§ 1.1.257 - Regolamento 13 dicembre 2002, n. 2319.
Regolamento (CE) n. 2319/2002 della Commissione che sostituisce gli allegati del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/12/2002
Numero:2319


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.257 - Regolamento 13 dicembre 2002, n. 2319.

Regolamento (CE) n. 2319/2002 della Commissione che sostituisce gli allegati del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 354).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

     visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002, in particolare l'articolo 3, ultimo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 3, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 3846/87, è opporutno pubblicare la versione completa della nomenclatura dalle restituzioni applicabile a partire dal 1° gennaio 2003, quale risulta delle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.

     (2) Occorre pertanto tenere conto delle modifiche apportate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 mediante l'adozione del regolamento (CE) n. 749/2002 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1007/2002 della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati del regolamento (CEE) n. 3846/87 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI

PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

 

     SOMMARIO

     Settore

     1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

     2. Riso e rotture di riso

     3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

     4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

     5. Carni bovine

     6. Carni suine

     7. Carni di volatili

     8. Uova

     9. Latte e prodotti lattiero-caseari

     10. Ortofrutticoli

     11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

     12. Olio d'oliva

     13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

     14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

     15. Vini

 

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

1001 10 00

-Frumento (grano) duro:

 

 

--destinato alla semina

1001 10 00 9200

 

--altri

1001 10 00 9400

ex 1001 90

-altri:

 

 

--altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

1001 90 91

---Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 91 9000

1001 90 99

---altri

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Orzo:

 

1003 00 10

-destinato alla semina

1003 00 10 9000

1003 00 90

-altro

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

 

 

-destinata alla semina

1004 00 00 9200

 

-altro

1004 00 00 9400

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

-destinato alla semina:

 

1005 10 90

--altro

1005 10 90 9000

1005 90 00

-altro

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgo da granella

 

1007 00 90

-altro

1007 00 90 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

1008 20 00

-Miglio

1008 20 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

 

-di frumento (grano):

 

1101 00 11

--di frumento (grano) duro

1101 00 11 9000

1101 00 15

--di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

 

---tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

 

---tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

 

---tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

 

---tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

 

---tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

 

---tenore in ceneri più di 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

-di frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 10 00

-Farina di segala:

 

 

--avente tenore in ceneri compreso tra 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

 

--avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

 

--tenore in ceneri più di 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

-semole e semolini:

 

1103 11

--di frumento (grano):

 

1103 11 10

---di frumento (grano) duro:

 

 

----avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g

 

 

-----Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

 

-----altri

1103 11 10 9400

 

----aventi tenore in ceneri più di 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

---di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

 

----avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

 

----avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800

 

2. Riso e rotture di riso

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1006

Riso

 

1006 20

-Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»):

 

 

--surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

---a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

---a grani medi

1006 20 13 9000

 

---a grani lunghi:

 

1006 20 15

----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

 

--altro:

 

1006 20 92

---a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

---a grani medi

1006 20 94 9000

 

---a grani lunghi:

 

1006 20 96

----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

-Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

 

--Riso semilavorato:

 

 

---surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

----a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

----a grani medi

1006 30 23 9000

 

----a grani lunghi:

 

1006 30 25

-----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

-----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

 

---altro:

 

1006 30 42

----a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

----a grani medi

1006 30 44 9000

 

----a grani lunghi:

 

1006 30 46

-----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

-----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

 

--Riso lavorato:

 

 

---surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

----a grani tondi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

 

-----altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

----a grani medi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 63 9100

 

-----altri

1006 30 63 9900

 

----a grani lunghi:

 

1006 30 65

-----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

 

------in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 65 9100

 

------altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

-----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

 

------in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 67 9100

 

------altri

1006 30 67 9900

 

---altro:

 

1006 30 92

----a grani tondi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

 

-----altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

----a grani medi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 94 9100

 

-----altri

1006 30 94 9900

 

----a grani lunghi:

 

1006 30 96

-----con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

 

------in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 96 9100

 

------altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

-----con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

 

------in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno

1006 30 98 9100

 

------altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

-Rotture di riso

1006 40 00 9000

 

3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

-Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

--avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 %:

 

 

---il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

 

---il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,3 % ma inferiore o uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

--altra:

 

 

---il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

-altre:

 

1102 90 10

--di orzo:

 

 

---il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

 

---altri

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

--di avena:

 

 

---il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

 

-Semole e semolini:

 

ex 1103 13

--di granturco:

 

ex 1103 13 10

---avente tenore di materie grasse non superiore all'1,5 % in peso:

 

 

----il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso che hanno una percentuale non superiore o uguale al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

 

----il cui tenore in materie grasse è superiore allo 0,9 % in peso ma non superiore all'1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore allo 0,8 % in peso che hanno una percentuale non superiore o uguale al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

 

----il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,3 % in peso ma non superiore all'1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso che hanno una percentuale non superiore o uguale al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

---altri:

 

 

----il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ma non superiore all'1,7 % in peso e il cui tenore in celullosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso che hanno una percentuale non superiore o uguale al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

--di altri cereali:

 

1103 19 10

---di segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

---di orzo:

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

---di avena:

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

-Agglomerati in forma di pellets:

 

1103 20 20

--di orzo

1103 20 20 9000

1103 20 60

--di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

 

-Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

--di avena:

 

ex 1104 12 90

---Fiocchi:

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1104 12 90 9100

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

--di altri cereali:

 

1104 19 10

---di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

---di granturco:

 

 

----Fiocchi:

 

 

-----il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

 

-----il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

 

---di orzo:

