Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/10/2001 |
Numero: | 736 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dall'11 settembre 2001 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B52 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 736.
Decisione n. 2001/736/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani e la decisione 2000/585/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio, per quanto concerne lo Zimbabwe.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 18 ottobre 2001, n. L 275).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'importazione di carni di selvaggina sono state fissate dalla
(3) Il 17 agosto 2001 è stato denunciato un focolaio di afta epizootica nella zona indenne dello Zimbabwe da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità.
(4) Allo scopo di tutelare la situazione zoosanitaria della Comunità è necessario sospendere, fino a quando non sarà garantito che la situazione veterinaria è sotto pieno controllo, l'autorizzazione delle importazioni nella Comunità di carni fresche, comprese le carni di selvaggina, provenienti dallo Zimbabwe.
(5) Gli Stati membri autorizzano l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche disossate, escluse le carni di selvaggina, prodotte prima del 17 agosto 2001 e certificate secondo le condizioni stabilite dalla
(6) Le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE devono essere modificate conseguentemente.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
1. L'allegato II della
2. L'allegato II della
La presente decisione si applica a decorrere dall'11 settembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(Omissis).
Allegato II
(Omissis).