§ 14.5.375 - Regolamento 17 gennaio 2001, n. 90.
Regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:17/01/2001
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta degli esportatori, le disposizioni [...]


§ 14.5.375 - Regolamento 17 gennaio 2001, n. 90.

Regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

(G.U.C.E. 18 gennaio 2001, n. L 14)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel caso di esportazioni di prodotti presentati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per i quali è ammesso che la massa netta esatta dei prodotti può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000, prevede l'applicazione di una riduzione della restituzione qualora risulti che la massa netta effettivamente caricata sia inferiore ad una certa percentuale della massa netta stimata. Per l'applicazione di tale disposizione occorre tuttavia tener conto delle limitazioni inerenti ai mezzi di trasporto destinati alla navigazione marittima o interna. Effettivamente, per i prodotti esportati alla rinfusa può succedere che le quantità dichiarate non vengano totalmente caricate a causa, in particolare, della possibile decisione del responsabile del mezzo di trasporto di sospendere l'operazione di carico per motivi tecnici oppure a causa di un eccesso di carico imputabile ad altri esportatori.

     (2) Poiché alcuni tagli di suino non sono presentati in imballaggi e non sono, per loro natura, omogenei, occorre estendere la categoria delle unità non standardizzate a questo tipo di prodotti.

     (3) Per quanto concerne la nozione di luogo di carico, nell'esportazione di prodotti agricoli sono possibili molte situazioni commerciali ed amministrative differenti. È pertanto difficile prevedere una regola unica ed occorre consentire agli Stati membri di determinare il luogo più appropriato per effettuare i controlli fisici sui prodotti agricoli esportati oggetto di una restituzione. A tal fine, sembra giustificato poter determinare, in particolare, il luogo di carico in modo differente a seconda che i prodotti siano caricati in container, oppure, al contrario, alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni e non caricati successivamente in container. Occorre inoltre, qualora i motivi siano debitamente giustificati, consentire alle autorità doganali di accettare la presentazione di una dichiarazione di esportazione per i prodotti agricoli oggetto di una restituzione, in un ufficio doganale diverso da quello competente del luogo in cui i prodotti saranno caricati.

     (4) Occorre prevedere la possibilità per i prodotti in regime di merci in reintroduzione, che quest'ultima venga effettuata dallo Stato membro d'origine dei prodotti o dallo Stato membro d'esportazione della prima esportazione.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 800/1999.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue.

     1) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110% della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90% della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10% della differenza tra la restituzione corrispondente al 90% della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prava, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati."

     2) All'articolo 5, paragrafo 6, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate."

     3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

     a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;

     b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

     Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

     - se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container,

     - se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

     Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

     Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

     Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuarne un controllo fisico esauriente."

     4) All'articolo 25, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "La presente disposizione si applica soltanto se è stato fatto ricorso al regime delle reintroduzioni nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione oppure nello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta degli esportatori, le disposizioni dell'articolo 1, punto 1, sono applicabili alle pratiche di restituzioni non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.