 

ex 1104 19 69

----Fiocchi:

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

 

-altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

--di avena:

 

ex 1104 22 20

---mondati (decorticati o pilati):

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

---mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):

 

 

----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all'11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

--di granturco:

 

ex 1104 23 10

---mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

 

----il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso (detti «Grütze» o «grutten») che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1) (3)

1104 23 10 9100

 

----il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all'1,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso (detti «Grütze» o «grutten») che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1) (3)

1104 23 10 9300

1104 29

--di altri cereali:

 

 

---di orzo:

 

ex 1104 29 01

----mondati (decorticati o pilati):

 

 

-----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

----mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):

 

 

-----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

----perlati:

 

 

-----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco), prima categoria che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9100

 

-----il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco), seconda categoria che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9300

 

---altri:

 

 

----mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

ex 1104 29 11

-----di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 11 9000

 

----soltanto spezzati:

 

1104 29 51

-----di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

-----di segala

1104 29 55 9000

1104 30

-Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

--di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

--altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

-non torrefatto:

 

 

--di frumento (grano):

 

1107 10 11

---presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

---altro

1107 10 19 9000

 

--altro:

 

1107 10 91

---presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

---altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

-torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

 

-Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

--Amido di frumento (grano):

 

 

---avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

1108 11 00 9200

 

---avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

--Amido di granturco:

 

 

---avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

1108 12 00 9200

 

---avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

--Fecola di patate:

 

 

---avente un tenore di materia secca pari o superiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

1108 13 00 9200

 

---avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all'80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

--Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

---Amido di riso:

 

 

----avente un tenore di materia secca pari o superiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 %

1108 19 10 9200

 

----avente un tenore di materia secca non inferiore all'84 % ma inferiore all'87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

 

-allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore all'82 % in peso (N x 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

-Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

 

--altri:

 

 

---contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio

 

1702 30 51

----in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 51 9000

1702 30 59

----altri (6)

1702 30 59 9000

 

---altri:

 

1702 30 91

----in polvere cristallina bianca anche agglomerata

1702 30 91 9000

1702 30 99

----altri (6)

1702 30 99 9000

ex 1702 40

-Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

--altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

-altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

--Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

 

---Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

 

---altri (6)

1702 90 50 9900

 

--Zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

---altri:

 

1702 90 75

----in polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

----altri

1702 90 79 9000

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

-altre:

 

 

--Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

 

---altri:

 

2106 90 55

----di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000

 

(1) GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46.

(2) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente:

     - il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di 1 000 microns,

     - il metodo utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4) Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6).

(5) La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole sarà aggiustata applicando la seguente formula:

     1) Fecola di patate: (tenore effettivo % di materia secca / 80) x restituzione all’esportazione

     2) Per tutti gli altri amidi: (tenore effettivo % di materia secca / 87) x restituzione all’esportazione

     All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

(6) La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno al 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore al 78 % deve essere adeguata secondo la formula seguente:

     (tenore di materia secca effettiva / 78) x restituzione all’esportazione

     Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

 

4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (1):

 

ex 2309 10

-Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

 

--contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

---contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:

 

 

----non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 % (2) (3):

 

2309 10 11

-----non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %:

2309 10 13 9000

 

----aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % (2):

 

2309 10 31

-----non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %:

2309 10 31 9000

2309 10 33

-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %

2309 10 33 9000

 

----aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % (2):

 

2309 10 51

-----non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

-altri:

 

 

--altri:

 

 

---contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

 

----contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:

 

 

-----non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % (2) (3):

 

2309 90 31

------non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %:

2309 90 31 9000

2309 90 33

------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 33 9000

 

-----aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % (2):

 

2309 90 41

------non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore a 50 %:

2309 90 43 9000

 

-----aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % (2):

 

2309 90 51

------non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 90 51 9000

2309 90 53

------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %:

2309 90 53 9000

 

(1) Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad eclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.

(3) La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %.

 

5. Carni bovine

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

-riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

--Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

 

---di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

----sino all'età di 36 mesi

0102 10 10 9120

 

----altre

0102 10 10 9130

ex 0102 10 30

--Vacche:

 

 

---di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

 

----sino all'età di 60 mesi

0102 10 30 9120

 

---- altre

0102 10 30 9130

ex 0102 10 90

--altri:

 

 

--- di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

-altri:

 

 

-- delle specie domestiche:

 

 

--- di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

----da macello:

 

 

----- di peso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

 

--- di peso superiore a 300 kg:

 

 

---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

----- destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

----- altre

0102 90 59 9000

 

----Vacche:

 

0102 90 61

----- destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

----- altre

0102 90 69 9000

 

----altri:

 

0102 90 71

----- destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

----- altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

-in carcasse o mezzene:

 

 

--la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

 

---di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9110

 

---altri

0201 10 00 9120

 

--altre:

 

 

---di bovini adulti maschi (1)

0201 10 00 9130

 

---altri

0201 10 00 9140

0201 20

-altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

--quarti detti «compensati»:

 

 

---di bovini maschi adulti (1)

0201 20 20 9110

 

---altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

--busti e quarti anteriori:

 

 

---di bovini maschi adulti (1)

0201 20 30 9110

 

---altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

--selle e quarti posteriori:

 

 

---su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

 

----di bovini maschi adulti (1)

0201 20 50 9110

 

----altri

0201 20 50 9120

 

---con più di otto costole o otto paia di costole:

 

 

----di bovini adulti maschi (1)

0201 20 50 9130

 

----altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

--altri:

 

 

