§ 1.4.358 - Regolamento 23 gennaio 2003, n. 118.
Regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:23/01/2003
Numero:118


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.4.358 - Regolamento 23 gennaio 2003, n. 118.

Regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, e (CE) n. 1445/95, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 24 gennaio 2003, n. L 20).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

     (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000, (CEE) n. 1964/82, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000, e (CEE) n. 2388/84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92.

     (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.

     (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

     (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

     (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

     (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

     (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

     (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

     (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2002, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. In seguito all'introduzione di restituzioni a favore delle riproduttrici di razza pura di non oltre 30 mesi di età, occorre modificare la suindicata nomenclatura del prodotto.

     (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

     (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83.

     (13) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE, 94/65/CE e 77/99/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE.

     (14) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

     (15) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto, è necessario depennare la Romania dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. La soppressione delle restituzioni non comporta tuttavia la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

     (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

     2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

     - all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

     - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

     - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

 

          Art. 2. [1]

     Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

 

          Art. 3.

     Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria e la Romania non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

 

          Art. 4.

     1. La sezione 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

     2. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1445/95 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 3 febbraio 2003.

 

 

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 23 gennaio 2003,

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

 

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg peso vivo

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

97,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

123,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

71,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

43,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

 

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B08, B09

EUR/100 kg peso netto

172,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

102,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

60,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

152,50

 

220

EUR/100 kg peso netto

205,00

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08

EUR/100 kg peso netto

94,50

 

B09

EUR/100 kg peso netto

88,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

56,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

33,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

83,50

 

220

EUR/100 kg peso netto

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

14,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

58,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

039

EUR/100 kg peso netto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

33,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

10,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg peso netto

23,50

 

404 (4)

EUR/100 kg peso netto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

46,00

 

B03

EUR/100 kg peso netto

13,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

809, 822

EUR/100 kg peso netto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg peso netto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,50

 

B03

EUR/100 kg peso netto

15,00

 

039

EUR/100 kg peso netto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg peso netto

17,50

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

 

     NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

     I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

     I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

     Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

     B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria e della Romania.

     B02: B08, B09 e destinazione 220.

     B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

     B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/ Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

     B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

     B11: Libano ed Egitto.

 

 

ALLEGATO II [2]

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

- riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

- - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

 

 

- - - di un p eso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

- - - - sino all'età di 30 mesi

0102 10 10 9140

 

- - - - altre

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

- - Vacche:

 

 

- - - di un p eso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

- - - - sino all'età di 30 mesi

0102 10 30 9140

 

- - - - altre

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

- - altri:

 

 

- - - di un p eso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

- altri:

 

 

- - delle specie domestiche:

 

 

- - - di un p eso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

- - - - da macello:

 

 

- - - - - di p eso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

 

- - - di p eso superiore a 300 kg:

 

 

- - - - Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

- - - - - destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

- - - - - altre

0102 90 59 9000

 

- - - - Vacche:

 

0102 90 61

- - - - - destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

- - - - - altre

0102 90 69 9000

 

- - - - altri:

 

0102 90 71

- - - - - destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

- - - - - altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

- in carcasse o mezzene:

 

 

- - la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

 

- - - di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9110

 

- - - altri

0201 10 00 9120

 

- - altre:

 

 

- - - di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9130

 

- - - altri

0201 10 00 9140

0201 20

- altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

- - quarti detti «compensati»:

 

 

- - - di bovini maschi adulti (1)

0201 20 20 9110

 

- - - altri 0201 20 20 9120

 

0201 20 30

- - busti e quarti anteriori:

 

 

- - - di bovini maschi adulti (1)

0201 20 30 9110

 

- - - altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

- - selle e quarti posteriori

 

 

- - - su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

 

- - - - di bovini maschi adulti (1)

0201 20 50 9110

 

- - - - altri

0201 20 50 9120

 

- - - con più di otto costole o otto paia di costole:

 

 

- - - - di bovini adulti maschi (1)

0201 20 50 9130

 

- - - - altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

- - altri:

 

 

- - - il p eso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

ex 0201 30 00

- disossate:

 

 

- - pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0201 30 00 9050

 

- - pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % (6)

0201 30 00 9060

 

- - altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 55 % (6), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

 

- - - ottenuti da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9100

 

- - - ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9120

 

- - altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

- in carcasse o mezzene:

 

 

- - la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

 

- - altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

- altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

- - Quarti detti «compensati»

0202 20 10 9000

0202 20 30

- - Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

- - Selle e quarti posteriori:

 

 

- - - su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

 

- - - su p iù di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

- - Altri:

 

 

- - - il p eso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

- disossate:

 

0202 30 90

- - altre:

 

 

- - - pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0202 30 90 9100

 

- - - altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (6)

0202 30 90 9200

 

- - - altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

- della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

- - altre:

 

0206 10 95

- - - Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

 

- della specie bovina, congelate:

 

0206 29

- - altre:

 

 

- - - altre:

 

0206 29 91

- - - - Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

- Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

- - disossate:

 

 

- - - salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

- della specie bovina:

 

ex 1602 50 10

- - non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte:

 

 

- - - non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

- - - - contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

- - - - - prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7):

 

 

- - - - - - 40 % o più

1602 50 10 9170

 

- - altre:

 

 

- - - in recipienti ermeticamente chiusi:

 

ex 1602 50 31

- - - - «corned beef»; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

 

- - - - - con un rap porto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

- - - - - -

90 % o p iù:

 

- - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9125

 

- - - - - -

80 % o p iù ma meno di 90 %:

 

- - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 39

- - - - altre:

 

 

- - - - - contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

- - - - - - con un rap porto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

- - - - - - - 90 % o p iù:

 

 

- - - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9125

 

- - - - - - - 80 % o p iù ma meno di 90 %:

 

 

- - - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9325

 

- - - - - - - 60 % o p iù ma meno di 80 %:

 

 

- - - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9425

 

- - - - - - con un rap porto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

- - - - - - - 60 % o p iù:

 

 

- - - - - - - - prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9525

ex 1602 50 80

- - - altre:

 

 

- - - - contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

- - - - - con un rap porto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

- - - - - - 40 % o p iù:

 

 

- - - - - - - prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)

1602 50 80 9535

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1).

(2) La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

(4) GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

(5) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine “tenore medio” si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(8) Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

 

     NB: In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

 

 

ALLEGATO III

 

«ALLEGATOIII

Elenco delle categorie di prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 4

 

Categoria

Codice dei prodotti

011

0102 10 10 9140 e 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 e 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 e 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 e 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 e 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 e 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 e 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

280

1602 50 10 9170

320

1602 50 31 9125 e 1602 50 39 9125

350

1602 50 31 9325 e 1602 50 39 9325

380

1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525

490

1602 50 80 9535»

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 febbraio 2003, n. L. 27.

[2] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 febbraio 2003, n. L. 27.