§ 1.5.B52 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 736.
Decisione n. 2001/736/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/10/2001
Numero:736


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dall'11 settembre 2001
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B52 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 736.

Decisione n. 2001/736/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani e la decisione 2000/585/CE della Commissione che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio, per quanto concerne lo Zimbabwe.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 18 ottobre 2001, n. L 275).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/601/CE, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'importazione di carni di selvaggina sono state fissate dalla decisione 2000/585/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/640/CE.

     (3) Il 17 agosto 2001 è stato denunciato un focolaio di afta epizootica nella zona indenne dello Zimbabwe da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità.

     (4) Allo scopo di tutelare la situazione zoosanitaria della Comunità è necessario sospendere, fino a quando non sarà garantito che la situazione veterinaria è sotto pieno controllo, l'autorizzazione delle importazioni nella Comunità di carni fresche, comprese le carni di selvaggina, provenienti dallo Zimbabwe.

     (5) Gli Stati membri autorizzano l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche disossate, escluse le carni di selvaggina, prodotte prima del 17 agosto 2001 e certificate secondo le condizioni stabilite dalla decisione 1999/283/CE.

     (6) Le decisioni 1999/283/CE e 2000/585/CE devono essere modificate conseguentemente.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. L'allegato II della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

     2. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dall'11 settembre 2001.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

     (Omissis).

 

 

Allegato II

     (Omissis).