---il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

-disossate:

 

 

--pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0201 30 00 9050

 

--pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 78 % (6)

0201 30 00 9060

 

--altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore al 55 % (6), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

 

---ottenuti da quarti posteriori di bovini adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9100

 

---ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (2)

0201 30 00 9120

 

---altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

-in carcasse o mezzene:

 

 

--la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

 

--altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

-altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

--Quarti detti «compensati» 0202 20 10 9000

 

0202 20 30

--Busti e quarti anteriori 0202 20 30 9000

 

0202 20 50

--Selle e quarti posteriori:

 

 

---su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

 

---su più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

--altri:

 

 

---il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

-disossate:

 

0202 30 90

--altre:

 

 

---pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2051/96 (4)

0202 30 90 9100

 

---altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (6)

0202 30 90 9200

 

---altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

-della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

 

--altre:

 

0206 10 95

---Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

 

-della specie bovina, congelate:

 

0206 29

--altre:

 

 

---altre:

 

0206 29 91

----Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

-Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

--disossate:

 

 

---salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

-della specie bovina:

 

ex 1602 50 10

--non cotte, miscugli di carne o di frattaglie cotte, di carne o di frattaglie non cotte:

 

 

---non cotte; contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

----contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

-----prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7):

 

 

------40 % o più

1602 50 10 9170

 

--altre:

 

 

---in recipienti ermeticamente chiusi:

 

ex 1602 50 31

----«corned beef»; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

 

-----con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

------90 % o più:

 

 

-------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9125

 

------80 % o più ma meno di 90 %:

 

 

-------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 39

----altre:

 

 

-----contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

------con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (8) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

-------90 % o più:

 

 

--------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9125

 

-------80 % o più ma meno di 90 %:

 

 

--------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9325

 

-------60 % o più ma meno di 80 %:

 

 

--------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9425

 

------con un rapporto collageno/proteine superiore a 0,35 ma non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

-------60 % o più:

 

 

--------prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 (5)

1602 50 39 9525

ex 1602 50 80

---altre:

 

 

----contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

 

-----con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 (8) e contenenti, in peso, le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

 

------40 % o più:

 

 

-------prodotti trasformati nell'ambito del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (7)

1602 50 80 9535

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2326/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 1).

(2) La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 17).

(3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

(4) GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

(5) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(8) Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

 

     NB: In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21) non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti dai paesi terzi e riesportati verso di essi.

 

6. Carni suine

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

 

-altri:

 

ex 0103 91

--di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

---delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

--di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

 

---delle specie domestiche:

 

0103 92 19

----altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

 

-fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

--in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

---di animali della specie suina domestica (12)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

--Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

---di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

----Prosciutti e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

----Spalle e loro pezzi (13):

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

--altre:

 

 

---di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

----Parti anteriori e loro pezzi (14):

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

----Lombate e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

----Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

 

----altre:

 

ex 0203 19 55

-----disossate:

 

 

------prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (1) (11) (13) (14) (15)

0203 19 55 9110

 

------pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (1) (11)

0203 19 55 9310

 

-congelate:

 

ex 0203 21

--in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

---di animali della specie suina domestica (12)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

--Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

---di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

----Prosciutti e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

----Spalle e loro pezzi (13):

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

--altre:

 

 

---di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

----Parti anteriori e loro pezzi (14):

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

----Lombate e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

----Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

 

----altre:

 

ex 0203 29 55

-----disossate:

 

 

------prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (1) (13) (14) (15) (16)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

 

-Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

--Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

 

---della specie suina domestica

 

 

----salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

-----Prosciutti e loro pezzi

 

 

------con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

 

----secchi o affumicati:

 

ex 0210 11 31

-----Prosciutti e loro pezzi

 

 

------«Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» (2)

 

 

-------con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

 

------altri

 

 

-------con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

--Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

 

---della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

----salate o in salamoia

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

----secche o affumicate

 

 

-----con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

--altre:

 

 

---della specie suina domestica:

 

 

----salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

-----Lombate e loro pezzi

 

 

------con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

 

-----altre:

 

ex 0210 19 51

------disossate:

 

 

-------Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)

0210 19 51 9100

 

-------Pancette e loro pezzi, scotennate (1):

 

 

--------con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 51 9310

 

----secche o affumicate:

 

 

-----altre:

 

ex 0210 19 81

------disossate:

 

 

-------«Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele», e loro pezzi (2)

0210 19 81 9100

 

-------Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (1)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

-altri (8):

 

1601 00 91

--Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (4) (6):

 

 

---non contenenti carne o frattaglie di pollame

601 00 91 9120

 

---altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

--altri (3) (6):

 

 

---non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

 

---altri 1601 00 99 9190

 

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

-della specie suina:

 

ex 1602 41

--Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

---della specie suina domestica (7):

 

 

----cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

-----in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (17)

1602 41 10 9110

 

-----in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

--Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

---della specie suina domestica (7):

 

 

----cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

-----in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (18)

1602 42 10 9110

 

-----in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

--altre, compresi i miscugli:

 

 

---della specie suina domestica:

 

 

----contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

-----altre (7) (10):

 

 

------cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (8) (9):

 

 

-------non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

 

--------contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130

 

(1) I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione «loro pezzi» si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(2) Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(3) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(4) Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(5) Soppresso dal regolamento (CE) n. 2333/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25).

(6) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(7) La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(8) La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(9) Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1583/89 della Commissione (GU L 156 dell'8.6.1989, pag. 13).

(10) Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(11) Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/1999.

(12) Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(13) Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(14) Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».

