25.
Direttiva n. 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.
(G.U.C.E. 12 luglio 2000, n. L 173).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
visto la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, sono state armonizzate le prescrizioni tecniche in questo settore mediante l'adozione della
(2) Per salvaguardare l'ambiente, si devono integrare le misure già adottate con la
(3) Per agevolare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, e necessario stabilire l'equivalenza tra le disposizioni della presente direttiva per la prima fase e le disposizioni del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) concernente l'omologazione dei motori ad accensione per compressione destinati ad essere installati sui trattori agricoli e forestali, per quanto riguarda le emissioni inquinanti.
(4) Affinché l'ambiente europeo tragga il massimo beneficio da queste disposizioni e, allo stesso tempo, per garantire il mercato unico, è necessario adottare progressivamente norme vincolanti molto severe. Qualsiasi ulteriore riduzione dei valori limite e qualsiasi modifica della procedura di prova possono essere decise soltanto sulla base di studi e di ricerche, da svolgere, sulle possibilità tecnologiche esistenti o prevedibili e sul loro rapporto costi/benefici, per consentire una produzione su scala industriale dei trattori agricoli o forestali in grado di rispettare detti limiti.
(5) Il progresso della tecnica richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite negli allegati della presente direttiva. La Commissione è incaricata di allineare i valori e le date limite della presente direttiva alle future modifiche della direttiva 97/68/CE; in tutti i casi in cui il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono alla Commissione competenze per l'attuazione di norme nel settore dei trattori agricoli o forestali, è opportuno prevedere una procedura di consultazione preventiva a cui partecipino la Commissione e gli Stati membri riuniti in comitato.
(6) Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della
(7) L'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei trattori agricoli o forestali ed il buon funzionamento del mercato interno per tali veicoli non può essere realizzato in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e può, di conseguenza, essere meglio realizzato mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto da tali veicoli. Le misure contenute nella presente direttiva non vanno oltre quanto necessario per realizzare gli obiettivi del trattato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTA DIRETTIVA:
Art. 1. Definizioni.
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
- "trattore agricolo o forestale" (in prosieguo "trattore"): qualsiasi veicolo rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della
- "motore": qualsiasi motore a combustione interna destinato alla propulsione dei trattori, quale definito all'allegato I;
- "omologazione di un tipo di una famiglia di motori in quanto entità tecnica per quanto riguarda le emissioni inquinanti": l'atto attraverso il quale uno Stato membro certifica che un tipo o una famiglia di motori destinati alla propulsione dei trattori soddisfa le prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- "omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti": l'atto attraverso il quale uno Stato membro certifica che un tipo di trattore, munito di un certo motore, corrisponde alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- "famiglia di motori": due o più tipi di motori di progettazione analoga e che, pertanto, possono presentare caratteristiche comparabili dal punto di vista delle emissioni inquinanti;
- "motore di sostituzione": un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo [1].
Art. 2. Procedura di omologazione.
La procedura di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori per quanto riguarda le emissioni inquinanti e la procedura di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti, nonché le condizioni per la libera immissione sul mercato di detti motori e trattori, sono disciplinate dalle disposizioni della
Art. 3. Obblighi.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, ogni tipo o famiglia di motori deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato I.
2. Ogni tipo di trattore deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato II. A questo proposito sono riconosciute le omologazioni di tipi o famiglie di motori rilasciate a norma dell'allegato I o delle disposizioni di cui all'allegato III.
3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato.
La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario. [2]
Art. 3 bis. Regime di flessibilità. [3]
In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, a richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all'approvazione da parte dell'autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori possa immettere sul mercato, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori o di trattori, forniti di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, con la procedura fissata nell'allegato IV.
Art. 4. Calendario.
1. Gli Stati membri non possono, successivamente al 30 settembre 2000:
- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo o di una famiglia di motori, ovvero
- vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso di un nuovo motore, ovvero
- rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale dei tipi di trattore, ovvero
- vietare l'uso, la vendita, la prima messa in circolazione dei tipi di trattore,
per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico se le emissioni inquinanti di tali motori o del motore istallati su detti trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo o una famiglia di motori o di trattore se le emissioni inquinanti del motore non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva:
a) nella fase I
- dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie B e C (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/68/CE),
b) nella fase II
- dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie D e E (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2001 per i motori della categoria E (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria G (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 97/68/CE.)
c) nella fase III A
- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H, I e K (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie J (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE); [4]
d) nella fase III B
- dopo il 31 dicembre 2009 per i motori delle categorie L (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie M e N (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie P (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE); [5]
e) nella fase IV
- dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie Q (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE),
- dopo il 30 settembre 2013 per i motori delle categorie R (forcella di potenza definita all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE) [6].
3. Gli Stati membri vietano la prima messa in circolazione dei motori e dei trattori se le emissioni inquinanti dei motori non corrispondono alle prescrizioni della presente direttiva
- dopo il 30 giugno 2001 per i motori delle categorie A, B e C,
- dopo il 31 dicembre 2001 per i motori delle categorie D ed E,
- dopo il 31 dicembre 2002 per i motori della categoria F,
- dopo il 31 dicembre 2003 per i motori della categoria G,
- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H,
- dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie I,
- dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie K,
- dopo il 31 dicembre 2007 per i motori delle categorie J,
- dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie L,
- dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie M,
- dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie N,
- dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie P,
- dopo il 31 dicembre 2013 per i motori delle categorie Q,
- dopo il 30 settembre 2014 per i motori delle categorie R.
Tuttavia, per i trattori muniti di motori delle categorie E o F, le suddette scadenze sono rinviate di 6 mesi. [7]
4. Le prescrizioni del paragrafo 3 non si applicano ai motori destinati ad essere montati su tipi di trattore da esportare in paesi terzi e alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione.
5. Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date di cui al paragrafo 3, in relazione a motori aventi data di produzione antecedente a quella suddetta. Essi possono ammettere altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 97/68/CE [8].
6. Per motori delle categorie H-R, le date di cui al paragrafo 3 vengono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione [9].
7. Per i tipi o famiglie di motori conformi ai valori limiti fissati dalla tabella nelle sezioni 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE prima delle date fissate al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri consentono una speciale etichettatura e marcatura per evidenziare che il veicolo si conforma ai valori limite imposti prima delle date fissate [10].
8. Con la procedura di cui dall'articolo 20, paragrafo 2, della
Art. 5. Riconoscimento dell'equivalenza e conformità.
Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione CE di un tipo o di una famiglia di motori riconoscono conformi alla presente direttiva le omologazioni rilasciate in conformità delle disposizioni dell'allegato III e i marchi di omologazione corrispondenti.
Art. 6. Ulteriore riduzione dei valori limite di emissione.
Non appena il Parlamento e il Consiglio adottano le disposizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 97/68/CE, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 13 della
Art. 7. Adeguamento tecnico.
Tutte le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 della
Art. 8. Modifica della
Nell'allegato II della
(Omissis) [12].
Art. 9. Attuazione nel diritto interno.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 settembre 2000. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 10. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 11. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I [13]
(Omissis)
ALLEGATO II [14]
(Omissis)
ALLEGATO III [15]
(Omissis)
ALLEGATO IV [16]
(Omissis)
[1] Trattino aggiunto dall'art. 1 della
[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 1 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della
[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[9] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della
[10] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della
[11] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della
[12] Modifica la
[13] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e dall’art. 1 della
[14] Allegato modificato dall’art. 1 della
[15] Allegato modificato dall’art. 1 della
[16] Allegato aggiunto dall’art. 1 della