§ 1.5.A54 - Decisione 4 maggio 2001, n. 393.
Decisione n. 2001/393/CE della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:04/05/2001
Numero:393


Sommario
Art. 1.      Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente: "Le uova esenti da organismi patogeni specifici sono uova da cova ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all'allegato I, a condizione che [...]
Art. 3.      Le uova inutilizzate, tutto il materiale d'imballaggio e tutte le parti residue o di prodotti residui delle uova devono essere inceneriti o sottoposti ad altro trattamento dopo l'uso in modo da [...]
Art. 4.      La presente decisione si applica alle uova esenti da patogeni specifici certificate a partire dal 30 aprile 2001
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A54 - Decisione 4 maggio 2001, n. 393. [1]

Decisione n. 2001/393/CE della Commissione che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 22 maggio 2001, n. L 138).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/90/CE, in particolare l'articolo 23, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 26 e l'articolo 27 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) Le uova esenti da organismi patogeni specifici sono uova da cova utilizzate per le procedure diagnostiche nei laboratori, per la produzione e la sperimentazione di vaccini, per la ricerca e a fini farmaceutici, e devono essere contrassegnate da un timbro.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, stabilisce i requisiti per la stampigliatura delle uova da cova e il suo regolamento di applicazione [regolamento (CEE) n. 1868/77] stabilisce le modalità di applicazione, in particolare, per quanto concerne la stampigliatura delle uova da cova.

     (3) Le uova esenti da organismi patogeni specifici non sono destinate all'alimentazione umana.

     (4) Le uova esenti da organismi patogeni specifici non sono esplicitamente definite in quanto tali nell'ambito della normativa comunitaria. Occorre pertanto stabilire una definizione specifica.

     (5) Le uova esenti da organismi patogeni specifici devono essere prodotte secondo quanto descritto nella Farmacopea europea in vigore, che ne definisce i requisiti [1].

     (6) Queste particolari caratteristiche sono volte ad impedire l'introduzione nella Comunità dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di altre malattie dei volatili da cortile, a condizione che vengano applicate tutte le altre disposizioni della presente decisione.

     (7) Gli Stati membri desiderano importare uova esenti da organismi patogeni specifici da paesi che non risultano indenni dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria, ma che possono offrire garanzie di polizia sanitaria sufficienti per questo prodotto specifico.

     (8) Le uova esenti da organismi patogeni specifici possono essere utilizzate esclusivamente presso impianti dove vengano distrutte o sottoposte ad altro trattamento dopo l'uso in modo da evitare ogni rischio di propagazione delle malattie.

     (9) Per questa categoria di uova occorre stabilire un certificato sanitario e un corrispondente elenco di paesi terzi autorizzati ad utilizzarlo per l'esportazione di tali uova nella Comunità.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

[1] 3a edizione, Consiglio d'Europa, 1997.

 

Art. 1.

     Ai fini della presente decisione si applica la definizione seguente: "Le uova esenti da organismi patogeni specifici sono uova da cova ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, provenienti da "branchi di volatili esenti da organismi patogeni specifici" secondo quanto descritto nella Farmacopea europea e destinate esclusivamente ad usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici".

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all'allegato I, a condizione che esse soddisfino i requisiti del certificato sanitario di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova esenti da organismi patogeni specifici solo se sono contrassegnate da un timbro che indichi il codice ISO del paese d'origine e recano il numero di riconoscimento dello stabilimento e a condizione che sull'imballaggio siano apposte le stesse informazioni, in maniera chiaramente visibile e leggibile, con l'indicazione che la partita contiene questo prodotto specifico; inoltre, dopo il controllo sull'importazione, la partita deve essere immediatamente trasportata al luogo di destinazione finale. Tale timbro deve essere conforme ai requisiti generali per la stampigliatura delle uova previsti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2782/75 come da ultimo modificato e nel suo regolamento di applicazione [regolamento (CEE) n. 1868/77].

 

     Art. 3.

     Le uova inutilizzate, tutto il materiale d'imballaggio e tutte le parti residue o di prodotti residui delle uova devono essere inceneriti o sottoposti ad altro trattamento dopo l'uso in modo da evitare ogni rischio di propagazione delle malattie.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica alle uova esenti da patogeni specifici certificate a partire dal 30 aprile 2001.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

     I paesi terzi autorizzati ad utilizzare il certificato di cui all'allegato II della presente decisione per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici nell'Unione europea sono quelli elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio.

 

 

Allegato II [2]

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 della Decisione n. 2006/696/CE.

[2] Allegato così sostituito dall'allegato della decisione n. 2002/278/CE.