(15) La parte della «gola, parte della spalla», la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(16) La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(17) Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice dei prodotti 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice dei prodotti 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(18) Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice dei prodotti 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

7. Carni di volatili

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

 

-di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

--Galli e galline:

 

 

---Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

----razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

----altri

0105 11 19 9000

 

---altri:

 

0105 11 91

----razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

----altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

--Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

ex 0105 19

--altri:

 

0105 19 20

---Oche

0105 19 20 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

 

-di galli e galline:

 

ex 0207 12

--interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

---presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»:

 

 

----galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

 

----altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

---presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati:

 

 

----«polli 65 %»:

 

 

-----Galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

 

-----altri

0207 12 90 9190

 

----Galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

 

-----Galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati

 

 

-----Altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

--Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

---Pezzi:

 

 

----non disossati:

 

ex 0207 14 20

-----Metà o quarti:

 

 

------di galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

 

------altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

-----Cosce e loro pezzi:

 

 

------di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

 

------altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

-----altri:

 

 

------Metà o quarti, senza codrioni:

 

 

-------di galli e galline, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

 

-------altri

0207 14 70 9190

 

------Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore al 25 % del peso totale:

 

 

-------di galli e galline il cui femore è completamente ossificato

 

 

-------altri 0207 14 70 9290

 

 

-di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

--interi, congelati:

 

0207 25 10

---presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

0207 25 10 9000

0207 25 90

---presentati pennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il

 

 

ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

--Pezzi e frattaglie, congelati:

 

 

---Pezzi:

 

ex 0207 27 10

----disossati:

 

 

-----Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

 

-----altri:

 

 

------altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

 

----non disossati:

 

 

-----Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

------Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

------altri

0207 27 70 9000

 

8. Uova

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

-di volatili da cortile:

 

 

--da cova (1):

 

0407 00 11

---di tacchine o di oche

0407 00 11 9000

0407 00 19

---altri

0407 00 19 9000

0407 00 30

--altri

0407 00 30 9000

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

-Tuorli:

 

ex 0408 11

--essiccati:

 

ex 0408 11 80

---altri:

 

 

----atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

--altri:

 

 

---altri:

 

ex 0408 19 81

----liquidi:

 

 

-----atti ad uso alimentare:

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

----altri, compresi congelati:

 

 

-----atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

 

-altri:

 

ex 0408 91

--essiccati:

 

ex 0408 91 80

---altri:

 

 

----atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

--altri:

 

ex 0408 99 80

---altri:

 

 

----atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100

 

(1) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

 

9. Latte e prodotti lattiero-caseari

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (15):

 

0401 10

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:

 

0401 10 10

--in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

--altri

0401 10 90 9000

0401 20

-aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:

 

 

--inferiore o uguale al 3 %:

 

0401 20 11

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %

0401 20 11 9100

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

---altri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %

0401 20 19 9100

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %

0401 20 19 9500

 

--superiore al 3 %:

 

0401 20 91

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

---altri

0401 20 99 9000

0401 30

-aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:

 

 

--inferiore o uguale al 21 %:

 

0401 30 11

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %

0401 30 11 9400

 

-----superiore al 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

---altri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 %

0401 30 19 9700

 

--superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

 

0401 30 31

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----inferiore o uguale al 35 %

0401 30 31 9100

 

-----superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 31 9400

 

-----superiore al 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

---altri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----inferiore o uguale al 35 %

0401 30 39 9100

 

-----superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0401 30 39 9400

 

-----superiore al 39 %

0401 30 39 9700

 

--superiore al 45 %:

 

0401 30 91

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----inferiore o uguale al 68 %

0401 30 91 9100

 

-----superiore al 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

---altri:

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----inferiore o uguale al 68 %

0401 30 99 9100

 

-----superiore al 68 %

0401 30 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (8):

 

ex 0402 10

-in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (11):

 

 

--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

0402 10 11

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

---altri

0402 10 19 9000

 

--altri (14):

 

0402 10 91

---in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

---altri

0402 10 99 9000

 

-in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (11):

 

ex 0402 21

--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:

 

0402 21 11

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale all'11 %

0402 21 11 9200

 

------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 21 11 9300

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 11 9500

 

------superiore al 25 %

0402 21 11 9900

 

----altri:

 

0402 21 17

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:

 

 

------inferiore o uguale al 17 %

0402 21 19 9300

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 21 19 9500

 

------superiore al 25 %

0402 21 19 9900

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:

 

0402 21 91

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale al 28 %

0402 21 91 9100

 

------superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %

0402 21 91 9200

 

------superiore al 29 % e inferiore o uguale al 45 %

0402 21 91 9350

 

------superiore al 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

----altri:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale al 28 %

0402 21 99 9100

 

------superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %

0402 21 99 9200

 

------superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %

0402 21 99 9300

 

------superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %

0402 21 99 9400

 

------superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %

0402 21 99 9500

 

------superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %

0402 21 99 9600

 

------superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %

0402 21 99 9700

 

------superiore al 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

--altri (14):

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:

 

 

----altri:

 

0402 29 15

-----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

------aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-------inferiore o uguale all'11 %

0402 29 15 9200

 

-------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 29 15 9300

 

-------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 29 15 9500

 

-------superiore al 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

-----altri:

 

 

------aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0402 29 19 9300

 

-------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0402 29 19 9500

 

-------superiore al 25 %

0402 29 19 9900

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:

 

0402 29 91

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

----altri:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale al 41 %

0402 29 99 9100

 

------superiore al 41 %

0402 29 99 9500

 

-altri:

 

0402 91

--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (13):

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 8 %:

 

0402 91 11

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %

0402 91 11 9370

0402 91 19

----altri:

 

 

-----aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %

0402 91 19 9370

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 %:

 

0402 91 31

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso

0402 91 31 9300

0402 91 39

----altri:

 

 

-----aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % del peso

0402 91 39 9300

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:

 

0402 91 99

----altri

0402 91 99 9000

0402 99

--altri (14):

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:

 

0402 99 11

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %

0402 99 11 9350

0402 99 19

----altri:

 

 

-----aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %

0402 99 19 9350

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 %:

 

0402 99 31

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:

 

 

------ed aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso 0402 99 31 9150

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %

0402 99 31 9300

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

----altri:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %, ed aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

ex 0403 90

-altri:

 

 

--non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:

 

 

---in polvere, in granuli o in altre forme solide (8) (12):

 

 

----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

0403 90 11

-----inferiore o uguale all'1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

-----superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %:

 

 

------inferiore o uguale all'11 %

0403 90 13 9200

 

------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0403 90 13 9300

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0403 90 13 9500

 

------superiore al 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

-----superiore al 27 %

0403 90 19 9000

 

----altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4):

 

0403 90 33

-----superiore all'1,5 % e inferiore al 27 %:

 

 

------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 25 %

0403 90 33 9400

 

------superiore al 25 %

0403 90 33 9900

 

---altri:

 

 

----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

0403 90 51

-----inferiore o uguale al 3 %:

 

 

------inferiore o uguale all'1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

-----superiore al 6 %:

 

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %

0403 90 59 9170

 

------superiore al 21 % e inferiore o uguale al 35 %

0403 90 59 9310

 

------superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %

0403 90 59 9340

 

------superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %

0403 90 59 9370

 

------superiore al 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

-altri:

 

 

--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):

 

ex 0404 90 21

---inferiore o uguale all'1,5 %:

 

 

----in polvere o granuli, aventi tenore d'acqua inferiore o uguale al 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

 

-----uguale o superiore al 29 % e inferiore al 34 %

0404 90 21 9120

 

-----uguale o superiore al 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

---superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % (8):

 

 

----in polvere o in granuli:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale all'11 %

0404 90 23 9120

 

------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0404 90 23 9130

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0404 90 23 9140

 

------superiore al 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

---superiore al 27 % (8):

 

 

----in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

-----inferiore o uguale al 28 %

0404 90 29 9110

 

-----superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %

0404 90 29 9115

 

-----superiore al 29 % e inferiore o uguale al 45 %

0404 90 29 9125

 

-----superiore al 45 %

0404 90 29 9140

 

--altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (4) (8):

 

0404 90 81

---inferiore o uguale all'1,5 %:

 

 

----in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

---superiore all'1,5 % e inferiore al 27 %:

 

 

----in polvere o in granuli:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------inferiore o uguale all'11 %

0404 90 83 9110

 

------superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %

0404 90 83 9130

 

------superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %

0404 90 83 9150

 

------superiore al 25 %

0404 90 83 9170

 

----altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

 

-----aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

-Burro:

 

 

--avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:

 

 

---Burro naturale:

 

0405 10 11

----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %

0405 10 11 9500

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

----altro:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %

0405 10 19 9500

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

---Burro ricombinato:

 

 

----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %

0405 10 30 9100

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 30 9300

 

----altro:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

---Burro di siero di latte:

 

 

----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 50 9300

 

----altro:

 

 

-----avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

------uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %

0405 10 50 9500

 

------uguale o superiore all'82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

--altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

-Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

--aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ma inferiore all'80 %:

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

 

----superiore al 75 % ed inferiore al 78 %

0405 20 90 9500

 

----uguale o superiore al 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

-altre:

 

0405 90 10

--aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale allo 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

--altre

0405 90 90 9000

 

Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

 

 

Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)

 

ex 0406

Formaggi e latticini (7):

 

 

 

ex 0406 10

-Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

--aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 %:

 

 

 

 

---formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

 

---altri:

 

 

 

 

----aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %:

 

 

 

 

-----Ricotta salata:

 

 

 

 

------fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

 

------altri

55

39

0406 10 20 9290

 

-----Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

 

-----altri:

 

 

 

 

------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

-------inferiore al 5 %

60

 

0406 10 20 9610

 

-------uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %

60

5

0406 10 20 9620

 

-------uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %

57

19

0406 10 20 9630

 

-------altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

 

--------superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %

40

39

0406 10 20 9640

 

--------superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %

50

39

0406 10 20 9650

 

--------superiore al 62 %

 

 

0406 10 20 9660

 

----aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %:

 

 

 

 

-----Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 77 % ed inferiore o uguale all'83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

------uguale o superiore al 60 % ed inferiore al 69 %

60

60

0406 10 20 9830

 

------uguale o superiore al 69 %

59

69

0406 10 20 9850

 

-----altri

 

 

0406 10 20 9870

 

----altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

-Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi (10):

 

 

 

ex 0406 20 90

--altri:

 

 

 

 

---Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

 

---altri:

 

 

 

 

----aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 20 %, con un tenore di lattosio inferiore al 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

-----uguale o superiore al 60 % ed inferiore all'80 %

40

34

0406 20 90 9913

 

-----uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'85 %

20

30

0406 20 90 9915

 

-----uguale o superiore all'85 % ed inferiore al 95 %

15

30

0406 20 90 9917

 

-----uguale o superiore al 95 %

5

30

0406 20 90 9919

 

----altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

-Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (10):

 

 

 

 

--altri:

 

 

 

 

---aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

----inferiore o uguale al 48 %

 

 

 

 

-----aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

------uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

-------inferiore al 20 %

60

 

0406 30 31 9710

 

-------uguale o superiore al 20 %

60

20

0406 30 31 9730

 

------uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

-------inferiore al 20 %

57

 

0406 30 31 9910

 

-------uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %

57

20

0406 30 31 9930

 

-------uguale o superiore al 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

----superiore al 48 %:

 

 

 

 

-----aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

 

------uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %

60

48

0406 30 39 9500

 

------uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %

57

48

0406 30 39 9700

 

------uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

 

-------inferiore al 55 %

54

48

0406 30 39 9930

 

-------uguale o superiore al 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

---aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

-Formaggi a pasta erborinata:

 

 

 

ex 0406 40 50

--Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

--altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

-altri formaggi:

 

 

 

 

--altri:

 

 

 

 

---Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell:

 

 

 

 

----altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

-----Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

-----Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

 

------Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

-----Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

 

------Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

---Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

---Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

---Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

---Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

 

---Feta (3):

 

 

 

ex 0406 90 31

----di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra:

 

 

 

 

-----fabbricata esclusivamente con latte di pecora:

 

 

 

 

------avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %

56

43

0406 90 31 9119

ex 0406 90 33

----altri:

 

 

 

 

-----fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

 

------aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %

56

43

0406 90 33 9119

 

-----altri:

 

 

 

 

------aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 72 %

60

39

0406 90 33 9919

 

------aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 72 %:

59

50

0406 90 33 9951

ex 0406 90 35

---Kefalotyri:

 

 

 

 

----fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:

38

40

0406 90 35 9190

 

----altri:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

---Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

 

---altri:

 

 

 

 

----altri:

 

 

 

 

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

 

------inferiore o uguale al 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

-------Grana padano, Parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

-------Fiore sardo, Pecorino:

 

 

 

 

--------fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

 

--------altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

-------altri:

 

 

 

 

--------Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

 

--------altri

38

30

0406 90 69 9910

 

------superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

-------Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

-------Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

-------Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

 

--------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:

 

 

 

 

---------aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %

50

45

0406 90 76 9300

 

---------aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %

44

45

0406 90 76 9400

 

--------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

-------Gouda:

 

 

 

 

--------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %

50

20

0406 90 78 9100

 

--------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %

45

48

0406 90 78 9300

 

--------altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

-------Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

-------Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

-------Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

 

---------Aventi tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore al 40 %

40

39

0406 90 85 9930

 

---------Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore al 40 % e uguale o inferiore al 45 %

45

39

0406 90 85 9970

 

---------Altri

 

 

0406 90 85 9999

 

-------altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

--------superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:

 

 

 

 

---------formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

 

---------altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

----------inferiore al 5 %

52

 

0406 90 86 9200

 

----------uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %

51

5

0406 90 86 9300

 

----------uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %

47

19

0406 90 86 9400

 

----------uguale o superiore al 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

--------superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:

 

 

 

 

---------formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri

 

 

0406 90 87 9100

 

---------altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

----------inferiore al 5 %

60

 

0406 90 87 9200

 

----------uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %

55

5

0406 90 87 9300

 

----------uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %

53

19

0406 90 87 9400

 

----------uguale o superiore al 40 %:

 

 

 

 

-----------Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

 

-----------Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

 

-----------Manouri

43

53

0406 90 87 9972

 

-----------Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

 

-----------Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

 

-----------Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

 

-----------altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

--------superiore al 62 % ed uguale e inferiore al 72 %:

 

 

 

 

---------formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

 

---------altri:

 

 

 

 

----------aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

 

-----------uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %

60

10

0406 90 88 9300

 

 

(1) Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è sostituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

     - il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,

     - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(2) Soppressa del regolamento (CE) n. 2287/2000 (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(3) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(4) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

     a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

     Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

     b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

     - il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,

     - il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

(5) Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 (GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11).

(6) Soppressa del regolamento (CE) n. 823/96 (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9).

(7) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(8) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.

(9) Soppressa del regolamento (CE) n. 2287/2000 (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(10) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti, non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotti finito.

(11) La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(12) Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(13) I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(14) L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

     a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

     b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(15) I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.

 

10. Ortofrutticoli

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati:

 

 

-delle categorie «extra», I e II, a norma del regolamento (CE) n. 790/2000 (1)

0702 00 00 9100

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

 

-Mandorle:

 

ex 0802 12

--sgusciate:

 

0802 12 90

---altre:

0802 12 90 9000

 

-Nocciole (Corylus spp.):

 

0802 21 00

--con guscio

0802 21 00 9000

0802 22 00

--sgusciate

0802 22 00 9000

 

-Noci comuni:

 

0802 31 00

--con guscio

0802 31 00 9000

ex 0805

Agrumi, freschi o secchi:

 

ex 0805 10

-Arance:

 

 

--Arance dolci, fresche:

 

ex 0805 10 10

---Sanguigne e semisanguigne:

 

 

----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0805 10 10 9100

 

---altre:

 

ex 0805 10 30

----Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovali, Trovita e Hamlin:

 

 

-----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0805 10 30 9100

ex 0805 10 50

----altre:

 

 

-----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0805 10 50 9100

ex 0805 50

-Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolio, Citrus latifolia):

 

ex 0805 50 10

--Limoni (Citrus limon, Citrus limonum):

 

 

---Freschi, delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0805 50 10 9100

ex 0806

Uve, fresche o secche:

 

ex 0806 10

-fresche:

 

ex 0806 10 10

--da tavola:

 

 

---delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2789/1999 (3)

0806 10 10 9100

ex 0808

Mele, pere e cotogne, fresche:

 

ex 0808 10

-Mele:

 

 

--altre:

 

ex 0808 10 20

---della varietà Golden Delicious:

 

 

----Mele da sidro

 

 

----altre:

 

 

-----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0808 10 20 9100

ex 0808 10 50

---della varietà Granny Smith:

 

 

----Mele da sidro

 

 

----altre:

 

 

-----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0808 10 50 9100

ex 0808 10 90

---altre:

 

 

----Mele da sidro

 

 

----altre:

 

 

-----delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CEE) n. 920/89 (2)

0808 10 90 9100

ex 0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

 

ex 0809 30

-Pesche, comprese le pesche noci:

 

ex 0809 30 10

--Pesche e pesche noci:

 

 

---delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2335/1999 (4)

0809 30 10 9100

ex 0809 30 90

--altre:

 

 

---delle categorie «extra», I e II, conformemente al regolamento (CE) n. 2335/1999 (4)

0809 30 90 9100

 

(1) GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24.

(2) GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/1999 (GU L 93 del 8.4.1999, pag. 14).

(3) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13.

(4) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11.

 

11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0806

Uve, fresche o secche:

 

ex 0806 20

-Uve secche:

 

 

--presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg:

 

0806 20 12

---Uva sultanina

0806 20 12 9000

 

--altre:

 

0806 20 92

---Uva sultanina

0806 20 92 9000

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

 

ex 0812 10 00

-Ciliegie:

 

 

--ciliegie sgambate e snocciolate e conservate in una soluzione solforosa liquida e con un peso netto sgocciolato pari almeno al 45 % del peso netto

0812 10 00 9100

ex 2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

 

ex 2002 10

-Pomodori, interi o in pezzi:

 

ex 2002 10 10

--pelati:

 

 

---presentati in imballaggio immediato di contenuto netto pari o superiore a 1 kg

2002 10 10 9100

ex 2006 00

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

 

 

-altre:

 

 

--aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:

 

2006 00 31

---Ciliegie

2006 00 31 9000

 

--altre:

 

ex 2006 00 99

---altri:

 

 

----Ciliegie

2006 00 99 9100

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

-Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

ex 2008 19

--altre, compresi i miscugli:

 

 

---in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

 

----altri:

 

ex 2008 19 19

-----altri:

 

 

------Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana), non compresi i miscugli

2008 19 19 9100

 

---in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg:

 

 

----altri:

 

ex 2008 19 99

-----altri:

 

 

------Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana) non compresi i miscugli

2008 19 99 9100

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

-Succhi di arancia:

 

ex 2009 11

--congelati:

 

 

---con un valore Brix non superiore a 67:

 

ex 2009 11 99

----altri:

 

 

-----Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, con un valore Brix:

 

 

------pari o superiore a 10, ma inferiore a 22

2009 11 99 9110

 

------pari o superiore a 22, ma inferiore a 33

2009 11 99 9120

 

------pari o superiore a 33, ma inferiore a 44

2009 11 99 9130

 

------pari o superiore a 44, ma inferiore a 55

2009 11 99 9140

 

------pari o superiore a 55

2009 11 99 9150

ex 2009 12 00

--non congelati, con un valore Brix non superiore a 20:

 

 

---Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, con un valore Brix pari o superiore a 10 e di valore pari o superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto

2009 12 00 9111

ex 2009 19

--altri:

 

 

---con un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67:

 

ex 2009 19 98

----altri:

 

 

-----Succhi puri, senza aggiunta di altre sostanze, con un valore Brix:

 

 

------pari o superiore a 20, ma inferiore a 22

2009 19 98 9112

 

------pari o superiore a 22, ma inferiore a 33

2009 19 98 9120

 

------pari o superiore a 33, ma inferiore a 44

2009 19 98 9130

 

------pari o superiore a 44, ma inferiore a 55

2009 19 98 9140

 

------pari o superiore a 55

2009 19 98 9150

 

12. Olio d'oliva

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

1509 10

-vergini:

 

1509 10 10

--Olio d'oliva vergine lampante

1509 10 10 9000

1509 10 90

--altri:

 

 

---in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1509 10 90 9100

 

---altri

1509 10 90 9900

1509 90 00

-altri:

 

 

--in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1509 90 00 9100

 

--altri

1509 90 00 9900

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:

 

1510 00 10

-Oli greggi

1510 00 10 9000

1510 00 90

-altri:

 

 

--in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 litri o meno

1510 00 90 9100

 

--altri

1510 00 90 9900

 

13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

 

-Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

ex 1701 11

--di canna:

 

ex 1701 11 90

---altri:

 

 

----Zuccheri canditi

1701 11 90 9100

 

----altri zuccheri greggi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

--di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

---altri:

 

 

----Zuccheri canditi

1701 12 90 9100

 

----altri zuccheri greggi:

 

 

-----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

 

-altri:

 

1701 91 00

--con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

--altri:

 

1701 99 10

---Zuccheri bianchi:

 

 

----Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

 

----altri:

 

 

-----di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

 

-----altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

---altri:

 

 

----addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100

 

14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

-Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

--Isoglucosio:

 

 

---contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

-altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

--Isoglucosio

1702 60 10 9000

ex 1702 60 80

--Sciroppo di inulina ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi dell'inulina o di oligofruttosi e contenente, in peso, allo stato secco, 80 % o più di fruttosio

1702 60 80 9100

1702 60 95

--altri:

1702 60 95 9000

ex 1702 90

-altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

--Isoglucosio

1702 90 30 9000

1702 90 60

--Succedanei del miele, anche misti con miele naturale

1702 90 60 9000

 

--Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

---contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 99

--altri:

 

 

---altri, escluso sorbosio

1702 90 99 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

-altre:

 

 

--Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

---di isoglucosio

2106 90 30 9000

 

---altri:

 

2106 90 59

----altri

2106 90 59 9000

 

15. Vini

 

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

-Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

 

2009 69

--altri:

 

 

---di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

----di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2009 69 11 9100

2009 69 19

----altri:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2009 69 19 9100

 

---di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:

 

 

----di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

-----concentrati:

 

 

------Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2009 69 51 9100

 

----di valore uguale o inferiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:

 

 

-----aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati al 30 %:

 

2009 69 71

------concentrati:

 

 

-------Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2009 69 71 9100

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice NC 2009:

 

 

-altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:

 

2204 21

--in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:

 

 

---altri:

 

 

----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

-----altri:

 

2204 21 79

------Vini bianchi:

 

 

-------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 79 9100

 

-------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 79 9200

 

-------altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 21 79 9910

2204 21 80

------altri:

 

 

-------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 21 80 9100

 

-------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 21 80 9200

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

-----altri:

 

2204 21 83

------Vini bianchi:

 

 

-------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 21 83 9100

2204 21 84

------altri:

 

 

-------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 21 84 9100

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:

 

2204 21 94

-----altri:

 

 

------Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 94 9100

 

------altri:

 

 

-------Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 21 94 9910

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

2204 21 98

-----altri:

 

 

------Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 21 98 9100

 

------altri:

 

 

-------Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1493/1999 (1)

2204 21 98 9910

2204 29

--altri:

 

 

---altri:

 

 

----con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:

 

 

-----altri:

 

 

------Vini bianchi:

 

2204 29 62

-------Sicilia:

 

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 62 9100

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 62 9200

 

--------altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 62 9910

2204 29 64

-------Veneto:

 

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 64 9100

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 64 9200

 

--------altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 64 9910

2204 29 65

-------altri:

 

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 65 9100

 

--------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 65 9200

 

--------altri vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 65 9910

 

------altri:

 

2204 29 71

-------Puglia:

 

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 71 9100

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 71 9200

2204 29 72

-------Sicilia:

 

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 72 9100

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 72 9200

2204 29 75

-------altri:

 

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 9,5 % vol e inferiore o uguale a 11 % vol

2204 29 75 9100

 

--------Vini rossi o rosati da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 11 % vol e inferiore o uguale a 13 % vol

2204 29 75 9200

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:

 

 

-----altri:

 

2204 29 83

------Vini bianchi:

 

 

-------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 83 9100

2204 29 84

------altri:

 

 

-------Vini da tavola rispondenti alla definizione di cui al punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 84 9100

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:

 

2204 29 94

-----altri:

 

 

------Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 94 9100

 

------altri:

 

 

-------Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 94 9910

 

----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:

 

2204 29 98

-----altri:

 

 

------Vini di qualità, prodotti in regioni determinate, quali definiti alla nota complementare 6 (NC)

2204 29 98 9100

 

------altri:

 

 

-------Vini liquorosi rispondenti alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 29 98 9910

2204 30

-altri mosti di uva:

 

 

--altri:

 

 

---con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale all'1 % vol:

 

2204 30 92

----concentrati:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 30 92 9100

2204 30 94

----altri:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 30 94 9100

 

---altri:

 

2204 30 96

----concentrati:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 30 96 9100

2204 30 98

----altri:

 

 

-----Mosti di uva concentrati rispondenti alla definizione di cui al punto 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1)

2204 30 98 9100

 

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

 

 

ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all'esportazione

 

     A00 Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità)

 

     A01 Altre destinazioni

 

     A02 Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America

 

     A03 Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera

 

     A04 Tutti i paesi terzi

 

     A05 Altri paesi terzi

 

     A10 Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

 

     A11 Paesi ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

     Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centraficana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea- Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

 

     A12 Paesi o territori del bacino Mediterraneo

     Ceuta e Melilla, Gibilterra, Malta, Turchia, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

 

     A13 Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

     Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

 

     A14 Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale)

     Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

 

     A15 Paesi dell'America Latina

     Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

 

     A16 Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale)

     Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

 

     A17 Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

 

     A18 Paesi PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale)

     Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

 

     A19 Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

     Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

 

     A20 Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud)

     Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

 

     A21 Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia)

     Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

 

     A22 Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

     Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

 

     A23 Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

     Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

 

     A24 Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

     Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

 

     A25 Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

     Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria, Stati Uniti d'America, Canada, Messico,

Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

 

     A26 Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea

     Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Cipro.

 

     A27 Africa (A28) (A29)

     Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.

 

     A28 Paesi o territori dell'Africa del Nord

     Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

 

     A29 Altri paesi dell'Africa

     Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

 

     A30 America (A31) (A32) (A33)

     America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

 

     A31 America del Nord

     Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

 

     A32 America centrale e Antille

     Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Antille olandesi.

 

     A33 America del Sud

     Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

 

     A34 Asia (A35) (A36)

     Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.

 

     A35 Vicino e Medio Oriente

     Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

 

     A36 Altri paesi dell'Asia

     Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.

 

     A37 Oceania e regioni polari (A38) (A39)

     Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.

 

     A38 Australia e Nuova Zelanda

     Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

 

     A39 Altri paesi dell'Oceania e regioni polari

     Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

 

     A40 Paesi o territori PTOM

     Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'oceano indiano.

 

     A96 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.

 

     A97 Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità

     Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).